Insegnanti di sostegno
Con la Sentenza n° 80 depositata il 26/02/2010 la Consulta ha dichiarato incostituzionali i commi 413 e 414 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008 n° 244/07 (vedi scheda n° 242 L’integrazione nella Legge Finanziaria per il 2008 n° 244/07 all’interno dello Sportello Informativo-Scuola-Schede normative).
Come è noto il comma 413 aveva fissato un tetto massimo al numero degli insegnanti di sostegno da nominare in organico di fatto intorno a circa 91.000 unità, secondo un rapporto medio nazionale di 1 posto ogni 2 alunni certificati con disabilità. Il comma 414, nel mantenere fermo il principio dell’integrazione scolastica e dell’assegnazione di ore di sostegno secondo il criterio delle “effettive esigenze rilevate”, vietava però la possibilità di deroghe al rapporto medio nazionale di 1 a 2, precedentemente consentito dalla normativa in organico di fatto.
La Sentenza afferma che queste due norme sono contrarie all’art. 3 della Costituzione in quanto trattano in modo eguale gli alunni con disabilità lieve e grave, mentre quelli con disabilità più grave debbono logicamente avere più risorse.
Scarica qui il testo in pdf della Scheda n. 293 pubblicata a cura dell’Osservatorio Scolastico AIPD

