Tempo di elezioni
Il 28 e 29 marzo si svolgeranno le elezioni regionali e in alcuni territori anche quelle per l’elezione dei sindaci. Il tema dell’esercizio del diritto di voto e quindi del diritto di essere cittadini a tutti gli effetti è molto caro all’AIPD, non a caso uno dei progetti in atto in questo momento è “My opinion my vote – MOTE”, un progetto che per la sua valenza internazionale si propone di educare le persone con disabilità intellettiva alla consapevolezza dei propri diritti politici ed aiutarle nel formarsi ed esprimere la propria opinione politica in occasione di elezioni e referenda locali, nazionali ed europee come qualsiasi altro cittadino europeo.
Una domanda che però ancora ci viene rivolta è: le persone con sindrome di Down possono votare? Se si, devono o possono essere accompagnate nella cabina elettorale?
Con il compimento della maggiore età tutte le persone, quindi anche le persone con sindrome di Down e in generale le persone con disabilità intellettiva, acquisiscono il diritto di voto.
Il diritto di voto è sancito anche a coloro che sono stati interdetti (l’art. 11 della Legge n. 180/78, ha abrogato il punto 1, art. 2, del DPR 20 marzo 1967, che precedentemente ad essi lo negava).
Le persone con sindrome di Down devono entrare in cabina elettorale da sole, e non possono ricorrere all’opportunità del Voto Assistito, circostanza prevista esclusivamente in presenza di impedimenti di carattere fisico riconducibili a cecità, amputazioni delle mani, paralisi degli arti superiori o da altro impedimento di analoga gravità, a meno che ovviamente non presentino tali condizioni. (art. 55 e 56, Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche e, per le elezioni amministrative art. 41, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570).
Coloro che presentano gli impedimenti fisici di cui sopra devono far richiesta alla propria ASL di una certificazione che ne attesti la presenza e fornendo tale certificazione al seggio possono essere accompagnate nella cabina elettorale da altra persona. In merito all’esatta interpretazione della generica espressione «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell’elettore, l’apposita certificazione medica, il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l’effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi), che di per sé consentono l’ammissione al voto assistito. L’impedimento o handicap, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità, ma che riguardano la sfera psichica dell'elettore.
