Frequently Asked Questions - Insegnante di sostegno
Occorre avere:
1. la determinazione del Dirigente Scolastico con il numero di ore di sostegno assegnate a vostro/a figlio/a per quest’anno scolastico.
2. la determinazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale con il numero di ore assegnate alla scuola per quest’anno scolastico.
3. Se c’è stata una diminuzione di ore rispetto all’anno scolastico precedente, un’attestazione della scuola del precedente anno che indichi quante ore di sostegno erano state assegnate.
Poi bisogna rivolgersi ad un avvocato che impugni tali documenti presso il TAR.
Il ricorso si può presentare entro 60 giorni dal’inizio dell’anno scolastico o da quando si è avuta la certezza documentabile che sono state assegnate meno ore (talora all’inizio dell’anno il dirigente dice che è in attesa di altre ore, comunque è prudente non superare i 60 giorni dall’inizio dell’anno scolastico).
A causa di una forte contrazione di ore di sostegno rispetto all’anno precedente o di riduzione rispetto alle ore richieste per il corrente anno scolastico, le famiglie dovrebbero inviare una diffida con raccomandata secondo lo schema che trovate qui e qualora questa non sortisca effetto proporre ricorso al TAR con spese a carico dell’Amministrazione. La raccomandata va inviata al dirigente scolastico senza busta, ma piegando e spillando il foglio in 3 e scrivendo sul retro da un lato in mittente e dall’altro il destinatario, mentre per gli altri destinatari va inviata per fax e se si vuole anche per e-mail.
Il sostegno è un diritto e non è un dovere degli alunni con disabilità. Pertanto, in casi particolari, la famiglia può rinunciare all’insegnante di sostegno, senza che l’alunno cessi per questo di continuare ad essere considerato in situazione di handicap, ad esempio per l’utilizzo di prove equipollenti o di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove.
Ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato n. 245 del 1994 la famiglia può chiedere la sostituzione dell’insegnante di sostegno assegnato qualora si dimostri che esso non sia effettivamente in grado di prestare sostegno didattico all’integrazione dell’alunno o anche nel caso in cui non si riesca ad instaurare una positiva relazione tra alunno e insegnante. In tali casi il Dirigente Scolastico può farsi autorizzare dell’Ufficio Scolastico Regionale a nominare il nuovo docente sulla base delle graduatorie d’Istituto. Il vecchio docente rimane a disposizione della scuola
Se trattasi di docente di ruolo egli ha l’obbligo di permanere per 5 anni su posto di sostegno dovendosi rispettare il principio della continuità educativa di cui all’art. 14 comma 1 della Legge n° 104 del 1992. Superati però i 5 anni il docente ha diritto a trasferimento o su posto di sostegno in altra sede o su cattedra comune.
Se trattasi di docente con nomina a tempo determinato, purtroppo l’alunno non ha diritto alla continuità negli anni successivi dal momento che il contratto dura solo per un anno e l’anno successivo scattano le nuove graduatorie. In tali casi, con l’accordo dell’insegnante, si può tentare di chiedere una sperimentazione di continuità didattica ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera e della legge n° 104 del 1992. Non è facile ottenere tali sperimentazioni a meno che il docente non si trovi nella parte alta delle graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo
Quando l’alunno con disabilità è presente a scuola, l’insegnante per le attività di sostegno deve assicurare la sua integrazione nella classe di appartenenza. Egli non può quindi essere utilizzato in supplenze né nella propria né in altre classi, neppure portando con sé l’alunno poiché verrebbe violato il principio della compresenza del docente e dell’appartenenza dell’alunno alla propria classe. Tale prassi è dichiarata illegittima dalle anche dalle Linee Guida sull’integrazione scolastica, parte III paragrafo1.3.
Quando invece l’alunno sia assente il docente per il sostegno, non potendo in quel giorno svolgere il suo compito di mediatore per l’integrazione di quel alunno in quella classe, rimane a disposizione, al pari di colleghi a disposizione, per far fronte alle eventuali necessità della comunità scolastica. Qualora il docente a disposizione sostenesse che egli deve, anche in assenza dell’alunno, rimanere nella propria classe per preparare materiale per il giorno successivo e non può quindi essere utilizzato dalla comunità scolastica, si può osservare che tale compito può essere svolto nelle 40 ore annue non di lezione funzionali all’insegnamento
La proposta va effettuata dal GLH Operativo di cui all’art. 12 comma 5 della Legge n° 104 del 1992, composto dal consiglio di classe dell’alunno, dalla famiglia e dagli operatori socio-sanitari, ma la decisione finale spetta all’Ufficio Scolastico Regionale o, su sua delega a quello Provinciale che normalmente assegnano un certo numero di posti di sostegno alle singole scuole in un numero inferiore a quanto da esse richiesto. Il Dirigente Scolastico, sentito il GLH d’Istituto, ripartisce le ore assegnate alla scuola tra gli alunni certificati. Tale prassi non è però condivisa dalla Magistratura che, in caso di ricorso al TAR, ha sempre deciso l’assegnazione sulla base “delle effettive esigenze rilevate” (legge n° 296 del 2006 art. 1 comma 205, lettera b)
In base all’art. 14 comma 6 della Legge n° 104 del 1992 “L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”. Ciò quindi può avvenire solo quando siano esauriti gli elenchi di insegnanti specializzati aspiranti a supplenze
Qualora l’Amministrazione Scolastica sia soccombente in un ricorso per l’assegnazione di ore di sostegno o di ore in deroga, essa non può ridurre le ore assegnate ad altri alunni per attribuirle al vincitore del ricorso, ma deve provvedere con nuove ore di sostegno (vedi scheda n° 296)
Solo in caso di certificazione tardiva di disabilità grave o di trasferimento da altra scuola è consentita la richiesta di deroghe tramite la riunione del GLH operativo previsto dall’art. 12 comma 5 della Legge n° 104 del 1992
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n° 80 del 2010 i genitori o i docenti di alunni certificati in situazione di gravità possono in qualunque momento chiedere la riunione del GLH operativo di cui all’art. 12 comma 5 della Legge n° 104 del 1992 per la formulazione nel PEI della richiesta delle deroghe per le ore di sostegno dell’anno scolastico successivo
In vista della formulazione degli organici di fatto (maggio - giugno), il Dirigente Scolastico, anche su richiesta della famiglia o di un docente della classe, deve convocare il GLH Operativo di cui all’art. 12 comma 5 della Legge n° 104 del 1992, affinché venga formulato dagli insegnanti, dalla famiglia e dagli operatori socio-sanitari il PEI (Piano Educativo Personalizzato) ed il conseguente Progetto didattico personalizzato. In tale sede, sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale (PDF), vengono formulate le richieste di tutte le risorse necessarie caso per caso, tra cui anche le ore di sostegno che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n° 80 del 2010, possono essere in deroga al rapporto medio nazionale di 1 a 2, nei casi certificati di gravità non compensabile con la presenza di assistenti per l’autonomia o la comunicazione forniti dagli Enti Locali


