Durante la fruizione del congedo straordinario maturano ferie e tredicesima?

Per il calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità vengono presi in considerazione i giorni effettivamente lavorati, sia per quanto riguarda i lavoratori privati sia per quelli pubblici (a meno che il proprio contratto non disponga diversamente).
È quindi improprio parlare di decurtazione di ferie e tredicesima, poiché nulla viene tolto o “tagliato”: più correttamente, in misura proporzionale alla fruizione del congedo in questione (e quindi di giorni effettivamente non “lavorati”), esse non maturano.
Analoghe disposizioni valgono, per la stessa ragione, per i permessi ex lege 104/92.
Il riferimento normativo su tale questione è il Testo Unico 151, 26 marzo 2001, in particolare il comma 2 dell’art. 43 (che riporta a sua volta al comma 5 dell’art. 34).