Mio figlio è titolare di indennità di accompagnamento. Può essere chiamato per le visite di revisione o controllo?
La convocazione è legittima e la persona convocata è tenuta a presentarsi. La legge n. 80/2006 (art. 6, comma 3) dispone l'esonero da ogni accertamento di controllo e di revisione per i titolari di indennità di accompagnamento che presentano le patologie indicate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 ma solo a seguito della produzione ed invio di opportuna documentazione sanitaria (il cui contenuto è indicato a fianco di ciascuna patologia dell'elenco allegato al decreto stesso - per la sindrome di Down fare riferimento alla voce n. 10 -).
Appena ricevuta la convocazione (o in prossimità della data prevista per la rivedibilità sul verbale) la persona può inviare la documentazione utile, ma se entro la data fissata per la visita non viene comunicato il riconosciuto esonero, la persona deve recarsi a visita. La Commissione valuterà in quella sede la documentazione ricevuta e deciderà se riconoscere l'esonero o meno. L'esonero è permanente, fatta salva la visita prevista in occasione del compimento della maggiore età.
Ricordiamo che questa possibilità è prevista esclusivamente per i titolari di indennità di accompagnamento e non riguarda invece coloro che percepiscono le altre provvidenze economiche.

