Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
L’art. 26 del disegno di legge n. 1167/B apporta delle modifiche ai permessi sul posto di lavoro previsti per i genitori e i familiari di persone con handicap in situazione di gravità. Il Presidente della Repubblica Napolitano non ha firmato il disegno di legge reinviandolo alle Camere con motivazioni relative ad altri articoli dello stesso. Riparte quindi l'iter legislativo e si rimanda la pubblicazione del disegno alla conclusione di questo.
Ricordiamo comunque cosa prevede l’articolo di nostro interesse.
Cosa cambia:
Per i genitori la modifica riguarda coloro che hanno figli maggiorenni non conviventi con essi: con l’abrogazione del comma 3 dell’art. 42 del Decreto legislativo n. 151/2001 infatti viene meno il requisito di assistenza continuativa ed esclusiva prima previsto; anche l’art. 20 della legge 53/2000 è stato modificato eliminando il riferimento all’assistenza continuativa ed esclusiva, e si rivolge da oggi solo ai genitori e non più ai familiari.
Tutti i genitori quindi mantengono il diritto a percepire i permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92 (prolungamento del congedo parentale o permessi orari sotto i tre anni di vita del bambino, tre giorni di permesso mensile successivamente al compimento dei tre anni di età) e il congedo straordinario di due anni previsto dal comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001. La modifica del comma 3 dell’art. 33 della legge 104 (che elimina la frase “successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino”) potrebbe far pensare alla possibilità di fruire dei permessi mensili anche per i genitori dei figli minori di tre anni; il realtà questa disposizione va incrociata con quella dei commi 1 e 2 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 che, successivo alla Legge 104, specifica chiaramente quali sono i permessi previsti prima e dopo il compimento dei 3 anni del bambino.
Per i familiari: con la nuova normativa mantengono il diritto ai tre giorni al mese i parenti e affini entro il secondo grado (cioè fratelli, nonni, nipoti di nonni; come affine il fratello/sorella del coniuge). I parenti e gli affini di terzo grado (zio e nipote dello zio; come affine, zio del coniuge) possono fruirne solo se i genitori o il coniuge della persona da assistere hanno più di 65 oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Altra modifica riguarda la richiesta del trasferimento ad altra sede: la sede deve essere quella più vicina al domicilio della persona da assistere.
Sono poi state introdotte alcune novità:
- il nuovo comma 7-bis dell’art. 33 della legge n. 104/92 prevede per il datore di lavoro e l’INPS la facoltà di accertare l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi.
- le amministrazioni pubbliche di cui art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) dovranno comunicare per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno i nominativi dei dipendenti che hanno fruito dei permessi orari e dei tre giorni; i nominativi della persona per la quale hanno fruito dei permessi (e se questa è dipendente di amministrazioni pubbliche, la sua denominazione e il comune di residenza della persona); il rapporto di parentela-affinità tra il fruitore dei permessi e la persona assistita; per i genitori, la specifica se i figli assistititi hanno più o meno di tre anni; il contingente complessivo di ore e giorni fruiti nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.
Queste comunicazioni confluiranno in una banca dati informatica; il Dipartimento della funzione pubblica conserverà i dati per un periodo non superiore a 24 mesi; le amministrazioni per non più di 30 giorni dalla data di comunicazione al Dipartimento.

