Invalidità civile e verifica della sussistenza dei requisiti sanitari

Sono una vostra iscritta e madre di un ragazzo che ora ha quasi 16 anni e percepisce l’indennità di accompagnamento.
In questi giorni ci siamo visti recapitare la lettera, che vi invio in allegato, con la richiesta di verifica per accertare l’invalidità di nostro figlio.
Dall’art.94 della Legge Finanziaria 2003 e precisamente al comma 3 mi era parso di capire che le persone con Sindrome di Down erano esentate da ulteriori successive visite e controlli. Ho anche letto l’art. 52 della Legge 449 del 1997 ed ai commi 5 e 6 mi sembra di poter interpretare delle disposizioni che sono in contrasto con ciò che ci viene richiesto. Chiediamo, cortesemente, di avere delucidazioni in merito e quale comportamento tenere con la commissione di verifica della nostra città.
La situazione di gravità per le persone con Sindrome di Down comporta automaticamente il diritto all’indennità di accompagnamento?
Fiduciosi di ricevere una vostra risposta ai nostri quesiti, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

Gentile Signora,
il comma 3 dell’articolo 94 della Finanziaria per il 2003 fa riferimento allo stato di handicap, che dal primo gennaio 2001 è riconosciuto con connotazione di gravità a tutte le persone con Sindrome di Down (precedentemente non era così).
Lo stato di handicap grave è però altra cosa rispetto al riconoscimento di invalidità civile: da quest’ultimo conseguono (a seconda della valutazione della commissione medica) le provvidenze economiche; il riconoscimento di handicap grave dà invece diritto alla priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, a permessi e congedi sul posto di lavoro e, se associato alla titolarità dell’indennità di accompagnamento, a varie agevolazioni fiscali.
Da quanto esposto finora avrà già intuito che la situazione di gravità dell’handicap non comporta affatto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
L’esenzione dalle visite di controllo cui fa riferimento l’art. 94 riguarda quindi quelle relative allo stato di handicap, non quelle per l’invalidità civile, che sono invece disposte quasi annualmente con decreto dal Ministero del Tesoro.
L’art. 52 della 449/97 si riferisce alle visite di controllo per l’invalidità civile avviate precedentemente al giugno 1996 (il comma 5 lo specifica), e pone un termine entro il quale queste devono essere disposte (120 gg.): non può quindi riguardare quelle che si stanno svolgendo ora, per le quali, come anticipa il comma 6 dello stesso articolo, è stato emanato altro decreto ministeriale.
C’è da dire che la legge n. 326 del 2003, pubblicata sul supplemento ordinario n. 181 del n. 274 della Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo alla stessa pubblicazione dètta all’art. 42 disposizioni in materia di invalidità civile. In particolare il comma 7 stabilisce:
“Il comma 2 dell’art. 97 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l¡invalidità”. Il 2 agosto 2007 il suddetto decreto è stato finalmente emanato e contiene l’elenco delle condizioni/patologie esonerate. Occorre però fare attenzione:
si riferisce esclusivamente a chi è riconosciuto titolare di indennità di accompagnamento e soprattutto non stabilisce una automaticità all’esonero dalle visite (queste non saranno più richieste ai cittadini solo nei casi in cui la documentazione in possesso delle ASL sia considerata utile e sufficiente dagli organi preposti alle verifiche); la voce n. 10 è quella nella quale le persone con sindrome di Down possono essere riferite.

Cordiali saluti
Per approfondimenti: Accertamento dell’invalidità civile