Due ore di permesso retribuito: diritto al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non lavora
In breve si tratta di capire se, a fronte della richiesta inoltrata all’Inps per usufruire del permesso giornaliero di 2 ore sino al compimento dei tre anni del figlio disabile, mi spetta di diritto o meno.
Sono genitore di una bambina con Sindrome di Down di un anno con moglie casalinga (disoccupata) ed ho presentato la domanda di cui sopra anche su delucidazioni fornite agli sportelli dell’Inps. Pertanto, quasi sicuro di essere in “regola” per beneficiare di tale diritto mi ritrovo invece con una risposta negativa che riporto:
“In relazione alla Sua domanda di permesso del ../../.. si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto il diritto del padre ai riposi orari è derivato da quello della madre lavoratrice (Circolare Inps n.133 del 17.7.2000 e n.8 del 17.1.2003).
Avverso il provvedimento di reiezione è possibile proporre ricorso al Comitato Provinciale INPS ai sensi della Circ. n.182 del 04/08/1997 entro 90 gg dalla ricezione della presente, avvalendosi se preferisce, della consulenza gratuita degli Enti di Patronato.”
Ho rivisto più volte le circolari menzionate nella risposta e la famosa 104/92 art. 33, e veramente non trovo l’inghippo. Ammetto di non avere ancora sentito l’Inps per chiarimenti, ma credo non ci siano speranze; alcuni dubbi mi sono venuti in riferimento ai concetti di “Continuità dell’assistenza” e “Esclusività dell’assistenza”: è forse da intendersi che essendo mia moglie casalinga può prestare assistenza alla bambina in modo continuativo e quindi io non sono utile per assistere mia figlia ?
Chiedo cortesemente delucidazioni in riferimento alla possibilità di usufruire di tale permesso oltre alla possibilità di dover fare ricorso al Comitato Provinciale Inps. Ma a chi spetta tale agevolazione?
Distintamente ringrazio
Gent.mo,
il motivo per il quale non le hanno concesso le due ore al giorno di permesso si riferisce al fatto che, entro il compimento del primo anno di età del bambino questa agevolazione rientra nella normativa generale della maternità (non si tratta cioè di una misura specifica ed esclusiva per i genitori di bambini in situazione di handicap) e si tratta di una agevolazione prevista esclusivamente per la mamma. Il padre può fruirne solo nel caso la mamma non la utilizzi, essendo però lei stessa lavoratrice: se la mamma è casalinga o comunque disoccupata, questa agevolazione non può essere trasferita al padre.
Le due ore al giorno fruibili invece per i genitori di bambini con handicap in situazione di gravità sono di fatto il prolungamento di questa agevolazione, per questo possono essere prese solo dopo il compimento del primo anno di età e fino al compimento del terzo: in questo caso le due ore al giorno retribuite possono essere prese o dal padre o dalla madre, e in questo caso si tratta di un diritto soggettivo del genitore, indipendentemente dalla condizione lavorativa dell’altro.
Se la sua bambina non ha ancora compiuto il primo anno di età quindi la risposta fornita dall’INPS è lecita; se invece la sua bambina ha già compiuto il primo anno di età, no, perché in questo caso il suo diritto a fruire delle due ore di permesso è già in essere.
Cordiali saluti
Per approfondimenti: Agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i lavoratori con disabilità.

