Compatibilità tra i permessi del genitore e del figlio lavoratore
Mio figlio sta per essere assunto con contratto a tempo indeterminato.
Ho sempre fruito dei permessi della legge 104/92 (i tre giorni al mese) senza che mi fosse mai richiesto di informare o giustificare sulle motivazioni. Mi è stato detto che quando mio figlio comincerà a lavorare potrò prendere i giorni solo ed esclusivamente nelle stesse giornate in cui ne fruirà anche lui (in quanto lavoratore con handicap in condizione di gravità e quindi titolare di permessi per sé stesso). È così?
Gent.ma sig.ra,
questa limitazione è molto recente e deriva da una interpretazione dell’INPS che nella Circolare n. 128, 11 luglio 2003 afferma:
“6) Lavoratore handicappato che fruisce dei permessi ex lege 104/92 e fruizione degli stessi da parte di un soggetto che gli presta assistenza.
Come precisato con circ. n. 37 del 18.2.99 (punto 1.A), alle condizioni indicate nella circolare stessa, un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, a cui a tal punto spettano, per l’assistenza di cui trattasi, i giorni di permesso di cui alla medesima legge. Si rammenta comunque che se il soggetto richiedente è a sua volta fruitore di permessi per se stesso (quale lavoratore handicappato), non può fruire di permessi per assistere altre persone (v. circ. n. 37 del 18.2.99).
Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l’assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l’handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora.
Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all’altra persona che presta assistenza, spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, semprechè l’orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite dall’handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate.”
Se quindi lei è una lavoratrice dipendente privata potrà fruire dei benefici in questione alle condizioni esposte dall’INPS. L’INPDAP non ha emanato nuove circolari sul tema, pertanto per i lavoratori dipendenti pubblici non esiste invece tale limitazione.
Con l’occasione la informiamo che sempre l’INPS (e in questo caso anche l’INPDAP) con una precedente circolare aveva già limitato il diritto alla fruizione di un’altra importante agevolazione prevista per i genitori i cui figli prestano attività lavorativa, e cioè il congedo retribuito di due anni. La Circolare n. 64, 15 marzo 2001 infatti afferma al punto 3, in riferimento a tale agevolazione, che “lo spirito e le finalità della legge escludono che il beneficio in argomento sia concedibile se la persona handicappata da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (genitori o fratelli o sorelle in caso di morte dei genitori)”
Sulla questione l’AIPD ha inviato un quesito alla direzione dell’INPS nel novembre 2002, sollecitando un chiarimento, arrivato nel gennaio 2003 che però conferma la posizione assunta dall’Istituto.
Cordialmente


