Pubblicato il decreto legge n. 78/2009

2 Luglio 2009
 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009, il decreto legge n. 78.

L’articolo 17, al comma 23, lettera d, abroga il comma 5 dell'articolo 71 della legge n. 133/2008: viene meno quindi la norma che considerava assenze a tutti gli effetti i permessi fruiti dai familiari per l’assistenza delle persone con disabilità (assenze per le quali ai dipendenti pubblici non veniva erogata la parte accessoria della retribuzione) e intorno alla quale non poche iniziative e sollecitazioni sono state promosse da parte del mondo associativo, ultima quella riportata da qualche giorno su questo sito e relativa ad una lettera inviata da parte di FISH e Cittadinanzattiva al ministro Brunetta.

L’articolo 20 riguarda invece nello specifico il tema dell’invalidità civile e introduce alcune novitá a partire dal 2010: 
la Commissione ASL di accertamento dello stato di invalidità sarà integrata da un medico INPS, che si occuperà anche della verifica della sussistenza dei requisiti sanitari e quindi delle visite di controllo. Le domande per richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile andranno prodotte all'’INPS e non più alla ASL, che le riceverà dall‘ente.
Il comma 6 prevede la nomina di una Commissione da parte del ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia, che avrà il compito di aggiornare le tabelle attualmente utilizzate indicative delle percentuali di invalidità civile.
Vedi qui il testo dei due articoli.

Trattandosi di decreto legge, le disposizioni contenute in esso sono immediatamente in vigore (a parte quelle relative all'articolo 20 che esplicitamente saranno operative a partire dal 1 gennaio 2010)  e almeno entro i successivi 60 giorni, termine entro il quale il decreto dovrà essere convertito in legge, pena la sua decadenza.