Prepensionamento dei familiari che assistono persone con disabilità
26 Mag 2010
La Camera dei Deputati ha approvato in un testo unificato la proposta di legge n. 82 “Benefici previdenziali in favore di coloro che assistono portatori di handicap”.
La discussione è stata accesa e il testo licenziato è certamente migliorabile dal momento che esclude, per esempio, tra i destinatari i lavoratori della scuola e degli enti locali e pone condizioni diverse tra pubblici e privati a livello di anni contributivi versati (il testo si inserisce come comma 3-bis all’ art. 72 del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008; questo articolo riguarda il “Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo” e considera i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la presidenza del Consiglio dei ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le istituzioni ed enti di ricerca e gli enti di cui all’art. 70, comma 4 del Decreto legislativo 165/2001. Esplicitamente afferma che le disposizioni in essa indicate non si applicano al personale della Scuola).
La proposta di legge prevede:
- il familiare con disabilità che il lavoratore assiste deve avere i seguenti requisiti: handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92 e invalidità al 100% con necessità di assistenza continua, non ricoverato a tempo pieno;
- il familiare con disabilità che il lavoratore assiste deve avere i seguenti requisiti: handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92 e invalidità al 100% con necessità di assistenza continua, non ricoverato a tempo pieno;
- i lavoratori del settore pubblico possono chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni (è il testo del comma 1, art. 72 del d.l. 112/08 convertito nella legge 122/08); nel periodo di esonero riceveranno il 70% della retribuzione percepita al momento della richiesta.
- ai lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) è riconosciuto, su richiesta, il diritto all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente per almeno 18 anni (e che abbiano versato almeno venti anni di contributi previdenziali, che abbiano compiuto 60 anni di età se uomini e 55 se donne). Nel caso di handicap congenito o che si manifesta alla nascita la costanza di assistenza si calcola dalla nascita stessa.

