Domande e risposte

  • Al mio bambino è stata accordata l’indennità di accompagnamento. Ho sentito parlare di un’altra provvidenza economica per i minori, l’indennità di frequenza: come posso fare per percepire anche questa?

    Indennità di accompagnamento e indennità di frequenza sono due provvidenze che possono essere accordate ai minori, ma sono incompatibili tra loro, non è possibile cioè per un minore percepire contemporaneamente entrambe.
    Il diritto all’indennità di frequenza viene riconosciuto quando nel verbale rilasciato dalla commissione ASL è segnata la voce “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”, mentre il diritto all’indennità di accompagnamento è dato quando è segnata la voce: “100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
    L’incompatibilità tra le due provvidenze economiche è esplicitata dall’art. 3 della legge n. 289, 11 ottobre 1990.
    Per approfondimenti: Invalidità civile

     
  • Sono una mamma di un bambino con sindrome di Down di 7 mesi. Ho fruito del congedo di maternità per 4 mesi dopo il parto (grazie alla “flessibilità” prevista per questo) e di tre mesi di congedo parentale “ordinario”.
    Vorrei non utilizzare tutti i sei mesi previsti dalla legge (lasciandomi così la possibilità di poterne fruire eventualmente fino al compimento degli otto anni del bimbo), e cominciare a usare il prolungamento del congedo previsto dalla 104. Ovviamente mio figlio ha il certificato che attesta lo stato di handicap in situazione di gravità.
    Mi sono recata all’INPS e dall’impiegata mi sono sentita dire le seguenti affermazioni:
    - per fruire del prolungamento del congedo parentale devo prima utilizzare tutto il congedo ordinario;
    - il certificato che attesta lo stato di handicap in situazione di gravità deve essere necessariamente quello rilasciato dalla ASL, non accetta il certificato del medico di famiglia (prodotto ai sensi di una legge finanziaria!).
    So che ciò che mi ha detto non corrisponde a quanto la normativa prevede, ma l’impiegato non ha voluto sentire ragioni. Potete indicarmi gli estremi delle norme che riguardano questi due aspetti, in modo da poter tornare all’INPS e fruire di ciò che mi spetta?

    Gent.ma signora,
    effettivamente l’impiegata INPS le ha fornito indicazioni non corrette. È lo stesso INPS che nella Circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000 ha esplicitamente indicato le modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale dichiarando che “è possibile ammettere il prolungamento da parte di un genitore anche quando non sia stato in precedenza esaurito il periodo della “normale” astensione facoltativa”. Del resto se così non fosse i genitori di bambini con disabilità verrebbero esclusi della possibilità di fruire, come gli altri, della normale astensione facoltativa entro gli otto anni di vita del bambino. I dipendenti pubblici trovano indicazioni sulla stessa modalità nella Circolare della Funzione Pubblica n. 14 del 16 novembre 2000.
    Per quanto riguarda il certificato attestante la situazione di handicap con stato di gravità prodotto dal medico di base per le persone con sindrome di Down, anche qui l’INPS ha esplicitamente accolto quanto indicato dalla legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002, comma 3, art. 94) attraverso l’emanazione della Circolare n. 128 dell’11 luglio 2003; a questi genitori in questo caso viene richiesto in più solo di presentare, oltre il certificato del medico attestante la condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92, anche la copia del cariotipo.
    Per approfondimenti: Agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i lavoratori con disabilità.

     
  • Sono il papà di una bambina con sindrome di Down di 2 anni. Ho presentato la richiesta all’INPS per chiedere di fruire delle agevolazioni previste per i genitori di questi bambini e ho presentato il verbale di invalidità civile (la bambina è titolare di accompagnamento). L’INPS mi ha detto che devo presentare un certificato di handicap grave: ma se mia figlia prende l’accompagnamento è perché ha il 100% di invalidità e quindi è una bambina con handicap grave. Che devo fare?

    Gent.mo,
    il concetto di invalido civile e quello di persona handicappata sono, a livello giuridico, due concetti distinti cui corrispondono certificazioni diverse.
    Per poter fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 104/92 occorre avere il certificato di handicap in situazione di gravità che è un certificato diverso da quello che riconosce l’invalidità civile. Avere quindi l’indennità di accompagnamento non significa, dal punto di vista giuridico, essere persona con handicap grave.
    L’INPS quindi le ha rivolto una richiesta corretta; le ricordo che alle persone con sindrome di Down il certificato di handicap ai sensi della legge 104/92 può essere rilasciato dal medico di famiglia: sarà quindi sufficiente per lei andare dal suo medico, recando con sé il cariotipo della bambina, e chiedergli di rilasciare il suddetto certificato (per vedere un facsimile, può entrare nella pagina del nostro sito “sportello informativo”, alla voce “aspetti assistenziali e di tutela” e poi “Il certificato di handicap...”.
    Per approfondimenti: Agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i lavoratori con disabilità

     
  • Sono una vostra iscritta e madre di un ragazzo che ora ha quasi 16 anni e percepisce l’indennità di accompagnamento.
    In questi giorni ci siamo visti recapitare la lettera, che vi invio in allegato, con la richiesta di verifica per accertare l’invalidità di nostro figlio.
    Dall’art.94 della Legge Finanziaria 2003 e precisamente al comma 3 mi era parso di capire che le persone con Sindrome di Down erano esentate da ulteriori successive visite e controlli. Ho anche letto l’art. 52 della Legge 449 del 1997 ed ai commi 5 e 6 mi sembra di poter interpretare delle disposizioni che sono in contrasto con ciò che ci viene richiesto. Chiediamo, cortesemente, di avere delucidazioni in merito e quale comportamento tenere con la commissione di verifica della nostra città.
    La situazione di gravità per le persone con Sindrome di Down comporta automaticamente il diritto all’indennità di accompagnamento?
    Fiduciosi di ricevere una vostra risposta ai nostri quesiti, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

    Gentile Signora,
    il comma 3 dell’articolo 94 della Finanziaria per il 2003 fa riferimento allo stato di handicap, che dal primo gennaio 2001 è riconosciuto con connotazione di gravità a tutte le persone con Sindrome di Down (precedentemente non era così).
    Lo stato di handicap grave è però altra cosa rispetto al riconoscimento di invalidità civile: da quest’ultimo conseguono (a seconda della valutazione della commissione medica) le provvidenze economiche; il riconoscimento di handicap grave dà invece diritto alla priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, a permessi e congedi sul posto di lavoro e, se associato alla titolarità dell’indennità di accompagnamento, a varie agevolazioni fiscali.
    Da quanto esposto finora avrà già intuito che la situazione di gravità dell’handicap non comporta affatto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
    L’esenzione dalle visite di controllo cui fa riferimento l’art. 94 riguarda quindi quelle relative allo stato di handicap, non quelle per l’invalidità civile, che sono invece disposte quasi annualmente con decreto dal Ministero del Tesoro.
    L’art. 52 della 449/97 si riferisce alle visite di controllo per l’invalidità civile avviate precedentemente al giugno 1996 (il comma 5 lo specifica), e pone un termine entro il quale queste devono essere disposte (120 gg.): non può quindi riguardare quelle che si stanno svolgendo ora, per le quali, come anticipa il comma 6 dello stesso articolo, è stato emanato altro decreto ministeriale.
    C’è da dire che la legge n. 326 del 2003, pubblicata sul supplemento ordinario n. 181 del n. 274 della Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo alla stessa pubblicazione dètta all’art. 42 disposizioni in materia di invalidità civile. In particolare il comma 7 stabilisce:
    “Il comma 2 dell’art. 97 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l¡invalidità”. Il 2 agosto 2007 il suddetto decreto è stato finalmente emanato e contiene l’elenco delle condizioni/patologie esonerate. Occorre però fare attenzione:
    si riferisce esclusivamente a chi è riconosciuto titolare di indennità di accompagnamento e soprattutto non stabilisce una automaticità all’esonero dalle visite (queste non saranno più richieste ai cittadini solo nei casi in cui la documentazione in possesso delle ASL sia considerata utile e sufficiente dagli organi preposti alle verifiche); la voce n. 10 è quella nella quale le persone con sindrome di Down possono essere riferite.

    Cordiali saluti
    Per approfondimenti: Accertamento dell’invalidità civile

     
  • Sono la mamma di una fantastica ragazza con Sindrome di Down, mi hanno informata che se non faccio la pratica per l’interdizione di mia figlia perdo sia il diritto alla pensione che l’indennità di accompagnamento. Mi hanno detto che è una legge recentissima. È vero?
    Grazie

    Gent. ma,
    le informazioni che Le hanno fornito in merito alla necessità dell’interdizione non trova alcun fondamento né logico, né tantomeno normativo. Non è assolutamente necessario ricorrere all’interdizione per il pagamento delle provvidenze economiche legate all’invalidità civile, quando una persona con Sindrome di Down compie la maggiore età acquisisce tutti i diritti e i doveri di qualsiasi altra persona, essendo riconosciuta per ognuno la capacità di intendere e volere. Tra l’altro è stata molto recentemente approvata e promulgata la legge sull’amministratore di sostegno, la n. 6 del 9 gennaio 2004: l’amministratore di sostegno di fatto è una nuova figura giuridica che mira proprio a evitare l’interdizione pur garantendo una tutela della persona non in grado di gestire autonomamente i suoi interessi. Ma comunque non è obbligatorio procedere alla nomina di questo, è una scelta.
    Se invece ha modo di ricontattare chi Le ha fornito l’informazione chieda di avere il riferimento normativo cui si è appellato e poi ci ricontatti.
    Cordialmente
    Per approfondimenti: Accertamento dell’invalidità civile