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Dal 29 novembre e fino alle 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021 è operativa la piattaforma elettronica attraverso la quale gli enti del Terzo settore – che hanno cessato o ridotto, nel corso del 2020, le proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19 – possono richiedere i “Ristori Enti Terzo Settore”. La piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e denominata “Ristori Enti Terzo Settore”, è disponibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it cui gli enti potranno accedere attraverso SPID o CIE del Legale Rappresentante dell’ETS.

E’ a disposizione un manuale utente, utile per seguire correttamente il procedimento di richiesta del contributo, e l’elenco dei codici ATECO, utile per individuare il codice da inserire.

Eventuali richieste di assistenza tecnica riguardanti esclusivamente l’uso del portale possono essere indirizzate a https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it. Nella pagina web l’utente dovrà selezionare la categoria “Ristori Enti Terzo settore 2021” e compilare il relativo form.

Le risorse individuate all’art. 13-quaterdecies del decreto legge n° 137/2020 (cosiddetto “Ristori”), sono oggi accessibili grazie al decreto direttoriale n. 614 che ha adottato l’Avviso 2/2021, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo. A disposizione 210 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno al terzo settore, inizialmente di 70 milioni di euro e nel tempo incrementato, per supportare le organizzazioni in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica in corso e della conseguente crisi sociale ed economica.

Possono accedere ai fondi del Decreto Ristori le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri alla data di presentazione dell’istanza di contributo e la cui iscrizione in essi risulti antecedente al 25 dicembre 2020. È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo indipendentemente dall’iscrizione in diversi registri.

Sulla pagina del sito del Ministero del Lavoro dedicata al Fondo straordinario ristori, vengono pubblicate le FAQ, costantemente aggiornate che aiutano gli enti interessati ad avere chiarimenti circa eventuali dubbi. In particolare segnaliamo la seguente, di particolare interesse per le sedi territoriali delle associazioni nazionali:
Un’associazione di promozione sociale iscritta al Registro nazionale delle APS come articolazione territoriale/circolo affiliato di un’associazione di promozione sociale nazionale e contemporaneamente iscritta ad un registro regionale/provinciale può presentare istanza autonomamente oppure obbligatoriamente attraverso l’associazione nazionale? Nel caso in cui si possa presentare istanza in maniera autonoma bisogna indicare l’scrizione al registro regionale o nazionale?
Un’associazione di promozione sociale che sia iscritta al registro nazionale delle APS in qualità di articolazione territoriale o di circolo affiliato ad un’APS nazionale e che contemporaneamente sia iscritta ad un registro regionale/provinciale può presentare istanza per proprio conto indicando nella compilazione del form sulla piattaforma elettronica “ristori enti terzo settore”, rispetto alla “dimensione territoriale”, il riferimento a Regione/provincia autonoma, ossia l’iscrizione regionale o provinciale. Si precisa che il sistema di acquisizione delle istanze consente di caricare la domanda una sola volta. Quindi, nell’ipotesi in cui un’associazione affiliata o un circolo abbia provveduto autonomamente a caricare l’istanza, la stessa non potrà essere presentata da parte dell’associazione di promozione sociale nazionale, in quanto il codice fiscale risulta già inserito nel sistema. Chiaramente, tale meccanismo vale anche nel caso in cui sia l’associazione di promozione sociale nazionale a caricare per prima l’istanza anche in nome e per conto dell’associazione affiliata o del circolo parimenti iscritti al registro nazionale.

Al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato sulla base della seguente formula: totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse.

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avvierà la fase di controllo preventivo, successivamente alla quale provvederà al caricamento nella piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore” degli elenchi degli enti che hanno superato il controllo stesso. Un ulteriore controllo sarà realizzato successivamente all’erogazione del contributo a cura delle  singole amministrazioni erogatrici secondo la metodologia a campione, nella misura minima del 5% dei soggetti beneficiari. Tale controllo, il cui esito sarà  caricato sulla piattaforma elettronica, avrà per oggetto la verifica della veridicità degli ulteriori elementi dichiarati nell’istanza: volume delle entrate; coerenza dell’attività pregiudicata dalla situazione pandemica con l’oggetto sociale risultante dallo statuto dell’ente; rispetto del divieto di cumulo.