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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 309  del 30 dicembre 2021, – ed entrato in vigore il giorno successivo – il Decreto legislativo 21 dicembre 2021 n° 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46” (del quale avevamo fornito le prime informazioni negli scorsi mesi su questo sito).

A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il nuovo assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, mentre va a sostituire altri sostegni alle famiglie quali:
– (a decorrere dal 1° gennaio 2022): il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’art. 1 della legge n° 232/2016); le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’art. 1 della legge n° 232/2016).
– (a decorrere dal 1° marzo 2022): assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge n° 448/1998), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio; le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n° 69/88, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 153/88, e dall’art. 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, DPR n°797/1955. Sono inoltre modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni. L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Il 31 dicembre 2021, INPS ha pubblicato il Messaggio n° 4748, con il quale, oltre ha sintetizzare i dettagli della nuova misura, fornisce le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda, che può essere presentata già a partire dal 1° gennaio 2022 (la domanda è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo). Non c’è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

Sul sito INPS sono disponibili una pagina descrittiva della misura e la possibilità di calcolare con un simulatore l’importo cui si ha eventualmente diritto.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it