Print Friendly, PDF & Email

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 105 del 4 maggio 2021, il Decreto del ministero dell’Economia e finanze 7 aprile 2021 “Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalita’ alle quali e’ subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA  ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap”.

Il decreto va a modificare il testo dell’art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 nella parte che riguarda la documentazione utile per l’accesso all’IVA agevolata relativamente agli acquisiti dei sussidi tecnici e informatici.

In particolare:
la lett. a dell’art. 1 sostituisce il comma 2 dell’art. 2  del decreto 14 marzo 1998 stabilendo che “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4% per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto,  producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata
la lett. b dell’art. 1 inserisce dopo il comma 2 dell’art. 2 del decreto 14 marzo 1998 il comma 2-bis che prevede, nel caso l’interessato possegga un verbale non rilasciato ai sensi del decreto legge 5/2012 – cosiddetto decreto semplificazioni ( dal quale dunque non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente) questo può essere integrato con “la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale
la lett. c dell’art. 1 sostituisce il comma 3 dell’art. 2 del decreto 14 marzo 1998 con “La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, e’ prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione“.

Di fatto, per quanto riguarda i requisiti di accesso ai benefici, il Decreto non apporta modifiche significative: l’IVA agevolata al 4%, infatti, continua ad essere destinata a persone con handicap limitate da menomazioni permanenti di natura, visiva, uditiva motoria, del linguaggio, generalmente non correlate alla sindrome di Down.
Ricapitolando, dunque:
per fruire dell’IVA al 4% all’acquisto, la normativa continua a richiedere, come prima, sia il riconoscimento di una menomazione permanente (uditiva, visiva, motoria, del linguaggio) per la quale è ammesso il beneficio, sia il collegamento funzionale tra il sussidio e la menomazione, quest’ultimo eventualmente attestabile dal medico curante.
– per la sola detrazione dall’IRPEF del 19% della spesa sostenuta, che si abbia diritto o meno all’IVA al 4% in acquisto, occorrerà – come prima -acquisire e conservare una certificazione del medico curante attestante che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di  integrazione della persona con disabilità.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it