INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2600, 10/7/2023, con il quale fornisce indicazioni in merito alla possibilità, per il cittadino che, in congedo straordinario (ai sensi dell’art. 42, dal comma 5 al 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001), si trovi nella condizione di doverne interrompere la fruizione e dunque di doverlo comunicare all’ente.
La nuova funzionalità, denominata “Rinuncia” è raggiungibile online sul sito dell’INPS accedendo alla domanda (già presentata) “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” essere > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID, CNS o CIE (o, in alternativa e senza Identità digitale, tramite patronato).
La funzione consente al lavoratore di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di congedo, che deve essere in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia, la cui data deve ricadere nel mese in corso.
Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it