E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 285 del 30 novembre, il Decreto 12 ottobre 2021, firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, riguardante il contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità non inferiore al 60%, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 365 e 366, legge 30 dicembre 2020, n° 178, come modificato dall’art. 13 bis, comma 1, del decreto legge n° 41/2021, convertito in legge n° 69/2021). Si tratta di un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il provvedimento disciplina i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura. Inoltre, indica che il beneficio sarà corrisposto dall’INPS su domanda presentata annualmente dal genitore interessato all’Istituto stesso (secondo le modalità e le scadenze definite con propria circolare dall’INPS per via telematica, secondo i modelli che saranno predisposti).
Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni (art. 1):
a) genitori disoccupati o monoreddito: per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attivita’ lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralita’ di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprieta’ della casa di abitazione;
b) nuclei familiari monoparentali: nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o piu’ figli con disabilita’ a carico;
c) figli a carico aventi una disabilita’ riconosciuta in misura non inferiore al 60%: per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un’eta’ maggiore di 24 anni.
Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia;
b) disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita’ non superiore a 3.000 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE e’ calcolato ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
c) essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale, cosi’ come previsto dall’art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilita’ riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, cosi’ come previsto dall’art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il beneficio e’ riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande, si darà la priorita’ ai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio (per la definizione della disabilità media, grave, non autosufficiente, si vedano le considerazioni inserite dal nono capoverso nella premessa del decreto).
Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it