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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge cosiddetto “Ristori-bis”, n° 149, 9 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le altre disposizioni segnaliamo gli artt. 13 (Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado”), 14 (“Bonus baby-sitting”) e 15 (“Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”).

Gli articoli 13 e 14 prevedono rispettivamente congedi e bonus rivolti esclusivamente a lavoratori che presentino tutti i seguenti requisiti:
– genitori di alunni iscritti a scuole secondarie di primo grado per le quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza; se i figli sono con handicap riconosciuto ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92, si considerano anche se iscritti a scuole di qualsiasi altro ordine e grado o anche se ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
– residenti delle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse)
– che svolgano attività lavorativa non compatibile con la modalità agile.
Per entrambe le misure le risorse assegnate sono limitate (52,1 milioni di euro per l’anno 2020 per i congedi, 7,5 milioni di euro per l’anno 2020 per i bonus) dunque l’INPS procederà al rigetto delle domande presentate nel caso di superamento del limite di spesa.

Nello specifico, l’art. 13 prevede la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli, alternativamente per entrambi i genitori. Il periodo di astensione è coperto da contribuzione figurativa, e ha una indennità pari al 50% della retribuzione stessa.
L’art. 14 prevede per i lavoratori, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il  diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo della sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli.  L’altro genitore non deve essere beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

L’art. 15 prevede l’istituzione del «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.