Print Friendly, PDF & Email

Con la pubblicazione della circolare n° 197 del 23 dicembre 2021, INPS ha comunicato gli importi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e i relativi limiti di reddito se previsti, per il 2022.

Con riferimento al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 novembre 2021 (Gu 26 novembre 2021, n° 282) , che ha stabilito, all’art. 2: “La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 e’ determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo”, INPS “al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l’anno 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022 ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021 […] pari all’1,6%. Nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 verrà effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione, ove spettanti

Il punto 3.2 della circolare fornisce le informazioni di interesse per le persone con il riconoscimento di invalidità civile, mentre tutti gli importi per il 2022 sono indicati nell’ Allegato 1 alla circolare, Tabella M3, da pag. 34.

– Indennità di accompagnamento
per invalidi civili (minori e maggiorenni, 100% di invalidità e necessità di assistenza continua):
€ 525,17

– Pensione di invalidità
(maggiorenni, 100%):
€ 291,69. Il limite di reddito è fissato in € 17.050,42. Resta fermo il diritto ai 10,33 euro di incremento per chi non supera il limite di reddito di euro 6.213,74 (se coniungato, il limite non deve superare euro 13.023,53). Ancora, come stabilito con la legge 126/2020, se il pensionato non supera gli euro 8.583,51 (euro 14.662,96 se coniungato), ha diritto all’ulteriore incremento che può arrivare, nella misura massima, a euro 368,58.

– Assegno mensile
(maggiorenni, invalidità compresa tra il 74 e il 99%):
€ 291,69. Il limite di reddito è fissato in € 5.010,20. Resta fermo il diritto ai 10,33 euro di incremento non superando evidentemente il limite di reddito di euro 6.213,74 (se coniungato, per l’incremento il limite non deve superare euro 13.023,53).

– Indennità di frequenza
(minori con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età che frequentano nido, scuola e/o svolgono terapie continuative presso ASL o centri convenzionati):
€ 291,69. Il limite di reddito è fissato in € 5.010,20. Resta fermo il diritto ai 10,33 euro di incremento, non superando evidentemente il limite di reddito di euro 6.213,74.

Gli importi resteranno visibili su questo sito nella scheda dedicata, all’interno dello spazio “Diritti“, “Materiali utili/Schede informative”.


Per chiarimenti o maggiori informazioni contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it