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Dopo la pubblicazione della Circolare n° 107/2020, INPS torna sulla questione dell’incremento della pensione di invalidità per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, con la pubblicazione del Messaggio n° 3960 del 28 ottobre 2020.

Il Messaggio fornisce indicazioni relativamente alle modalità di pagamento dell’incremento.

Nel ribadire che agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione, la maggiorazione economica è riconosciuta d’ufficio e dunque non è richiesto che promuovano alcuna domanda, INPS specifica che “l’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020“.

Solo nel caso i redditi personali avessero subìto una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non fossero stati comunicati all’INPS attraverso le previste modalità, l’interessato dovrà presentare una “domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, utilizzando l’apposito servizio online sul sito www.inps.it, oppure rivolgendosi alla struttura territoriale di competenza o a un istituto di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza“. Una volta effettuata la ricostituzione reddituale e la verifica del diritto alla maggiorazione, si procederà all’erogazione dell’incremento.

Ancora, INPS ricorda che le pensioni di importo superiore ai mille euro sono accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata; pertanto i pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai mille euro, ove non ne siano già titolari, dovranno dotarsi di uno di questi strumenti.

Per maggiori informazioni o chiarimenti il servizio Telefono D è a disposizione e può essere contattato alla email telefonod@aipd.it