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Come noto, l’art. 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (inserito, in sede di conversione, dalla legge 120/2020), consente la definizione dei verbali sanitari di invalidità civile e di handicap attraverso la valutazione agli atti, e dunque autorizza le commissioni mediche di accertamento a redigere verbali, sia di prima istanza-aggravamento sia di revisione, anche solo sulla base della documentazione sanitaria, laddove questa consenta una valutazione obiettiva.

INPS ha pubblicato il messaggio 3315, 1 ottobre 2021, con il quale fornisce indicazioni operative sulle modalità dell’utilizzo di questa possibilità da parte del cittadino.

Ricordiamo che la valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata. La commissione INPS di accertamento esaminerà la documentazione sanitaria pervenuta e, se questa sarà ritenuta sufficiente, redigerà il verbale che sarà inviato al cittadino a mezzo di raccomandata A/R; nel caso in cui, invece, non sarà ritenuta sufficiente per una valutazione obiettiva, convocherà a visita diretta l’interessato.

Sul sito dell’INPS è stato rilasciato il nuovo servizio “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, attraverso il quale è possibile inviare la suddetta documentazione; il servizio può essere utilizzato anche da chi ha già ricevuto una convocazione a visita di revisione. La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento.

Per accedere al servizio, come per tutti gli altri attivi sul sito INPS, è necessario disporre delle credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE).


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it