E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 103 del 4 maggio 2023, il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Tra le misure adottate di interesse per le persone con disabilità e le loro famiglie segnaliamo in particolare l’art. 28 “Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità” che prevede l’istituzione di un “fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attivita’ conformi allo statuto”.
Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.
Le altre misure sono:
– assegno di inclusione (artt. 1-14), la misura che va a sostituire il Reddito di cittadinanza (RdC) e che si rivolge ai soli nuclei in cui siano presenti minori, persone con disabilità, persone con più di 60 anni di età, residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.
– maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale (art. 22) per unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno
– incentivi all’occupazione giovanile (art. 27), per i datori di lavoro privati, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60%o della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di eta’, non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Questo incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
– fondo per le attivita’ socio-educative a favore dei minori (art. 42).
Si consiglia la lettura dell’articolo dedicato al decreto legge pubblicato sul sito IURA – Agenzia per i diritti delle persone con disabilità.