Print Friendly, PDF & Email

Scheda pubblicata il 12/07/2020 e aggiornata il 12/07/2020


Le persone alle quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile superiore al 45%, in possesso di capacità lavorative accertate dalle Commissioni mediche ASL, possono iscriversi ai Centri per l’impiego presso l’apposito sportello dedicato alle persone con disabilità.

Il lavoratore con handicap con connotazione di gravità (comma 3, art. 3, legge 104 del 92) può fruire, alternativamente, dei riposi giornalieri retribuiti di due ore o dei tre giorni mensili. Inoltre, ha diritto di scegliereove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il suo consenso.

L’art. 21 della legge 104 del 92 dispone che la persona con grado di invalidità superiore a due terzi, assunta come vincitrice di un concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. L’art. 22 stabilisce che ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

CONGEDI PER CURE
I lavoratori con invalidità superiore al 50% possono fruire ogni anno di trenta giorni di congedo, accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda dell’interessato accompagnata da richiesta di un medico di struttura pubblica o convenzionata nella quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. il trattamento economico è quello della malattia (art. 7, decreto legislativo 119 del 2011).

PREPENSIONAMENTO
La legge finanziaria per il 2001, legge n. 388, 23 dicembre 2000, art. 80, comma 3, consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o assimilabile), di richiedere, con decorrenza 1 gennaio 2002, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni. Quindi, fruendo di tale opportunità, il lavoratore dipendente, anche di cooperativa, con 30 anni di servizio avrà riconosciuti 60 mesi di contributi figurativi e potrà andare in pensione con cinque anni di anticipo.

PENSIONE DI INABILITÀ
Un ulteriore strumento che può essere utilizzato per anticipare l’accesso alla pensione, ma esclusivamente in presenza di determinati requisiti sanitari sopraggiunti, è costituito dalla pensione di inabilità. Chi nel corso della propria vita lavorativa viene infatti a trovarsi nella condizione di non riuscire a svolgere più alcun lavoro, può farne domanda al proprio ente previdenziale. Si ha diritto a tale pensione quando si verificano le seguenti condizioni:

  • sia stata accertata una infermità fisica o mentale, tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
  • si sia maturata una anzianità assicurativa e contributiva di 260 contributi settimanali, pari a cinque anni di assicurazione, dei quali almeno 156, cioè tre anni, versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
    Il trattamento pensionistico è calcolato sulla base della anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione e il compimento dell’età pensionabile.

Telefono D
AIPD Nazionale
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
E-mail: telefonod@aipd.it
Cell. diretto e Whatsapp: 333/1826708
Tel. segreteria AIPD: 351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza) – 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306