Scheda pubblicata il 07/07/2020 e aggiornata il 05/12/2024
La persona con disabilità intellettiva o il familiare del quale risulta fiscalmente a carico (anche parzialmente), può avere diritto alle agevolazioni fiscali riguardanti il settore auto, per le quali non viene richiesta alcuna modifica funzionale al veicolo.
È necessario però che la persona sia riconosciuta con disabilità con necessità di sostegno intensivo – precedentemente “handicap in situazione di gravità” – di cui all’ art. 3, comma 3, L. 104/92, così come stabilito dalla normativa (L. n. 388/2000, art. 30, comma 7), che estese le agevolazioni anche alle persone con disabilità intellettiva
Per l’acquisto di un autoveicolo, nuovo o usato, è prevista la riduzione dell’IVA dal 22% al 4%.
L’agevolazione spetta, indipendentemente dal costo del veicolo, una sola volta nel corso di quattro anni (salvo in caso di cancellazione dal PRA del veicolo per il quale se ne era beneficiato) ed è ammissibile per veicolo con cilindrata fino a 2000 cc se alimentato a benzina, fino a 2800 se a diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L’agevolazione non spetta per l’acquisto di “minicar”, per la cui guida non è necessaria la patente B.
Con Circolare 21/E pubblicata il 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate chiarisce il valore legale del certificato L. 104/92 rilasciabile, alle sole persone con sindrome di Down, anche dal medico di base (v. L. n. 289/2002 art. 94 comma 3): il punto 5.3 infatti specifica che tale certificazione è valida “anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che rinvia genericamente alle agevolazioni previste dall’art. 8 della legge 449 del 1997)”.
Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’ art. 4 del DL n. 5/2012 ha previsto che, dall’entrata in vigore dello stesso, i nuovi verbali di accertamento dell’invalidità delle Commissioni mediche integrate devono riportare esplicitamente, qualora ne ricorrano le condizioni, anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché di quelli per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per il rilascio del contrassegno di circolazione e sosta CUDE invalidi) e ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità.
La sussistenza dei requisiti si intende soddisfatta se il verbale di invalidità civile riporta, alla voce Requisiti di cui all’art. 4 del DL 5/2012, la seguente dicitura: “Affetto da handicap tale da aver determinato il diritto all’indennità di accompagnamento – L. 388/2000, art. 30 comma 7”.
Per disposizioni normative e di prassi le persone con sindrome di Down dovrebbero essere tutte titolari di indennità di accompagnamento e riconosciute con handicap in situazione di gravità (v. rispettivamente Mess. INPS n. 31125/2010 e L. n. 289/2002, art. 94 c. 3), pertanto i verbali di invalidità civile attestati loro successivamente al 5 febbraio 2012 dovrebbero riportare la dicitura menzionata: qualora così non fosse contattate il servizio Telefono D (3331826708 – telefonod@aipd.it) per una consulenza gratuita volta a far rettificare correttamente il verbale.
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