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Scheda pubblicata il 11/07/2020 e aggiornata il 11/07/2020


I lavoratori dipendenti, genitori di persone con handicap riconosciute ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104 del ’92 (quindi in condizione di handicap avente connotazione di gravità), che non siano ricoverate a tempo pieno presso istituti specializzati, hanno diritto ad agevolazioni sul posto di lavoro ulteriori rispetto a quelle già previste per tutti i genitori.
Sul ricovero a tempo pieno e la possibilità di accedere ai permessi, dopo le iniziative del Ministero del Lavoro e dell’INPS (Nota Ministero del Lavoro n. 13, prot. n. 25/I/0002602 del 20 febbraio 2009 e Messaggio INPS n. 14480 del 28 maggio 2010) si sono espressi anche INPS e UPPA (Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (INPS n. 155 del 2010 e UPPA n. 13 del 2010).

E’ prevista la possibilità di fruire delle agevolazioni anche nel caso di ricovero quando i sanitari della struttura richiedano la presenza del genitore (comma 1, art. 33, decreto legislativo 151 del 2001, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a, decreto legislativo 119 del 2011).
Riferimento normativo è il Decreto Legislativo n. 151, 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”.

La richiesta:

  • per i dipendenti privati dal 1 ottobre 2012 la richiesta per le agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 104 del 92 e dal comma 5, art. 42 del decreto legislativo 151/2001 va presentata attraverso il sito dell’INPS in via telematica; per fare questo occorre dotarsi di un PIN o, in alternativa, farsi supportare da un patronato. La circolare INPS 117 del 2012 ne ha chiarito le modalità operative.
  • I dipendenti pubblici invece presentano la richiesta direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro;

La circolare INPS n. 53 del 2008 ha stabilito che la domanda deve essere inoltrata una prima volta e non ha scadenza temporale, fermo restando l’obbligo per il lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali avvenute modificazioni di quanto autocertificato nella prima domanda. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, la richiesta può essere presentata da tutti e due, ma le agevolazioni possono essere prese in alternativa.

I permessi

– Prolungamento del congedo parentale
art. 33, decreto legislativo 151 del 2001
La madre o in alternativa il padre di bambini al di sotto dei 12 anni di età possono fruire di questa agevolazione (per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del periodo di congedo parentale ordinario) in alternativa al prolungamento del permesso orario e del permesso mensile, descritti di seguito.
Il limite di età del bambino, originariamente fissato a 8 anni, è elevato a 12 anni  dal Decreto legislativo 80/2015, art. 8, le cui disposizioni sono state poi mantenute anche per gli anni successivi al 2015 dal comma 2, art. 43 del Decreto legislativo 148/2015.

Il prolungamento può essere utilizzato per ciascun figlio con handicap in situazione di gravità. Il riferimento normativo è il comma 1, art. 33, decreto legislativo n. 151 del 2001, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a del decreto legislativo 119 del 2011).
Tale prolungamento può essere utilizzato una volta trascorsi i mesi teoricamente fruibili di congedo parentale ordinario. Il genitore può anche non godere di tutti i mesi di congedo parentale di cui ha diritto, ma decidere di utilizzarli, così come prevede la legge, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 14 del 2000 e Circolare INPS n. 133 del 2000).
Per tale periodo il lavoratore ha diritto ad una indennità del 30% della retribuzione, che comprende le quote relative alla 13ma mensilità e alla gratifica natalizia. La copertura figurativa è parziale.

– Permessi orari
art. 42, comma 1, decreto legislativo 151 del 2001
In luogo del prolungamento del congedo parentale e del permesso mensile di tre giorni, i genitori possono fruire, alternativamente, dei permessi orari. Si tratta del prolungamento dei periodi di riposo previsti per il primo anno di vita del bambino (cosiddetti “per allattamento”, due ore al giorno ridotte ad una se l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere), pertanto possono essere fruiti esclusivamente a partire dal compimento del primo anno di vita del bambino e fino ai tre anni di età. I permessi sono interamente retribuiti.

– Permesso mensile
art. 33, comma 3, legge 104/92, così come sostituito dall’art. 24, comma 1, lett. a, legge 183/2010
La legge prevede tre giorni di permesso mensile interamente retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
Il permesso mensile è fruibile anche dai genitori di bambini minori di tre anni di età (comma 2, art. 42, decreto legislativo 151 del 2001, così come sostituito da art. 4, comma 1, lett. a decreto legislativo 119 del 2011, che ha eliminato la frase “successivamente al compimento del terzo anno di vita…”; il limite era stato comunque già eliminato con la legge 183 del 2010, art. 24, comma 1, lett. a che ha sostituito il comma 3 art. 3 della legge 104 del 92, e con le interpretazioni di INPS, circolare 155 del 2010, e UPPA, circolare 13 del 2011).
I giorni possono essere fruiti alternativamente dai genitori, anche all’interno dello stesso mese (per esempio, due giorni la madre e un giorno il padre), non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi né sono assoggettabili alla disciplina del recupero.
Per i dipendenti privati i giorni possono essere fruiti in sei mezze giornate (Circolare INPS n. 211 del 96) e con il Messaggio n. 16866 del 2007, l’INPS ha precisato che i permessi giornalieri possono essere frazionati in permessi orari entro un massimale che varia a seconda dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici la fruizione del permesso mensile frazionato in ore è possibile esclusivamente per coloro il cui contratto collettivo di lavoro lo preveda. I CCNL della pubblica amministrazione che lo hanno fatto hanno stabilito in questo caso un monte ore di 18 ore. Se nello stesso nucleo familiare vivono più figli con handicap in condizione di gravità il richiedente potrà fruire di più benefici consistenti ciascuno in un permesso mensile di tre giorni, ma solo nel caso abbia necessità di assisterli con modalità e tempi diversi.

Il congedo straordinario di due anni
art. 42, comma 5, decreto legislativo 151 del 2001, come sostituito da art. 4, comma 1, lett. b, decreto legislativo 119/2011 (che ha introdotto anche il 5bis, 5ter, 5quater e 5quinquies)
In assenza del coniuge della persona da assistere, i genitori, alternativamente, hanno la possibilità di fruire di un periodo di due anni di congedo, retribuito interamente se il proprio reddito non supera l’importo di (per il 2021) € 48.737,86 (per i dipendenti pubblici circolare  INPS 10/21 e per i dipendenti privati circolare INPS 68/2021), rivalutabile annualmente a decorrere dal 2011 sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Il congedo può essere fruito anche frazionatamente e in qualsiasi momento della vita lavorativa del genitore richiedente.
Si considerano due anni “solari” e il periodo non matura ferie, tredicesima e TFR. Il lavoratore che ha utilizzato non più di sei mesi continuativi del suddetto congedo ha diritto a fruire giornate di permesso, non retribuite e senza riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa, in numero pari al numero di giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo).

Lavoro notturno
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della legge 104 del 92. Per lavoro notturno la legge (Decreto legislativo n. 66, 8 aprile 2003, art. 1, comma 2, lettera d) intende il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 8, 3 marzo 2005, specifica che sia da intendersi lavoro notturno anche quello svolto tra le 24 e le 7, tra le 23 e le 6, tra le 22 e le 5. Sul significato da attribuire all’espressione “a proprio carico”, la Risoluzione del Ministero del Lavoro del 6 febbraio 2009 n. 4 chiarisce che solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della legge 104 del 92, o ne possieda i requisiti per farlo, potrà richiedere l’esonero dal lavoro notturno.

Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità
art. 33, comma 5, legge 104 del 92, così come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b, della legge 183 del 2010
Il genitore lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio del figlio da assistere e a non essere trasferito senza il proprio consenso.

Flessibilità di orario
art. 9, legge 53 del 2000, come sostituito dall’art. 38, comma 1, legge 69 del 2009
Annualmente viene destinata una quota, individuata con decreto del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, al fine di erogare contributi alle aziende che applichino accordi contrattuali che prevedano, tra le altre cose, progetti per consentire ai lavoratori di fruire di forme di flessibilità di orario e di organizzazione del lavoro con priorità per i genitori di figli con disabilità, o anche interventi volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli con disabilità a carico (Legge n. 53, 8 marzo 2000, art. 9, come sostituito dall’art. 1, comma 1254 della legge 296 del 2006).

Part time
art. 12bis, comma 3, decreto legislativo 61 del 2000, come sostituito dall’art. 44, lett. d, legge 247 del 2007
Al lavoratore o alla lavoratrice con figlio convivente riconosciuto in situazione di handicap è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale


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