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Scheda pubblicata il 07/07/2020 e aggiornata il 07/07/2020


La persona con disabilità intellettiva o il familiare del quale questa risulta fiscalmente a carico, ha diritto ad alcune agevolazioni riguardanti il settore auto, per le quali non viene richiesta alcuna modifica funzionale al veicolo.

E’ necessario però che la persona con disabilità sia titolare di indennità di accompagnamento e riconosciuta con handicap in situazione di gravità, così come stabilito dalla legge che ha esteso queste agevolazioni anche alle persone con disabilità intellettive, la legge n. 388, 23 dicembre 2000, art. 80, comma 7.

Per l’acquisto di un autoveicolo, nuovo o usato, è prevista la riduzione dell’IVA dal 22% al 4%.
Questa agevolazione si applica una sola volta nel corso di quattro anni (salvo in caso di cancellazione dal PRA del veicolo per il quale se ne era beneficiato) per veicoli con cilindrata fino a 2000cc se benzina o fino a 2800 se diesel, e indipendentemente dal costo dell’auto.

Con Circolare 21/E pubblicata il 23 aprile 2010 viene riconosciuto esplicitamente dall’Agenzia delle Entrate il valore legale anche del certificato 104 rilasciato dal medico di base alle persone con sindrome di Down, così come sancito dall’art. 94 della legge 289/2000.
Il punto 5.3 infatti specifica che tale certificazione è valida “anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che rinvia genericamente alle agevolazioni previste dall’art. 8 della legge 449 del 1997)”.


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