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Scheda pubblicata il 06/07/2020 e aggiornata il 06/07/2020


La persona con disabilità intellettiva o il familiare del quale questa risulta fiscalmente a carico, ha diritto ad alcune agevolazioni riguardanti il settore auto, per le quali non viene richiesta alcuna modifica funzionale al veicolo.

E’ necessario però che la persona con disabilità sia titolare di indennità di accompagnamento e riconosciuta con handicap in situazione di gravità, così come stabilito dalla legge che ha esteso queste agevolazioni anche alle persone con disabilità intellettive, la legge n. 388, 23 dicembre 2000, art. 80, comma 7.

Per ciò che concerne l’esenzione dal pagamento del bollo (tributo regionale), le Regioni Emilia Romagna e Lombardia hanno stabilito che è sufficiente essere in possesso del riconoscimento della situazione di handicap con connotazione di gravità, anche in assenza del diritto all’indennità di accompagnamento.
La Regione Lombardia ha deciso di dare decorrenza all’esenzione dalla data di nascita della persona con sindrome di Down, indipendentemente dalla data della certificazione medica e dal momento di presentazione della richiesta formale.

L’esenzione dal pagamento del bollo spetta senza limite di valore dell’auto, ma questa non può avere cilindrata superiore a 2000 cc se benzina o 2800 cc se diesel.

Può essere richiesta anche per un’auto già posseduta, se il richiedente possiede più di una macchina l’esenzione spetta solo per una di queste, a sua scelta.

Chi ha pagato il bollo pur avendo diritto all’esenzione, può chiederne il rimborso entro i tre anni solari successivi a quello del versamento effettuato.


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