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Come fortemente richiesto anche dall’AIPD, il 6 maggio 2019 il Dipartimento per l’Istruzione del MIUR ha pubblicato la Nota prot. n° 788/19 contenente “Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio” degli imminenti nuovi esami conclusivi del secondo ciclo d’istruzione.

Tra le altre cose, la Nota ha finalmente precisato che per il colloquio orale dei nuovi esami di maturità gli alunni con disabilità e con DSA non dovranno iniziare con i materiali contenuti in una busta estratta dal candidato, ma dovranno svolgere il colloquio sulla base di materiali predisposti dalla commissione in coerenza del proprio PEI o PDP.

Per completezza si riporta il capoverso finale del paragrafo “Lo svolgimento del colloquio” della Nota n° 788/19:

“Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell’O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 20, comma 7, e l’art. 21, comma 5, dell’ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d’esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento i materiali di cui all’art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019″ (che prevede il meccanismo dell’estrazione di una busta tra tre predisposte precedentemente dalla Commissione – NdR).


OSSERVAZIONI

Se siamo lieti che il MIUR abbia voluto dare queste opportune precisazioni in merito ai colloqui degli esami conclusivi del II ciclo d’istruzione degli alunni con disabilità e DSA, occorre evidenziare che invece il MIUR non ha risposto alla richiesta dell’AIPD di ribadire il diritto di tutti gli alunni con ulteriori BES ad utilizzare le misure compensative agli esami conclusivi del I ciclo d’istruzione eliminato dalla circolare  n° 5772/19. Come abbiamo già evidenziato nella scheda n° 596. Ripristinati i diritti degli alunni con BES (Nota 562/19), attualmente tale diritto è riconosciuto illegittimamente solo agli alunni con ulteriori BES “in possesso di una certificazione clinica”, certificazione che non è mai richiesta dalla normativa, in quanto questi alunni sono individuati direttamente dai singoli Consigli di Classe.

Sia auspica una repentina precisazione da parte del MIUR anche rispetto a questo diritto, considerata l’imminenza degli esami conclusivi del I ciclo.


Vedi anche la scheda n° 594. I nuovi esami di maturità 2019 (OM 205/19)


Pubblicato il 10/5/2019
Aggiornato il 10/5/2019

Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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