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Scheda pubblicata il 20/5/1999   e aggiornata il 31/3/2014

 


Nella C.M. n° 1/88 viene affermato che prestare attenzione alla Continuità educativa significa garantire che nei passaggi dell’alunno con disabilità da un ordine di scuola all’altro non si creino difficoltà. Modalità operative di raccordo:

  1. Nel periodo immediatamente successivo alle preiscrizioni degli alunni sarà utile effettuare incontri tra i capi d’istituto, gli insegnanti della sezione o della classe che il bambino con disabilità frequenta, i docenti di sostegno delle scuole materna ed elementare, o elementare e media, interessate al passaggio dell’alunno da un ordine di scuola a quello successivo, gli operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà riferite all’integrazione.
  2. Al termine dell’anno scolastico conclusivo di una fase di scolarità dovrà essere fornita all’istituzione che accoglierà il bambino nel successivo ordine scolastico ogni notizia relativa agli interventi realizzati sul piano dell’integrazione e delle attività specificatamente didattiche; dovrà altresì essere trasmessa integralmente la documentazione che riguarda l’alunno: diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato con le indicazioni relative alla sua attuazione, relazioni del docente di sostegno e degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di valutazione ed ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell’iter scolastico del bambino e del livello di sviluppo raggiunto.
  3. All’inizio dell’anno scolastico che segna il passaggio al successivo ordine di scuola, un incontro tra i capi d’istituto e gli insegnanti di sezione o di classe e di sostegno, che lasciano e accolgono l’alunno con disabilità, costituirà un impegno essenziale per l’integrazione del bambino nella nuova istituzione scolastica. L’incontro, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche sulla personalità (e, in particolare, con riferimento alle difficoltà nell’apprendimento, alle condizioni affettivo-emotive, ai comportamenti…), potrà fornire elementi utili per la formulazione del nuovo piano educativo individualizzato e per raccordare gli obiettivi educativi e didattici al livello di maturazione già raggiunto e al grado delle conoscenze già acquisite dall’alunno. Ci si avvarrà, in questa fase, della collaborazione degli operatori dei servizi socio-sanitari, secondo intese e accordi locali.
  4. Un’ulteriore possibile forma di raccordo può essere costituita dalla partecipazione – a titolo consultivo – del docente di sostegno della scuola di provenienza dell’alunno alla programmazione del nuovo piano educativo individualizzato, partecipazione che il capo d’istituto della scuola che accoglie l’alunno, d’intesa con il Direttore didattico competente, avrà cura di attivare, secondo le modalità indicate dal collegio dei docenti.

Continuità del sostegno

  1. Nel caso in cui, per problematiche connesse alla situazione di handicap, il primo ambientamento nella nuova situazione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per l’alunno difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno eccezionalmente essere sperimentati – previa autorizzazione del Provveditore agli Studi e limitatamente ai primi 2-3 mesi di frequenza del nuovo corso scolastico – interventi rivolti all’alunno da parte dell’insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola. L’iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d’intesa, dai collegi dei docenti delle due scuole interessate e la proposta dovrà essere trasmessa al Provveditore agli Studi della scuola che accoglierà o ha già accolto l’alunno.

 


 

OSSERVAZIONI

 

Sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (compresi gli alunni con disabilità) si parla nel D.M. del 16-11-90 e nella C.M. n° 339/92. Infine, nel collegato alla Legge Finanziaria n. 662 del 23-12-96 art. 1 c. 72, è previsto il principio che sancisce: “è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap”, in attuazione all’art. 14 comma 1 lett. c) della L. n° 104/92.

 


Schede sullo stesso argomento: n° 428 La magistratura riconosce il diritto alla continuità didattica del sostegno (TAR Palermo Sent. 1813/11 e TAR Lazio Ord. Sosp. 16/07/12)


 

 

Salvatore Nocera Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica Via Fasana, 1/b 00195 Roma Tel. e Fax: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306 Email: scuola@aipd.it