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Il decreto legge 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n° 27, 24 aprile 2020 ha disposto, nell’articolo 35 anche delle indicazioni per gli enti del Terzo Settore:

(Disposizioni in materia di terzo settore)
1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data ((31 ottobre 2020)) di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Con la conversione in legge, sono stati aggiunti il periodo finale al comma 3 e  i commi 3bis, 3ter e 3quater:

((Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attivita’ correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresi’ prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base i leggi nazionali e regionali.
3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite, e’ fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme.
3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonche’ gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-quater. All’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: « almeno biennale » sono sostituite dalle seguenti: «almeno triennale».))

In relazione alle attività finanziate con il contributo del 5×1000, si veda anche la successiva Nota del ministero del lavoro 19 maggio 2020

I comma 1 e 2 si riferiscono alla modifica degli Statuti (rispettivamente per gli enti del Terzo settore – come la nostra associazione – e per le Imprese sociali) mentre il comma 3, esplicitamente, riguarda la proroga della scadenza dell’approvazione dei bilanci, per il 2020, al 31 ottobre (di norma tale data ricade tra i mesi di marzo e aprile). L’art. 73, comma 4, inoltre, prevede che le riunioni finalizzate a tale scopo, possano svolgersi in videoconferenza fino al 31 luglio 2020 (data fissata di termine dell’emergenza dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020):

((Per lo stesso periodo)) previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, ((nonche’ le societa’, comprese le societa’ cooperative ed i consorzi,)) che non abbiano regolamentato modalita’ di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita’, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita’ previamente fissati, purche’ siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti nonche’ adeguata pubblicita’ delle sedute, ove previsto, secondo le modalita’ individuate da ciascun ente.

La complessità delle materia riguardante la riforma del Terzo Settore impone agli stessi enti che ne fanno parte di districarsi tra molteplici norme, indicazioni, analisi: si rimanda alla lettura del recentissimo documento redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati e al sito www.csvnet.it, particolarmente ricco di dettagliate e aggiornate informazioni in merito. Ancora, riferimenti competenti sul territorio sono i Centri Servizi per il Volontariato.

Altri link utili:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/
https://italianonprofit.it/riforma/
https://forumterzosettore.it/