Codice penale e normativa
• Home • Su •

 

 

 

Ø     Anche le pizzerie, come gli altri esercizi ristorativi, devono rispettare la normativa igienico sanitaria nazionale del settore ristorativo, presente nel Codice Penale, che disciplina:

-        la tutela della salute pubblica dei cittadini                    

-   l'igiene degli alimenti

-   l'igiene dei locali

-        l’igiene del personale

-        la conservazione degli alimenti

 

  Benvenuto tra i fornelli!

 

 

  Bisogna lavarsi le mani per manipolare i cibi!

Prima di entrare in cucina

 

 

 

Sono i Comuni, attraverso le A.S.L., che si occupano di vigilare dal punto di vista igienico sanitario la produzione, il commercio e l’impiego delle sostanze alimentari, degli utensili da cucina e da tavola, dei recipienti di conservazione, degli imballaggi; controllano anche che ci siano i giusti requisiti igienici di locali, impianti, macchinari e personale.

 

Nulla sfugge all'Arma!I controlli di sostanze alimentari, bevande, locali e attrezzature possono avvenire anche attraverso ispezioni improvvise o prelievi di campioni da parte dei Carabinieri del NAS (Nucleo Anti Sofisticazioni).

 

 

IL CODICE PENALE  

 

§        PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA    (art. 440 e art. 516)

prevede:

sanzioni per la vendita di sostanze alimentari contraffatte, adulterate e non genuine

 

§        PER L’IGIENE DEGLI ALIMENTI    (l. 283/62)

    vieta:

   l’impiego e la vendita per il consumo di alimenti in cattivo stato di conservazione, con presenza  di cariche   microbiche, con additivi non autorizzati, con residui tossici presenti in agricoltura

 

§        PER L’IGIENE DEI LOCALI (impianti e attrezzature)    (D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980)

prevede:

-        Locali distinti e separati per il deposito delle materie prime, per la preparazione degli alimenti, per il deposito dei prodotti finiti, per i servizi igienici

-        Locali di facile pulizia, ben aerati, dotati di dispositivi contro roditori ed insetti

-   Impianti, utensili e attrezzature idonei e costruiti in modo da consentire una pulizia rapida e completa

 

§        PER L’IGIENE DEL PERSONALE    (D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980)

      prevede:

-      il rilascio del libretto di idoneità sanitaria al personale che prepara e manipola sostanze alimentari, per evitare rischi di intossicazione alimentare collettiva (non è più obbligatorio farlo se il titolare dell’azienda si assume la responsabilità dell’applicazione delle norme igieniche,  in base al sistema di autocontrollo HACCP)

-        l’uso di un abbigliamento adeguato per chi opera a contatto con gli alimenti: vesti o sopravesti di colore chiaro, copricapo adatto per contenere la capigliatura, scarpe antinfortunistiche

-        la cura dell’igiene della propria persona (mani, in particolare)

-        un comportamento igienicamente corretto sul luogo di lavoro.