{"id":35470,"date":"2024-07-03T09:24:18","date_gmt":"2024-07-03T07:24:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aipd.it\/site\/?p=35470"},"modified":"2024-10-30T16:33:41","modified_gmt":"2024-10-30T15:33:41","slug":"il-nuovo-progetto-per-la-vita-indipendente-analisi-e-osservazioni-sul-decreto-legislativo-62-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aipd.it\/site\/il-nuovo-progetto-per-la-vita-indipendente-analisi-e-osservazioni-sul-decreto-legislativo-62-2024\/","title":{"rendered":"Il nuovo Progetto per la Vita Indipendente. Analisi e osservazioni sul decreto legislativo 62\/2024"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"background-color: rgba(255,255,255,0);background-position: center center;background-repeat: no-repeat;border-width: 0px 0px 0px 0px;border-color:#eae9e9;border-style:solid;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start\" style=\"max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% \/ 2 );margin-right: calc(-4% \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column\" style=\"background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;padding: 0px 0px 0px 0px;\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><p><em>Si riporta di seguito il testo della <a href=\"https:\/\/www.aipd.it\/site\/scheda-scuola\/710-il-nuovo-progetto-per-la-vita-indipendente\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>scheda n\u00b0 710 &#8220;Il nuovo Progetto per la Vita Indipendente&#8221;<\/strong><\/a>, realizzata a cura dell&#8217;Osservatorio Scolastico AIPD e a firma di Salvatore Nocera:<\/em><\/p>\n<p>Il Governo ha emanato il\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2024\/05\/14\/24G00079\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.Lgs. n\u00b0 62\/24, decreto delegato su Progetto di Vita<\/a>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio, numero 111 del 2024.<br \/>\nIl decreto \u00e8 del 3 maggio, con entrata\u00a0<strong>in vigore il 30\/06\/ 2024<\/strong>.<\/p>\n<p>D\u00e0 attuazione ai principi contenuti prevalentemente nell\u2019articolo 2 della\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-22;227!vig=2024-06-12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">l. n\u00b0 227\/21<\/a>.<br \/>\nIl D.Lgs.\u00a0<strong>stabilisce le fasi con cui si perviene al progetto di vita<\/strong>, suddividendole in quattro capitoli:<br \/>\nCapo I (art.1-4) Finalit\u00e0 e definizioni generali;<br \/>\nCapo II (art.5-17) Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole;<br \/>\nCapo III (art.18-32) Valutazione Multidimensionale e Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato;<br \/>\nCapo IV (art.33-40) Disposizioni finanziarie, transitorie e finali.<\/p>\n<p>Il <strong>Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato<\/strong> \u00e8\u00a0<strong>diritto fondamentale delle persone con disabilit\u00e0<\/strong>, e deve garantire la loro auto-determinazione e il rispetto \u201cdei loro desideri, delle loro aspettative e delle loro scelte\u201d (articolo 18 comma 3).<br \/>\nPer assicurare chiarezza interpretativa di tutta la normativa concernente il progetto di vita, vengono formulate alcune definizioni tra le quali debbono essere evidenziate:<br \/>\n\u201ca) <strong>condizione di disabilit\u00e0<\/strong>: una condizione fisica, mentale, intellettiva, del neuro-sviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, pu\u00f2 ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri (definizione ripresa dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilit\u00e0 ratificata dall\u2019Italia con l. n.18 del 2009);<br \/>\nb) <strong>persona con disabilit\u00e0<\/strong>: persona definita dall\u2019articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto;[\u2026]\nn) <strong>Progetto di vita<\/strong>: progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilit\u00e0 che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, \u00e8 diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualit\u00e0 della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialit\u00e0, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunit\u00e0 rispetto agli altri; [\u2026]\u201d.<br \/>\nSi anticipa la definizione di \u201c<strong>accomodamento ragionevole<\/strong>\u201d previsto nell\u2019articolo 17 di questo decreto: \u201cl\u2019accomodamento ragionevole, ai sensi dell\u2019articolo 2 della <a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/temi-e-priorita\/disabilita-e-non-autosufficienza\/focus-on\/Convenzione-ONU\/Documents\/Convenzione%20ONU.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u00e0<\/a>, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato\u201d (esso \u00e8 divenuto l\u2019articolo 5bis della legge 104 del 1992).\u00a0 <strong>Il decreto inoltre vieta in tutti gli atti pubblici l\u2019uso dei termini handicap, handicappato, disabile, diversamente abile, stabilendo che l\u2019unico termine ufficiale da usare \u00e8 \u201cpersona con disabilit\u00e0\u201d (art.4)<\/strong>. Inoltre il decreto <strong>sostituisce il termine di gravit\u00e0 di disabilit\u00e0 con il termine di \u201cpersona con necessit\u00e0 di sostegni\u201d che sono graduati nei livelli di lieve, media, elevata e molto elevata intensit\u00e0 (art.12)<\/strong>.<\/p>\n<p>Il procedimento che si conclude con la formulazione del <strong>Progetto di Vita ha le seguenti fasi<\/strong>.<\/p>\n<ol>\n<li>La persona con disabilit\u00e0 o la sua famiglia o chi la rappresenta o la assiste legalmente presenta <strong>istanza all\u2019INPS<\/strong> con l\u2019invio in forma telematica di un certificato medico, con tutta la documentazione utile, rilasciato da tante strutture sanitarie o da un qualunque medico del sistema sanitario nazionale che indica la minorazione (art.8).<\/li>\n<li>L\u2019INPS fissa una data per la <strong>visita medico legale<\/strong> e, se tutta la documentazione \u00e8 ritenuta sufficiente, <strong>rilascia, senza la necessit\u00e0 di chiamare a visita il richiedente, il certificato necessario per l\u2019avvio dei lavori della valutazione multidimensionale<\/strong>; in caso contrario chiama a visita il richiedente, che pu\u00f2 essere assistito anche da un medico di sua fiducia (art.6). La <strong>commissione<\/strong> per la valutazione di base \u00e8 composta da cinque membri nominati dall\u2019INPS, di cui uno deve essere un membro delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilit\u00e0 (art.9): a seconda della tipologia di minorazione comunicata, dell\u2019ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), UICI (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti), ENS (Ente nazionale sordi), ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilit\u00e0 Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo). Per quanto riguarda le tempistiche, \u201c<strong>il procedimento di valutazione di base si conclude entro novanta giorni, nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche entro quindici giorni e, nei casi di soggetti minori, entro trenta giorni dalla ricezione del certificato medico\u201d di cui sopra<\/strong>. Nel caso in cu vengano richiesti da parte della commissione \u201cintegrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici\u201d i termini posso essere sospesi per sessanta giorni, prorogabili, su richiesta, di ulteriori sessanta giorni (art.6).<\/li>\n<li>Ricevuto il certificato della valutazione di base, la persona con disabilit\u00e0 o chi ne fa le veci o la assiste, chiede la convocazione della commissione di valutazione multidimensionale per ottenere il <strong>profilo di funzionamento<\/strong> che \u00e8 la base del progetto di vita (art.18). Fanno parte della commissione di valutazione multidimensionale (art.24): a) la persona con disabilit\u00e0; b) il genitore o l\u2019amministratore di sostegno; c) se richiesta, una persona che faciliti la comprensione delle scelte per l\u2019interessato; d) un assistente sociale o educatore dei servizi sociali; e) un professionista dei servizi sanitari al fine di garantire l\u2019integrazione socio-sanitaria; f) un docente nei casi di minori frequentanti la scuola; g) un rappresentante dei servizi per l\u2019inserimento lavorativo (SIL); h) un medico o pediatra di libera scelta. Alla fine, la persona con disabilit\u00e0 o chi ne fa le veci avanza la <strong>richiesta del Progetto di Vita<\/strong>, al quale pu\u00f2 rinunciare in ogni momento o del quale pu\u00f2 chiedere modifiche durante l\u2019arco della vita. Il responsabile del procedimento comunica la data di inizio e di conclusione del procedimento per la formulazione del progetto di vita (art.23). L\u2019istanza per l\u2019avvio del procedimento \u00e8 presentata all\u2019ambito territoriale di residenza se dotato di personalit\u00e0 giuridica, o in mancanza al comune di residenza o a uno dei Punti Unici di Accesso (PUA) stabiliti dalla regione. La persona con disabilit\u00e0 pu\u00f2 farsi assistere da una persona \u201cche faciliti l\u2019espressione delle sue scelte e l\u2019acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita\u201d; questa persona pu\u00f2 essere un familiare, il compagno o la compagna di un unione civile, il caregiver, la persona stabilmente convivente, il convivente di fatto, l\u2019educatore o amministratore di sostegno, un responsabile dei servizi sociali o un professionista sanitario (art.22). La commissione formula il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato con i rappresentati dei soggetti pubblici e privati che debbono provvedere alla sua attuazione (art.25). In caso di rifiuto dell\u2019ente locale ad accogliere le richieste del progetto di vita, si veda oltre nelle osservazioni.<\/li>\n<li><strong>Il Progetto di vita deve contenere tutte le prestazioni ed i servizi<\/strong> forniti per legge dagli enti pubblici (scuola, enti locali, servizi sociali degli stessi, servizi del sistema sanitario nazionale); da soggetti privati; da enti del terzo settore che debbono essere coinvolti nella partecipazione co-programmata e compartecipata, di scelta della persona con disabilit\u00e0; esso pu\u00f2 contenere anche la messa a disposizione di propri beni da parte del beneficiario, come pure forme di assistenza indiretta secondo le modalit\u00e0 concordate. Esso deve essere accessibile e quindi comprensibile alla persona con disabilit\u00e0, utilizzando tutti i mezzi possibili di comunicazione e avvalendosi anche, come detto, della persona che supporta di cui all\u2019articolo 22. I servizi che lo compongono \u201cpossono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all\u2019offerta disponibile\u201d (art.26). Aspetto fondamentale dello stesso \u00e8 l\u2019attuazione del diritto della persona ad avere \u201cla possibilit\u00e0 di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione\u201d (<a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/temi-e-priorita\/disabilita-e-non-autosufficienza\/focus-on\/Convenzione-ONU\/Documents\/Convenzione%20ONU.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilit\u00e0<\/a>, art.19). \u00c8 fatto salvo, comunque, il \u201ccaso dell\u2019impossibilit\u00e0 di assicurare, in termini di appropriatezza, l\u2019intensit\u00e0 degli interventi o la qualit\u00e0 specialistica necessaria\u201d, e ci\u00f2 anche nel caso in cui vi sia un cambiamento di domicilio (art.20). Questi aspetti su tipologia e modalit\u00e0 di erogazione dei servizi sono il fulcro essenziale del progetto di vita e di tutta la normativa contenuta nel decreto. Infatti si vuole garantire alla persona con disabilit\u00e0, gi\u00e0 a partire dalla giovinezza ma soprattutto dall\u2019et\u00e0 adulta e ancor di pi\u00f9 quando non vi saranno pi\u00f9 i genitori una situazione di vita massimamente rispondente ai suoi desideri, al suo gusto, alle sue esigenze esistenziali. Ci\u00f2 perch\u00e9 gli enti pubblici, e purtroppo anche le cooperative convenzionate o che co-programmano e co-progettano, sono orientate a fornire prestazioni standard, mentre le persone con disabilit\u00e0 necessitano di prestazioni molto personalizzate. Per quelle poi che vivono il \u201cDopo di noi\u201d \u00e8 indispensabile che possano continuare a vivere dove hanno vissuto sino al momento della scomparsa dei genitori, quindi se possibile nella casa di famiglia o in un appartamento autonomo nel quale era stata possibile la permanenza autonoma della persona grazie alla co-programmazione da parte dei genitori, o anche in un co-housing assistito dalla programmazione degli enti locali competenti. Qualora a causa di necessit\u00e0 di sostegno intensivo ci\u00f2 non fosse pi\u00f9 possibile, la prima soluzione deve essere quella di una comunit\u00e0 di tipo familiare, di solito non pi\u00f9 di cinque persone, e solo in un caso estremo una casa famiglia o una comunit\u00e0 alloggio. \u00c8 totalmente da escludere in base alla presente normativa la collocazione in RSA o in RSD che sono di solito istituti e non sempre mini-istituti, ma talora con pi\u00f9 di decine e ahinoi anche pi\u00f9 di centinaia di ospiti.<\/li>\n<li><strong>Il progetto di vita \u00e8 modificabile in ogni momento<\/strong> e <strong>pu\u00f2 essere portato in altra localit\u00e0 anche fuori dalla regione di appartenenza<\/strong>, dove comunque i diritti dell\u2019interessato debbono essere garantiti sulla base della locale normativa. Esso <strong>deve contenere il budget di progetto<\/strong> che consiste \u201cnell\u2019insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunit\u00e0 territoriale e al sistema dei supporti informali\u201d (art.28). <strong>Per la corretta attuazione del Progetto di vita, deve essere nominato il \u201cReferente per l\u2019attuazione del progetto\u201d<\/strong> con i seguenti compiti: a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso all\u2019avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti; b) assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi; c) curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi; d) garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilit\u00e0 e del suo\u00a0<em>caregiver<\/em>\u00a0o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche; e) richiedere la convocazione dell\u2019unit\u00e0 di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita (art.29).<\/li>\n<li>Il Ministero della disabilit\u00e0 (definito nel decreto come \u201cAutorit\u00e0 politica delegata in materia di disabilit\u00e0\u201d) cura annualmente la rilevazione dei bisogni e la co-programmazione degli interventi e delle risorse, sentita la Conferenza Stato-Regioni e di concerto con i Ministeri interessati. Essa coinvolge pure i soggetti del Terzo Settore e le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilit\u00e0. Sulla base di tale programmazione, le singole regioni effettuano le proprie rispettive programmazioni. Sulla base di queste i singoli ambiti territoriali programmano interventi e servizi per rispondere alla attuazione dei singoli progetti di vita (art.30). La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri ministeri interessati, istituisce un fondo nazionale per l\u2019implementazione dei Progetti di vita. Esso viene ripartito annualmente fra le regioni secondo le rispettive necessit\u00e0 (art.31).<\/li>\n<li>Per un corretto funzionamento del sistema predisposto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il ministero della disabilit\u00e0 emana le <strong>linee guida per un piano nazionale di formazione di tutto il personale convolto nei diversi servizi,<\/strong> che debbono provvedere alla realizzazione dei progetti di vita. Per la sua realizzazione \u00e8 previsto un apposito fondo (art.32).<\/li>\n<li>Durante tutto l\u2019anno 2025 il governo realizza una <strong>sperimentazione<\/strong> a campione di quanto scritto sopra, tenendo conto sia delle differenze delle realt\u00e0 regionali sia di quelle degli ambiti territoriali (art.33). A tal fine \u00e8 stato emanato il <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-05-31&amp;atto.codiceRedazionale=24G00089&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.49098890103387394&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto legge n.71 del 31 maggio 2024<\/a> che, tra l\u2019altro, individua all\u2019articolo 9 le seguenti province in cui effettuare la sperimentazione: Brescia; Catanzaro; Firenze; Forl\u00ec-Cesena; Frosinone; Perugia; Salerno; Sassari; Trieste. Contemporaneamente stabilisce i criteri per l\u2019individuazione degli esperti che dovranno formare tutto il personale degli enti locali e dell\u2019ASL e il referente per la disabilit\u00e0 delle scuole di tali province. Tra gli esperti possono esservi anche persone segnalate dalle associazioni delle persone con disabilit\u00e0 e loro familiari. Questa attivit\u00e0 formativa deve compiersi entro il 31 dicembre del 2024, in modo che il personale formato sia operativo a partire dal primo gennaio 2025, in cui inizia l\u2019anno di sperimentazione dell\u2019attuazione e del monitoraggio dei progetti di vita; ci\u00f2 al fine di estendere a partire dal 2026 la formazione e quindi l\u2019attuazione dei progetti di vita su tutto il territorio nazionale.<\/li>\n<li>L\u2019articolo 34 per la realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti stanzia a partire dal 2026 una somma annua di euro 370.110; per la copertura finanziaria di tutte le spese si provvede \u201cmediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilit\u00e0\u201d. L\u2019articolo 35 garantisce i diritti precedentemente acquisiti; sono da tenere nella massima evidenza anche le salvaguardie per tutte le persone con disabilit\u00e0 riconosciute ai sensi della <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&amp;atto.codiceRedazionale=092G0108&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.49098890103387394&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 104 del 1992<\/a> sino a prima del 1 gennaio 2026, data di piena attuazione della nuova normativa. Questa norma \u00e8 fondamentale perch\u00e9 rassicura le persone con disabilit\u00e0 certificate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, le quali non verranno sottoposte alle procedure da esso indicate e quindi continueranno ad avvalersi non solo delle certificazioni precedenti, ma anche della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del PEI formulato sulla loro base. Per altro verso, la norma evita uno spaventoso sovraccarico di lavoro se le commissioni dovessero riformulare i certificati per la valutazione di base ed i successivi adempimenti per tutte le attuali persone certificate con disabilit\u00e0. L\u2019articolo 36 prevede \u201cl\u2019utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali\u201d.<\/li>\n<li>Per garantire la pienezza di attuazione dei diritti derivanti dalla sottoscrizione dei progetti di vita, la Presidenza del consiglio dei ministri procede per le persone con disabilit\u00e0 alla individuazione delle prestazioni sociali (LEP) e sanitarie (LEA) e di quelle concernenti \u201ci diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale\u201d come all\u2019articolo 117 comma 2 lettera m) della Costituzione, sulla base delle procedure della cabina di regia prevista dalla <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&amp;atto.codiceRedazionale=22G00211&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.49098890103387394&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 197 del 2022<\/a> commi da 791 a 801bis. A tal fine, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilit\u00e0 della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale \u201cdella Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all\u2019articolo 1, comma 29, della <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&amp;atto.codiceRedazionale=15G00222&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.49098890103387394&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 28 dicembre 2015, n. 208<\/a>, in raccordo con la segreteria tecnica di cui all\u2019articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197\u201d (art.37). Quanto detto avviene nel rispetto delle autonomie delle regioni a statuto speciale e provincie autonome di Trento e Bolzano (art.38). L\u2019articolo 39 reca le abrogazioni delle precedenti norme in contrasto col nuovo sistema. L\u2019articolo 40 riguarda l\u2019entrata in vigore del decreto.<\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<h4 class=\"fusion-responsive-typography-calculated\" data-fontsize=\"20\" data-lineheight=\"30px\"><strong>OSSERVAZIONI<\/strong><\/h4>\n<ul>\n<li>Il decreto realizza un cambiamento radicale rispetto alla precedente normativa sul concetto di disabilit\u00e0 e conseguentemente di tutti i procedimenti ad essa connessi. Tale cambiamento \u00e8 stato definito \u201crivoluzione copernicana\u201d da Vincenzo Falabella, presidente della Fish, e Maria Paola Monaco, docente di diritto del lavoro all\u2019Universit\u00e0 di Firenze, nel loro ampio commento al decreto pubblicato sul bollettino Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) e ripreso da Superando del 21\/05\/2024 (<a href=\"https:\/\/www.superando.it\/2024\/05\/21\/unanalisi-di-quel-decreto-sulla-disabilita-che-apre-una-nuova-strada\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.superando.it\/2024\/05\/21\/unanalisi-di-quel-decreto-sulla-disabilita-che-apre-una-nuova-strada\/<\/a>). Il decreto \u00e8 considerato pure \u201cuna pietra miliare\u201d nel chiarissimo approfondimento effettuato sul sito di Handylex della Fish (<a href=\"https:\/\/www.handylex.org\/decreto-attuativo-della-legge-delega-sulla-disabilita\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.handylex.org\/decreto-attuativo-della-legge-delega-sulla-disabilita\/<\/a>) dall\u2019avvocato Massimo Rolla, che ne \u00e8 il responsabile coordinatore. Infatti il decreto sostituisce la vecchia concezione di disabilit\u00e0 di esclusiva natura sanitaria contenuta nell\u2019articolo 5 della legge 104 del 1992, in quanto essa riguardava esclusivamente la minorazione della persona con la quale la legge la identificava sulla base della classificazione dei criteri fissati dall\u2019ICD 10 (classificazione internazionale delle disabilit\u00e0 approvata dall\u2019organizzazione mondiale della sanit\u00e0). Il consiglio di Stato ha definito questa situazione come il \u201cdato ontologico\u201d della persona. La nuova concezione di disabilit\u00e0, come definita all\u2019articolo 2 del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-05-14&amp;atto.codiceRedazionale=24G00079&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.49098890103387394&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto 62 del 2024<\/a>, \u00e8 invece quella dell\u2019ICF (classificazione del funzionamento dell\u2019organismo umano in rapporto al contesto di vita), che sostituisce al termine di minorazione quello di \u201ccompromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali\u201d della persona nel contesto ambientale nel quale la persona si trova a vivere con le barriere e le facilitazioni che ivi essa trova. Pertanto, il nuovo concetto sposta l\u2019accento valutativo sociale dalla minorazione alla societ\u00e0 nella quale la persona con disabilit\u00e0 si trova a vivere e alla quale partecipa. E che questo cambiamento culturale sia radicale, \u00e8 provato dalla sostituzione che il decreto introduce all\u2019articolo 3 della legge 104\/92, sia nella rubrica (\u00abPersona con disabilit\u00e0 avente diritto ai sostegni\u00bb) sia nei contenuti che introducono la definizione di persona con disabilit\u00e0 riportata sopra all\u2019inizio della presente analisi. La valutazione effettuata in base all\u2019ICF \u00e8 di natura \u201cbio-psico-sociale\u201d, e non pi\u00f9 solo sanitaria come nella legge 104\/92. Inoltre, profondamente innovativo \u00e8 il recepimento dell\u2019articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilit\u00e0 concernente \u201cl\u2019accomodamento ragionevole\u201d (articolo 17 del decreto, di cui si \u00e8 trascritta la definizione pi\u00f9 sopra): esso infatti \u00e8 una novit\u00e0 nel nostro sistema normativo, adesso inserito come articolo 5bis della legge 104\/92, perch\u00e9 non \u00e8 un semplice accordo compromissorio ma consiste in una nuova modalit\u00e0 di esecuzione delle prestazioni dovute al fine di garantire l\u2019effettiva realizzazione dei diritti della persona con disabilit\u00e0. Questo principio informa tutto il decreto e tutti gli istituti in esso previsti. Queste modifiche alla legge 104 del 1992, come pure quelle introdotte dal<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&amp;atto.codiceRedazionale=17G00070&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.49098890103387394&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> decreto legislativo n.62 del 2017<\/a>, confermano l\u2019orientamento cos\u00ec divenuto \u201cconsolidato\u201d di ritenere definitivamente tale legge come la legge base dell\u2019inclusione, su cui tutto il sistema \u00e8 fondato.<\/li>\n<li>Altro aspetto fondamentale \u00e8 la costante presenza come soggetto attivo della persona con disabilit\u00e0, sia nella fase di richiesta dell\u2019accertamento per la valutazione di base sia nella richiesta della valutazione multidimensionale sia in quella del Progetto di vita, sia in tutte le fasi del suo svolgimento in cui pu\u00f2 chiedere continuamente modifiche secondo le sue necessit\u00e0 esistenziali.<\/li>\n<li>Altro aspetto caratteristico, anch\u2019esso veramente innovativo, \u00e8 l\u2019attenzione del decreto nella ricerca massima della conoscenza e della comprensione delle manifestazioni e della volont\u00e0 della persona con disabilit\u00e0 in qualunque fase della sua vita. Infatti alla concezione \u201cpaternalistica\u201d presente nella normativa previgente ed in particolare nella legge 104\/92, consolidata nel concetto di \u201cassistenza giuridica\u201d alle persone incapaci di agire, si sostituisce la visione della massima partecipazione possibile della persona con disabilit\u00e0 come soggetto attivo a tutti gli atti giuridici che la riguardano. Infatti oltre alla figura dell\u2019amministratore di sostegno, nei casi previsti dalla legge, l\u2019articolo 22 del decreto introduce la \u201cpersona di supporto\u201d allo svolgimento delle fasi del Progetto di vita. Essa \u00e8 definita come \u201cuna persona che faciliti l\u2019espressione delle sue scelte e l\u2019acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita\u201d. Questo aspetto \u00e8 stato mirabilmente evidenziato dall\u2019avvocato Daniele Piccione, coordinatore del Gruppo di lavoro che ha scritto il decreto, nel suo commento ai principi contenuti nella <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&amp;atto.codiceRedazionale=21G00254&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.49098890103387394&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge Delega numero 227 del 2021<\/a>, dal titolo \u201cCostituzionalismo e disabilit\u00e0. I diritti delle persone con disabilit\u00e0 tra Costituzione e Convenzione ONU\u201d, ed. Zappichelli 2023, di cui si consiglia la lettura a chi vuole approfondire gli aspetti tecnico-giuridici del decreto, soprattutto con riguardo al retroterra costituzionale su cui si fonda, che si esplicita nei copiosi riferimenti agli articoli della carta costituzionale e alle sentenze della corte costituzionale che fanno da sfondo alla trattazione.<\/li>\n<li>La nuova normativa tiene fermo l\u2019INPS come soggetto che segue tutto il procedimento. Tale procedimento a partire dalla richiesta introduttiva sino al monitoraggio costante dell\u2019attuazione del progetto di vita segue con molta fedelt\u00e0 la legge 241 del 1990 sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi.<\/li>\n<li>Tuto il decreto \u00e8 finalizzato al Progetto di vita, e riempie il vuoto lasciato dallo scarno riferimento ad esso fatto con l\u2019articolo 14 della <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-11-13&amp;atto.codiceRedazionale=000G0369&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.49098890103387394&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 328 del 2000<\/a>. Il progetto di vita \u00e8 visto non solo come procedimento amministrativo con le sue frasi e i suoi elementi essenziali, ma anche sotto il profilo esistenziale, che quindi arricchisce quello formale di carattere strettamente giuridico. \u00c8 da sottolineare l\u2019importanza data alla fase della sua richiesta, alla fase del suo svolgimento e della conclusione; ma soprattutto \u00e8 rilevate l\u2019importanza data al budget di progetto, che costituisce veramente il fulcro della realizzazione della qualit\u00e0 di vita delle persone con disabilit\u00e0, in quanto contiene analiticamente tutti i servizi e tutte le risorse materiali ed umane che debbono essere programmate, rese operative e monitorate secondo i desideri della persona con disabilit\u00e0 lungo tutto l\u2019arco della sua vita.<\/li>\n<li>Tutto quanto detto realizza l\u2019eguaglianza sostanziale delle persone con disabilit\u00e0, anche quelle con compromissioni intellettive e relazionali molto elevate, nella piena attuazione dell\u2019articolo 3 comma 2 della Costituzione secondo il quale \u00e8 compito della societ\u00e0 nelle sue articolazioni giuridiche e sociali garantire la piena partecipazione di ciascuno alla vita politica, economica e sociale.<\/li>\n<li>Il decreto non accenna per nulla a un problema che purtroppo si presenter\u00e0 frequentemente, e cio\u00e8 o il ritardo o la non condivisione da parte dell\u2019ente locale di tutte le richieste delle persone con disabilit\u00e0 o addirittura il rifiuto o l\u2019inerzia nel dare risposta alla richiesta di progetto di vita. A tal proposito gi\u00e0 la giurisprudenza ha fortunatamente dato delle risposte. Infatti <a href=\"https:\/\/www.aipd.it\/site\/scheda-scuola\/664-comune-e-asl-tenuti-ad-adottare-un-progetto-di-vita-socio-sanitario-e-a-pagare-i-danni-per-il-ritardato-adempimento-cds-3181-21\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la sentenza del consiglio di stato numero 3181 dell\u20198 aprile 2021<\/a> ha stabilito che, in caso di ritardo rispetto alla richiesta al comune della formulazione del progetto di vita, la persona con disabilit\u00e0 ha diritto ad un risarcimento forfettario per ogni mese di ritardo del comune a decorrere dalla presentazione della richiesta del progetto di vita. Ha inoltre stabilito che, in caso di rifiuto ad avviare la procedura del progetto di vita, l\u2019interessato, previa diffida scritta, possa rivolgersi al tribunale per ottenere l\u2019adempimento dell\u2019obbligo di provvedere alla stipula del progetto di vita. In caso di ulteriore ritardo, l\u2019interessato propone giudizio di ottemperanza della sentenza non adempiuta facendo nominare un commissario ad acta (di solito il prefetto), che pone in essere le prestazioni dovute. <a href=\"https:\/\/www.aipd.it\/site\/scheda-scuola\/598-il-progetto-individuale-deve-essere-puntualmente-eseguito-trib-marsala-366-19\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Il tribunale civile di Marsala, con sentenza 366 del 2019, ha esaminato il caso di inadempimento di un progetto di vita gi\u00e0 stipulato<\/a> e concluso ma non adempiuto dal comune. La famiglia della persona con disabilit\u00e0 interessata, mentre aveva interposto ricorso giurisdizionale, data l\u2019urgenza ha dovuto provvedere a proprie spese ai servizi necessari per il progetto di vita della persona con disabilit\u00e0. Il tribunale civile ha condannato il comune alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti per il disagio arrecato alla persona con disabilit\u00e0 con l\u2019inadempimento del comune. Della stipula e dell\u2019adempimento dei progetto di vita anche anteriori alla legge 328 si sono occupate con molta professionalit\u00e0 e successo l\u2019associazione bambini cerebrolesi (ABC) gi\u00e0 a partire dalla <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-05-29&amp;atto.codiceRedazionale=098G0210&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.49098890103387394&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 162 del 1998<\/a> e quindi anche l\u2019ANFFAS e la LEDHA (Lega per i diritti delle persone con disabilit\u00e0 do Milano), tutte organizzazioni aderenti alla FISH.<\/li>\n<li>Esaminati gli aspetti innovativi e positivi, non si pu\u00f2 non accennare ai pericoli di difficile attuazione della complessa architettura normativa sapientemente costruita, a causa della realt\u00e0 economica nella quale i progetti di vita a partire dal 2026 dovranno essere realizzati. Infatti:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Se si confronta la dotazione finanziaria complessiva indicata nell\u2019articolo 34 di 273 milioni con il numero dei potenziali aventi diritto, costituito da oltre 3 milioni di persone con disabilit\u00e0, ci si rende conto che sia pure gradualmente nel tempo non sar\u00e0 facile per tutti avere presto il progetto di vita delineato da questa ottima normativa. La situazione \u00e8 resa ancor pi\u00f9 complessa dal fatto che ripetutamente il decreto stabilisce che tutti i progetti di vita che verranno realizzati dovranno esserlo \u201ca legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica\u201d (artt. 8 comma 2, 9 commi 3 e 4, 21 comma 3, 24 comma 8, 29 comma 2, 30 comma 4, 34 comma 2, 37 comma 3).<\/li>\n<li>Attualmente il nostro paese ha un debito pubblico spaventoso, superando abbondantemente il nostro Prodotto Interno Lordo. Annualmente, sono alcune centinaia di miliardi che se ne vanno in spese solo per pagare gli interessi dello stesso. Il deficit annuale tende a crescere, mentre la normativa europea ci impone di mantenerlo entro certi limiti. A tutto ci\u00f2, \u00e8 da aggiungere il crescente improvviso forte aumento delle spese militari, che ovviamente riducono quelle riguardanti i servizi relativi alla vita sociale nei suoi vari aspetti.<\/li>\n<li>La normativa europea ci impone pure di ridurre il debito pubblico con delle quote annuali piuttosto elevate.<\/li>\n<li>Tutto ci\u00f2 comporta, come verifichiamo quotidianamente, una forte riduzione nelle spese per la scuola, per la sanit\u00e0 e per i servizi sociali.<\/li>\n<li>In questa situazione, le disuguaglianze tra Nord e Sud del paese difficilmente si riescono a ridurre ed il Fondo per l\u2019implementazione del Progetto di Vita (di cui all\u2019articolo 31 del decreto), che \u00e8 un fondo perequativo soprattutto per la realizzazione dei progetti da compiersi nel Sud Italia, zona pi\u00f9 povera rispetto al resto del paese, difficilmente riuscir\u00e0 a colmare queste diseguaglianze.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Dottrina e giurisprudenza dovranno pure occuparsi della qualificazione giuridica e dei suoi effetti di due nuovi istituti introdotti dal decreto. Mi riferisco alla persona che supporta la persona con disabilit\u00e0 nella stipula di atti giuridici (art.22) e del referente per lo svolgimento del progetto di vita (art.29):<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>La persona di supporto \u00e8 diversa dall\u2019amministratore di sostegno o dal curatore, dal momento che essi integrano la volont\u00e0 del soggetto mentre questa ne facilita la comunicazione e si adopera per interpretarne la volont\u00e0. \u00c8 da ritenere che esso sia simile all\u2019interprete gestuale o della lingua dei segni (LIS) previsto dall\u2019articolo 56 della <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1913-03-07&amp;atto.codiceRedazionale=013U0089&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.49098890103387394&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge notarile (89\/1913)<\/a> per la stipula di atti giuridici notarili da parte di persone sorde.<\/li>\n<li>Il referente per l\u2019attuazione del progetto svolge i compiti elencati all\u2019articolo 29 e di cui si \u00e8 detto sopra al punto 5. Egli \u00e8 certamente diverso dal \u201cresponsabile del procedimento\u201d e sembra avere pi\u00f9 compiti operativi che non incidono sul procedimento amministrativo di stipula, formulazione e monitoraggio del progetto di vita, ma solo ne facilitano operativamente l\u2019attuazione. Certo la sua attivit\u00e0 ha effetti giuridici, qualora nello svolgimento dei propri compiti egli compia irregolarit\u00e0 oppure omissioni.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>La normativa contenuta nel decreto richiama ripetutamente e copiosamente altre norme che sono di contorno o di base per la piena attuazione delle norme contenute nel decreto. \u00c8 da ritenere che esse siano considerate anche tra le linee guida per l\u2019attuazione del progetto di vita elaborate dal ministero della salute a fine 2022 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n.5 del 7 gennaio 2023. Per la lettura di un commento ad esse si pu\u00f2 vedere la scheda numero 694 del sito dell\u2019associazione italiana persone down (AIPD,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.aipd.it\/site\/scheda-scuola\/694-il-ministero-della-salute-ha-pubblicato-le-linee-guida-per-le-nuove-certificazioni-ai-fini-scolastici-e-il-profilo-di-funzionamento\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.aipd.it\/site\/scheda-scuola\/694-il-ministero-della-salute-ha-pubblicato-le-linee-guida-per-le-nuove-certificazioni-ai-fini-scolastici-e-il-profilo-di-funzionamento\/<\/a>). In conclusione, il decreto sembra animato da spirito di ottimismo circa la sua piena realizzabilit\u00e0 e circa la massima espressione possibile della volont\u00e0 delle persone con disabilit\u00e0, anche di quelle che necessitano di sostegni intensivi. Ad esempio, non sarebbe condivisibile la volont\u00e0 di un minore con disabilit\u00e0 che non voglia stabilmente frequentare la scuola, o di un adulto diabetico che voglia stabilmente mangiare dolci. \u00c8 ancora da considerare che sono state riscontrare contraddizioni tra le linee guida del Ministero della salute del 2022 relative alla formulazione del Certificato di base e al profilo di funzionamento e quelle relative alla formulazione dei nuovi modelli di PEI, allegate al <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-03&amp;atto.codiceRedazionale=23G00160&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=0&amp;qId=&amp;tabID=0.49098890103387394&amp;title=lbl.dettaglioAtto\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto 153 del 2023<\/a>. Infine, rimane incomprensibile perch\u00e9 mai in tutto il decreto non compaia mai il termine \u201cMinistero della disabilit\u00e0\u201d, mentre in sua vece \u00e8 scritto \u201cAutorit\u00e0 politica delegata per la disabilit\u00e0\u201d. Dal momento che questo secondo termine non \u00e8 mai presente e definito nelle sue funzioni in nessuna norma di legge precedente, che la istituisca in alternativa a quella del Ministero della disabilit\u00e0, sorge il dubbio se ci\u00f2 possa inficiare la validit\u00e0 degli atti che da esso saranno effettuati. Per\u00f2, se le associazioni di persone con disabilit\u00e0 e loro familiari sapranno stimolare assiduamente le regioni e gli enti locali per la formazione degli operatori, per l\u2019erogazione delle risorse e per l\u2019organizzazione dei servizi personalizzati da realizzare, esso potr\u00e0 divenire uno strumento valido di autonomia delle persone con disabilit\u00e0. A tal fine. Sar\u00e0 pure necessario che le associazioni delle persone con disabilit\u00e0 e in particolare la Fish promuovano un progetto di formazione dei propri quadri a livello nazionale e soprattutto locale, perch\u00e9 esse possano stimolare, seguire, sollecitare e far correggere le complesse procedure previste dal decreto. A proposito del pieno rispetto dei \u201cpropri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte\u201d della persona con disabilit\u00e0, anche di quelle con necessit\u00e0 di supporti intensivi, possono insorgere conflitti con l\u2019amministratore di sostegno, problema che occorrer\u00e0 risolvere con il ricorso al prezioso istituto molto elastico dell\u2019accomodamento ragionevole; ci\u00f2 per\u00f2 non sar\u00e0 sempre facile e sempre semplice da realizzare. La lettura del testo del decreto non \u00e8 certo agevole per chi non \u00e8 addetto ai lavori, a causa dei numerosi richiami a norme che a loro volta richiamano altre norme, e per via del linguaggio tecnico non sempre correttamente comprensibile ai non esperti. Si veda ad esempio il termine \u201cripetizione\u201d che si riferisce alla richiesta di somme di denaro dovute, e non al significato comune di nuova azione conforme a quella precedente. Per chi non \u00e8 abituato al gergo tecnico giuridico, spesso criticato dall\u2019ex magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio, pu\u00f2 leggere un agile commento al presente decreto formulato con scrittura facile da comprendere da parte della Dottoressa Patrizia Danesi sul gi\u00e0 citato sito dell\u2019AIPD, al seguente link\u00a0<a href=\"https:\/\/www.aipd.it\/site\/legge-delega-sulla-disabilita-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-lultimo-decreto-attuativo-n-62-2024\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.aipd.it\/site\/legge-delega-sulla-disabilita-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-lultimo-decreto-attuativo-n-62-2024\/<\/a>. Come pure un ampio articolo molto interessante sul progetto di vita \u00e8 stato pubblicato su Superando del 12 giugno dal professor Orlando Quaglierini dal titolo \u201cLa disabilit\u00e0, gli atteggiamenti e le parole: alcuni dubbi e perplessit\u00e0\u201d (<a href=\"https:\/\/www.superando.it\/2024\/06\/12\/la-disabilita-gli-atteggiamenti-e-le-parole-alcuni-dubbi-e-perplessita\/\">https:\/\/www.superando.it\/2024\/06\/12\/la-disabilita-gli-atteggiamenti-e-le-parole-alcuni-dubbi-e-perplessita\/<\/a>); in esso, dopo un\u2019ampia rassegna storica sulla normativa inclusiva, sono espresse molte perplessit\u00e0 pienamente condivisibili sulla pratica attuabilit\u00e0 del complesso impianto normativo a causa dei numerosi servizi che debbono essere precedentemente attivati, come la formazione di tutti gli operatori che intervengono, del sempre pi\u00f9 ridotto numero di esperti sanitari e dell\u2019impossibilit\u00e0 di rispettare le date indicate nel decreto. Molto chiara \u00e8 pure l\u2019esposizione dei contenuti del decreto da parte dell\u2019Agenzia Iura ne \u201cLa riforma per la disabilit\u00e0: contenuti e analisi\u201d (<a href=\"https:\/\/www.agenziaiura.it\/la-riforma-della-disabilita\/la-riforma-per-la-disabilita-contenuti-e-analisi\/\">https:\/\/www.agenziaiura.it\/la-riforma-della-disabilita\/la-riforma-per-la-disabilita-contenuti-e-analisi\/<\/a>), in cui sono pure riportate osservazioni critiche a molti articoli tra cui quella sostanziale che il diritto al progetto di vita, cos\u00ec come particolarmente dettagliato, non pu\u00f2 essere un diritto pieno, ma \u00e8 un \u201cdiritto condizionato\u201d a causa dei vincoli di bilancio espressamente previsti in tutto l\u2019articolato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Il lavoro dell&#8217;Osservatorio Scolastico, come di tutti gli uffici AIPD, quest\u2019anno \u00e8 parte integrante dell\u2019iniziativa<strong><a href=\"https:\/\/www.aipd.it\/site\/aipd-per-tutti-tutti-per-aipd\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0AIPD per tutti, tutti per AIPD<\/a>,<\/strong>\u00a0finanziata\u00a0dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell\u2019Avviso 2\/2023 a valere sul Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, ex art. 72 del Decreto legislativo n. 117\/2017.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div><style type=\"text\/css\">.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 20px;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 1.92%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 1.92%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}<\/style><\/div><\/div><style type=\"text\/css\">.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-1{ padding-top : 0px;margin-top : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;margin-bottom : 0px;padding-left : 0px;}<\/style><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":6,"featured_media":33944,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[84],"tags":[420,448],"wf_post_folders":[],"class_list":["post-35470","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","tag-normativa","tag-progetto-di-vita"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Il nuovo Progetto per la Vita Indipendente. 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