{"id":33336,"date":"2023-06-30T17:19:18","date_gmt":"2023-06-30T15:19:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aipd.it\/site\/?post_type=scheda-scuola&#038;p=33336"},"modified":"2023-06-30T18:31:46","modified_gmt":"2023-06-30T16:31:46","slug":"701-assistenti-allautonomia-e-alla-comunicazione-subito-il-profilo-nazionale-corte-cost-127-23","status":"publish","type":"scheda-scuola","link":"https:\/\/www.aipd.it\/site\/scheda-scuola\/701-assistenti-allautonomia-e-alla-comunicazione-subito-il-profilo-nazionale-corte-cost-127-23\/","title":{"rendered":"701. Assistenti all\u2019autonomia e alla comunicazione: subito il profilo nazionale! (Corte Cost. 127\/23)"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"background-color: rgba(255,255,255,0);background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-bottom: 0px;margin-top: 0px;border-width: 0px 0px 0px 0px;border-color:#eae9e9;border-style:solid;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\" style=\"background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;padding: 0px 0px 0px 0px;\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><p class=\"has-text-color has-background has-very-light-gray-color wp-block-paragraph\" style=\"background-color: #086c9f;\">Scheda pubblicata il <b>30\/06\/2023 <\/b>e aggiornata il <strong>30\/06\/2023<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\">Riportiamo per gentile concessione e con piccoli adattamenti, un <strong>articolo<\/strong> pubblicato il 26\/6\/2023 dall&#8217;<strong>avv. Salvatore Nocera<\/strong> sul sito <strong><a href=\"http:\/\/Tramite la Sentenza n. 127 del 23 giugno scorso, la Corte Costituzionale ha totalmente annullato la Legge 10\/22 della Regione Molise che aveva creato l\u2019Albo Regionale degli assistenti per l\u2019autonomia e la comunicazione (d\u2019ora in poi nominati anche come AAC). Il Governo precedente a quello attuale aveva proposto ricorso alla Corte, lamentando l\u2019incostituzionalit\u00e0 degli specifici articoli di quella Legge Regionale, concernente appunto la composizione dell\u2019Albo Regionale e questo per il contrasto con l\u2019articolo 117 della Costituzione che assegna esclusivamente allo Stato la formulazione del profilo delle diverse professioni e anche gli Albi ad esse relative, a seguito della Legge Costituzionale 87\/53, mentre consente alle Regioni di normare esclusivamente gli effetti delle Leggi nazionali nell\u2019\u00e0mbito della normativa regionale. Nel caso specifico la Corte si \u00e8 basata non solo sull\u2019articolo 13, comma 3 della Legge 104\/92, ma anche sull\u2019articolo 42 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 616\/77 e soprattutto sull\u2019articolo 3 del Decreto Legislativo 66\/17, come integrato dal successivo Decreto Legislativo 96\/19, che prevedeva espressamente l\u2019obbligo da parte del Governo di formulare entro 180 giorni dall\u2019entrata in vigore del Decreto stesso (maggio 2017!), ci\u00f2 che \u00e8 stato sin troppo ampiamente disatteso. Su tale Sentenza e su cosa essa significhi nel panorama del nostro diritto vigente e di quello da anni in attesa di completamento, chi scrive desidera intervenire a titolo esclusivamente personale, occupandosi di normativa scolastica inclusiva da oltre cinquant\u2019anni con vari scritti e interventi in convegni. Apparentemente si tratta di una decisione limitata ad avere effetti giuridici solo nell\u2019\u00e0mbito della Regione Molise, ma in realt\u00e0 le conseguenze di essa si ripercuotono a livello nazionale. Tale pronunciamento, infatti, \u00e8 importante per avere risvegliato dal torpore pluriennale i vari Governi, compreso quello attuale, nell\u2019emanare, come richiesto dal citato Decreto Legislativo 96\/19, il profilo nazionale degli assistenti per l\u2019autonomia e la comunicazione, previa intesa con gli Enti Locali, che dovevano e debbono tuttora essere convocati a tal fine dal Governo. E questa Sentenza, pur non invitando esplicitamente il Governo e il Parlamento \u2013 come la Corte \u00e8 solita fare in numerose circostanze assai delicate \u2013 contiene implicitamente questo richiamo. Dopo di essa, infatti, qualunque Governo, a partire da quello attuale, \u00e8 tenuto immediatamente ad avviare e concludere i contenuti del profilo nazionale dei citati assistenti all\u2019autonomia e alla comunicazione, con la precisazione del titolo di studio di accesso, che la SIPES (Societ\u00e0 Italiana di Pedagogia Speciale) ha proposto in una nuova laurea apposita, nonch\u00e9 del mansionario, dei diritti e degli obblighi sia da parte dello Stato che degli AAC. Personalmente ritengo, anche rifacendomi ai lavori iniziati al Ministero dell\u2019Istruzione e del Merito con il coordinamento dell\u2019ispettore Raffaele Ciambrone, gi\u00e0 a partire dall\u2019emanazione del Decreto 96\/19, che la nuova laurea triennale dovrebbe prevedere sei semestri, aventi, ad esempio, i seguenti contenuti: 1: principi di pedagogia generale e speciale; 2: tiflologia e metodo Braille per la comunicazione agli alunni minorati della vista; 3: LIS (Lingua dei Segni Italiana) per gli alunni sordi segnanti, tecniche comunicative per gli alunni sordi con altre minorazioni, lettura labiale e comunicazione per gli alunni sordi oralisti; 4: tecniche comunicative per gli alunni con disabilit\u00e0 intellettive; 5: metodo ABA (Analisi Applicata del Comportamento) e altre tecniche per gli alunni con problemi del neurosviluppo; 6: tecniche per l\u2019autonomia degli alunni con disabilit\u00e0 fisiche e motorie. Il tutto con attivit\u00e0 di tirocinio diretto e indiretto, sotto la guida di tutor. I docenti per le tecniche specifiche potrebbero essere anche esperti con documentata competenza, segnalati alle Universit\u00e0 dalle Associazioni di persone con disabilit\u00e0 e dei loro familiari o da altri Enti del Terzo Settore. Ovviamente queste mie ipotesi formative dovranno essere vagliate, ed eventualmente sostituite, dal Ministero dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca, da quello dell\u2019Istruzione e del Merito e da quello per le Disabilit\u00e0. In mancanza di un profilo nazionale giuridico ed economico, qualunque singolo, e soprattutto qualunque Ente che ha la rappresentanza dei diritti delle persone con disabilit\u00e0, potrebbe diffidare il Governo a provvedere, pena la denuncia penale per omissione di atti di ufficio e interruzione di un pubblico servizio. Infatti, in mancanza del profilo nazionale, ogni Ente Locale, tenuto alla fornitura di detti assistenti, potrebbe continuare a consentire tale professione a qualunque assistente educatore, con palese sfregio del preciso diritto degli alunni\/alunne e studenti\/studentesse con disabilit\u00e0 ad avere assegnato in base al loro PEI (Piano Educativo Individualizzato) assistenti con competenza normata e documentata. Scatterebbe quindi anche il principio del divieto di discriminazione nei confronti di questi alunni e studenti, fissato sia dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilit\u00e0 (Legge dello Stato 18\/09), sia dalla Legge 67\/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilit\u00e0 vittime di discriminazioni). Penso quindi che sia da ringraziare la Regione Molise la quale, pur errando a livello di legittimit\u00e0 costituzionale, ha mostrato una premura e un\u2019attenzione ai diritti degli alunni con disabilit\u00e0 superiori a quelli dei vari Governi che si sono succeduti a partire dalla Legge 517\/77, che ha dettato i princ\u00ecpi del passaggio dall\u2019\u201cinserimento scolastico\u201d (introdotto dall\u2019articolo 28 della Legge 118\/71), all\u2019\u201cintegrazione\u201d. Occorre ora che si dia piena attuazione alla Convenzione ONU e al Decreto 66\/17, che hanno introdotto in Italia il principio normativo dell\u2019\u201cinclusione\u201d. Presente infatti nell\u2019articolo 24 della Convenzione ONU (Educazione), con la ratifica di quest\u2019ultima da parte dell\u2019Italia, tramite la citata Legge 18\/09, tale principio \u00e8 oggi norma di diritto vigente, come affermato dalla Sentenza della Corte Costituzionale 80\/10 e anzi, come ripetutamente sostenuto ad esempio da Giampiero Griffo, attuale coordinatore dell\u2019Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilit\u00e0, Legge di rilevanza costituzionale, a seguito delle modifiche introdotte nel comma 1 dell\u2019articolo 117 della Costituzione, ove si dice che la nostra legislazione deve adeguarsi alle norme di diritto internazionale, poich\u00e9 i princ\u00ecpi della Convenzione ONU riguardano ormai \u201cdiritti umani universali\u201d e non solo singoli diritti \u201csoggettivi\u201d. Inoltre l\u2019emanazione del profilo nazionale professionale degli AAC \u00e8 fondamentale per gli alunni e le alunne con disabilit\u00e0, poich\u00e9 attualmente il vuoto normativo ha creato una paurosa diversit\u00e0 di risposte organizzative a livello non solo regionale, ma addirittura comunale, con danni per lo stato giuridico ed economico degli attuali AAC e con gravissimi disagi per gli alunni con disabilit\u00e0, dovuti ai ritardi di nomina e all\u2019insufficiente preparazione di alcuni tra gli stessi assistenti. La stessa Proposta di Legge S.236, presentata nella precedente legislatura e ripresentata anche in quella attuale dalla senatrice Carmela Bucalo, non potr\u00e0 andare in porto senza la preventiva pubblicazione del profilo nazionale professionale degli AAC. Ne \u00e8 riprova il fatto che le audizioni al Senato avviate subito dopo l\u2019inizio della nuova legislatura sono ferme non solo per il mancato calcolo preciso della copertura finanziaria, ma, dopo la recentissima Sentenza della Corte Costituzionale in esame, proprio anche per la mancata pubblicazione del profilo nazionale professionale degli AAC. In tal senso ritengo che il mondo della disabilit\u00e0 debba essere riconoscente alla senatrice Bucalo, perch\u00e9, malgrado le lacune della sua Proposta di Legge, ha mostrato sensibilit\u00e0 per i diritti degli alunni con disabilit\u00e0 e degli AAC, superiore a quella degli altri partiti, compresi quelli di Centro e di Sinistra. Ci si augura pertanto che l\u2019attuale ministro dell\u2019Istruzione e del Merito, professor Valditara, anche d\u2019intesa con la ministra per le Disabilit\u00e0 Locatelli, sottoponga al Governo un\u2019ipotesi di profilo nazionale degli AAC, convocando contestualmente le organizzazioni delle Regioni e degli Enti Locali, per l\u2019espressione dell\u2019intesa prevista dall\u2019articolo 3 del Decreto 66\/17, integrato, come detto, dal Decreto 96\/19. Sarebbe questo il pi\u00f9 bell\u2019intervento normativo a favore degli alunni e degli studenti con disabilit\u00e0, nonch\u00e9 a favore degli assistenti all\u2019autonomi e alla comunicazione attualmente in servizio e a quelli che verranno. Sono stati infatti proprio questi ultimi a stimolare la senatrice Bucalo, appartenente allo stesso partito che guida la maggioranza parlamentare, a presentare sia nella scorsa legislatura che in quella presente la citata Proposta di Legge, poich\u00e9 oggi il loro stato giuridico ed economico \u00e8 divenuto sostanzialmente oggetto delle decisioni delle Cooperative Sociali alle quali gli Enti Locali appaltano il servizio di cui all\u2019articolo 13, comma 3 della Legge 104\/92, con gravissimo disagio, sia per la precariet\u00e0 dei loro rapporti di lavoro, sia per la riduzione a circa un terzo delle somme erogate dagli Enti Locali appaltanti, con la motivazione della copertura riguardante le spese generali. Al Ministero dell\u2019Istruzione e del Merito si chiede inoltre che voglia trovare la copertura finanziaria per questa importante modifica normativa, notevolmente ritardata anche a causa della mancata definizione della stessa prescritta copertura finanziaria, come accennato in precedenza. \u00c8 per altro da tenere presente e ribadire che questa stabilizzazione \u00e8 fortemente attesa pure dagli alunni e dagli studenti con disabilit\u00e0 e dalle loro famiglie, perch\u00e9 tale vuoto normativo crea una paurosa e deplorevole discontinuit\u00e0 didattica, che si eviterebbe invece con la stabilizzazione nei ruoli dello Stato. Ed \u00e8 ancora da considerare che il grave ritardo di intervento normativo non riguarda solo l\u2019attuazione dell\u2019articolo 3 del Decreto Legislativo 66\/17 sugli AAC, ma rientra in una grande mole di inattivit\u00e0 normativa, concernente tanti altri articoli di quello stesso Decreto, quali il regolamento sulla valutazione della qualit\u00e0 inclusiva nelle singole classi e nelle singole scuole (articolo 4), la definitiva formulazione del complesso di norme sul Profilo di Funzionamento (articolo 5), la promessa \u2013 ma ancora non pubblicata \u2013 emanazione del Decreto correttivo del Decreto Interministeriale 182\/20 sui nuovi modelli di PEI (articolo 7), i mancati chiarimenti sulla formulazione del PAI, il Piano Annuale per l\u2019Inclusione (articolo 8), la mancata istituzione operativa dei GIT, i Gruppi di Lavoro per l\u2019Inclusione Territoriale che hanno sostituito gli abrogati GLIP, i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (articolo 9), la mancata emanazione di norme chiare relative all\u2019obbligo di aggiornamento iniziale e in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente sull\u2019inclusione scolastica (articolo 13), la continuit\u00e0 didattica (articolo 14) e la mancata emanazione del regolamento sull\u2019istruzione domiciliare (articolo 16). Non proseguo a questo punto con tale triste elencazione, che tuttavia riguarderebbe anche le autorizzazioni dei corsi di specializzazione per il sostegno, spesso assegnati, per migliaia di posti, ad Universit\u00e0 pubbliche e private e sulla cui correttezza sarebbe da dubitare, per lo svolgimento in buona parte con lezioni a distanza e senza alcun controllo di ispettori ministeriali, come invece avveniva sino alla fine degli Anni Novanta. A tal proposito, sar\u00e0 necessario che il Ministero dell\u2019Istruzione e del Merito si preoccupi di rivedere prestissimo, come richiesto dalla SIPES e dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell\u2019Handicap), i contenuti degli attuali corsi annuali di specializzazione polivalente per il sostegno, inidonei, a parere di chi scrive, a rispondere seriamente ai bisogni educativi e didattici derivanti dalle differenti disabilit\u00e0 degli alunni e delle alunne con disabilit\u00e0, prendendo in seria considerazione le richieste avanzate dalla stessa FISH circa l\u2019istituzione di apposite classi di concorso per il sostegno che garantirebbero seria preparazione e continuit\u00e0 didattica. In mancanza, le famiglie, anzich\u00e9 dibattersi per un adeguato numero di ore di sostegno, preferiranno assistenti all\u2019autonomia e alla comunicazione talora pi\u00f9 capaci e preparati a rispondere ai diversi bisogni di inclusione, derivanti dalle differenti disabilit\u00e0 degli alunni. Le prime avvisaglie di questo stanno gi\u00e0 manifestandosi in alcune realt\u00e0, come ad esempio nella Provincia Autonoma di Bolzano. Questo Governo ha il tempo sufficiente per dare finalmente risposte credibili alle attese del mondo della disabilit\u00e0. \u00c8 necessario che si metta immediatamente all\u2019opera, a partire dalla prima riunione dell\u2019Osservatorio Scolastico Ministeriale sull\u2019Inclusione, convocato per il 27 giugno. Auguri per il Ministro e il Governo, ma soprattutto per gli alunni e le alunne con disabilit\u00e0!\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.superando.it<\/a><\/strong> sull&#8217;importante<strong> <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2023&amp;numero=127\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sentenza della Corte Costituzionale n\u00b0 127 del 23\/6\/2023<\/a><\/strong>.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p>Tramite la <strong>Sentenza\u00a0<a href=\"http:\/\/www.grusol.it\/apriInformazioniN.asp?id=8743\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n\u00b0 127 del 23 giugno<\/a><\/strong>\u00a0scorso, la\u00a0<strong>Corte Costituzionale<\/strong>\u00a0ha\u00a0<strong>totalmente annullato<\/strong>\u00a0la Legge\u00a0<a href=\"https:\/\/dait.interno.gov.it\/territorio-e-autonomie-locali\/legittimita-costituzionale\/legge-regionale-molise-del-10-giugno-2022\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">10\/22 della Regione Molise<\/a>\u00a0che aveva creato l\u2019<strong>Albo Regionale degli assistenti per l\u2019autonomia e la comunicazione<\/strong> (d\u2019ora in poi nominati anche come AAC).<\/p>\n<p>Il Governo precedente a quello attuale aveva proposto ricorso alla Corte, lamentando l\u2019incostituzionalit\u00e0 degli specifici articoli di quella Legge Regionale, concernente appunto la composizione dell\u2019Albo Regionale e questo per il contrasto con l\u2019articolo 117 della Costituzione che assegna\u00a0<strong>esclusivamente allo Stato<\/strong>\u00a0la formulazione del profilo delle diverse professioni e anche gli Albi ad esse relative, a seguito della Legge Costituzionale\u00a0<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/istituzione\/LEGGE_11_marzo_1953.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">87\/53<\/a>, mentre consente alle Regioni di normare esclusivamente gli effetti delle Leggi nazionali nell\u2019\u00e0mbito della normativa regionale.<\/p>\n<p>Nel caso specifico la Corte si \u00e8 basata non solo sull\u2019articolo 13, comma 3 della <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104!vig=2023-06-26\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L. n\u00b0 104\/92<\/a>, ma anche sull\u2019articolo 42 del <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7B1831D226-1341-4BA4-9BB8-14DFD47E24D9%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DPR n\u00b0 616\/77<\/a> e soprattutto sull\u2019articolo 3 del <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66!vig=2022-04-29\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.Lgs. n\u00b0 66\/17<\/a>, come integrato dal successivo <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2019\/08\/28\/19G00107\/SG\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.Lgs. n\u00b0 96\/19<\/a>, che prevedeva espressamente l\u2019obbligo da parte del Governo di formulare entro 180 giorni dall\u2019entrata in vigore del Decreto stesso (maggio 2017!), ci\u00f2 che \u00e8 stato\u00a0<strong>sin troppo ampiamente disatteso<\/strong>.<\/p>\n<hr \/>\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>OSSERVAZIONI<\/strong><\/h4>\n<p>Su tale Sentenza e su cosa essa significhi nel panorama del nostro diritto vigente e di quello da anni in attesa di completamento, chi scrive desidera intervenire a titolo esclusivamente personale, occupandosi di normativa scolastica inclusiva da oltre cinquant\u2019anni con vari scritti e interventi in convegni.<\/p>\n<p>Apparentemente si tratta di una decisione limitata ad avere effetti giuridici solo nell\u2019\u00e0mbito della Regione Molise, ma in realt\u00e0 le conseguenze di essa\u00a0<strong>si ripercuotono a livello nazionale<\/strong>.<\/p>\n<p>Tale pronunciamento, infatti, \u00e8 importante per avere\u00a0<strong>risvegliato dal torpore pluriennale<\/strong>\u00a0<strong>i vari Governi<\/strong>, compreso quello attuale, nell\u2019emanare, come richiesto dal citato <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66!vig=2023-06-26\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.Lgs n\u00b0 96\/19<\/a>, il\u00a0<strong>profilo nazionale degli assistenti per l\u2019autonomia e la comunicazione<\/strong>, previa intesa con gli Enti Locali, che dovevano e debbono tuttora essere convocati a tal fine dal Governo.<\/p>\n<p>Questa Sentenza, pur non invitando esplicitamente il Governo e il Parlamento \u2013 come la Corte \u00e8 solita fare in numerose circostanze assai delicate \u2013 contiene implicitamente questo richiamo. <br \/>Dopo di essa, infatti, qualunque Governo, a partire da quello attuale, \u00e8 tenuto <strong>immediatamente ad avviare e concludere<\/strong>\u00a0i contenuti del profilo nazionale dei citati assistenti all\u2019autonomia e alla comunicazione, con la precisazione del titolo di studio di accesso, che la\u00a0<a href=\"https:\/\/s-sipes.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>SIPES<\/strong><\/a>\u00a0(Societ\u00e0 Italiana di Pedagogia Speciale) ha proposto in\u00a0<strong>una nuova laurea apposita<\/strong>, nonch\u00e9 del mansionario, dei diritti e degli obblighi sia da parte dello Stato che degli AAC.<\/p>\n<p>Personalmente ritengo, anche rifacendomi ai lavori iniziati al Ministero dell\u2019Istruzione e del Merito con il coordinamento dell\u2019ispettore\u00a0<strong>Raffaele Ciambrone<\/strong>, gi\u00e0 a partire dall\u2019emanazione del Decreto 96\/19, che la nuova laurea triennale dovrebbe prevedere sei semestri, aventi, ad esempio, i seguenti contenuti:<\/p>\n<ol>\n<li>principi di pedagogia generale e speciale;<\/li>\n<li>tiflologia e metodo Braille per la comunicazione agli alunni minorati della vista;<\/li>\n<li>LIS (Lingua dei Segni Italiana) per gli alunni sordi segnanti, tecniche comunicative per gli alunni sordi con altre minorazioni, lettura labiale e\u00a0 comunicazione per gli alunni sordi oralisti;<\/li>\n<li>tecniche comunicative per gli alunni con disabilit\u00e0 intellettive;<\/li>\n<li>metodo ABA (Analisi Applicata del Comportamento) e altre tecniche per gli alunni con problemi del neurosviluppo;<\/li>\n<li>tecniche per l\u2019autonomia degli alunni con disabilit\u00e0 fisiche e motorie. Il tutto con attivit\u00e0 di tirocinio diretto e indiretto, sotto la guida di tutor.<\/li>\n<\/ol>\n<p>I docenti per le tecniche specifiche potrebbero essere anche esperti con documentata competenza, segnalati alle Universit\u00e0\u00a0<strong>dalle Associazioni di persone con disabilit\u00e0 e dei loro familiari<\/strong>\u00a0o da altri Enti del Terzo Settore.<\/p>\n<p>Ovviamente queste mie ipotesi formative dovranno essere vagliate, ed eventualmente sostituite, dal Ministero dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca, da quello dell\u2019Istruzione e del Merito e da quello per le Disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>In mancanza di un profilo nazionale giuridico ed economico, qualunque singolo, e soprattutto qualunque Ente che ha la rappresentanza dei diritti delle persone con disabilit\u00e0, potrebbe\u00a0<strong>diffidare il Governo a provvedere<\/strong>, pena la denuncia penale per omissione di atti di ufficio e interruzione di un pubblico servizio.<br \/>Infatti, in mancanza del profilo nazionale, ogni Ente Locale, tenuto alla fornitura di detti assistenti, potrebbe continuare a consentire tale professione a <strong>qualunque assistente educatore<\/strong>, con palese sfregio del preciso diritto degli alunni\/alunne e studenti\/studentesse con disabilit\u00e0 ad avere assegnato in base al loro PEI (Piano Educativo Individualizzato)\u00a0<strong>assistenti con competenza normata e documentata<\/strong>. <br \/>Scatterebbe quindi anche il principio del\u00a0<strong>divieto di discriminazione<\/strong>\u00a0nei confronti di questi alunni e studenti, fissato sia dalla\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.superando.it\/files\/2015\/11\/convenzione-onu-diritti-persone-con-disabilita.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Convenzione ONU<\/a><\/strong>\u00a0sui Diritti delle Persone con Disabilit\u00e0 (Legge dello Stato\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2009\/03\/14\/009G0027\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">18\/09<\/a>), sia dalla\u00a0<strong>Legge\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2006\/03\/06\/006G0090\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">67\/06<\/a><\/strong>\u00a0(<em>Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilit\u00e0 vittime di discriminazioni<\/em><em>)<\/em><em>.<\/em><\/p>\n<p>Penso quindi che sia da ringraziare la Regione Molise la quale, pur errando a livello di legittimit\u00e0 costituzionale, ha mostrato\u00a0<strong>una premura e un\u2019attenzione\u00a0 ai diritti degli alunni con disabilit\u00e0<\/strong> superiori a quelli dei vari Governi che si sono succeduti a partire dalla <a href=\"https:\/\/www.edscuola.it\/archivio\/norme\/leggi\/l517_77.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L. n\u00b0 517\/77<\/a>, che ha dettato i princ\u00ecpi del passaggio dall\u2019\u201cinserimento scolastico\u201d (introdotto dall\u2019articolo 28 della <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1971\/04\/02\/071U0118\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L. n\u00b0 118\/71<\/a>), all\u2019\u201cintegrazione\u201d. <br \/>Occorre ora che si dia piena attuazione alla <a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/temi-e-priorita\/disabilita-e-non-autosufficienza\/focus-on\/Convenzione-ONU\/Pagine\/Convenzione%20Onu.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Convenzione ONU<\/a> e al <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66!vig=2022-04-29\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.Lgs. n\u00b0 66\/17<\/a>, che hanno introdotto in Italia il principio normativo dell\u2019<strong>\u201cinclusione\u201d<\/strong>. Presente infatti nell\u2019articolo 24 della Convenzione ONU (<em>Educazione<\/em>), con la ratifica di quest\u2019ultima da parte dell\u2019Italia, tramite la citata Legge 18\/09, tale principio \u00e8 oggi\u00a0<strong>norma di diritto vigente<\/strong>, come affermato dalla\u00a0<strong>Sentenza della Corte Costituzionale\u00a0<\/strong><strong><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&amp;numero=80\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">80\/10<\/a><\/strong>\u00a0e anzi, come ripetutamente sostenuto ad esempio da\u00a0<strong>Giampiero Griffo<\/strong>, attuale coordinatore dell\u2019Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilit\u00e0,\u00a0<strong>Legge di rilevanza costituzionale<\/strong>, a seguito delle modifiche introdotte nel comma 1 dell\u2019articolo 117 della Costituzione, ove si dice che la nostra legislazione deve adeguarsi alle\u00a0<strong>norme di diritto internazionale<\/strong>, poich\u00e9 i princ\u00ecpi della Convenzione ONU riguardano ormai\u00a0<strong>\u201cdiritti umani universali\u201d<\/strong> e non solo singoli diritti \u201csoggettivi\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019emanazione del profilo nazionale professionale degli AAC \u00e8 fondamentale per gli alunni e le alunne con disabilit\u00e0, poich\u00e9 attualmente il vuoto normativo ha creato una\u00a0<strong>paurosa diversit\u00e0 di risposte organizzative<\/strong> a livello non solo regionale, ma addirittura comunale, con danni per lo stato giuridico ed economico degli attuali AAC e con gravissimi disagi per gli alunni con disabilit\u00e0, dovuti ai ritardi di nomina e all\u2019insufficiente preparazione di alcuni tra gli stessi assistenti.<\/p>\n<p>La stessa\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.senato.it\/leg\/19\/BGT\/Schede\/FascicoloSchedeDDL\/ebook\/55874.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Proposta di Legge S.236<\/a><\/strong>, presentata nella precedente legislatura e ripresentata anche in quella attuale dalla senatrice\u00a0<strong>Carmela Bucalo<\/strong>, non potr\u00e0 andare in porto\u00a0<strong>senza la preventiva pubblicazione del profilo nazionale professionale<\/strong>\u00a0degli AAC. <br \/>Ne \u00e8 riprova il fatto che le audizioni al Senato avviate subito dopo l\u2019inizio della nuova legislatura sono ferme non solo per il mancato calcolo preciso della copertura finanziaria, ma, dopo la recentissima Sentenza della Corte Costituzionale in esame, proprio anche per la mancata pubblicazione del profilo nazionale professionale degli AAC. <br \/>In tal senso ritengo che il mondo della disabilit\u00e0 debba essere riconoscente alla senatrice Bucalo, perch\u00e9, malgrado le lacune della sua Proposta di Legge, ha mostrato sensibilit\u00e0 per i diritti degli alunni con disabilit\u00e0 e degli AAC, superiore a quella degli altri partiti, compresi quelli di Centro e di Sinistr<br \/>Ci si augura pertanto che l\u2019attuale ministro dell\u2019Istruzione e del Merito, professor <strong>Valditara<\/strong>, anche d\u2019intesa con la ministra per le Disabilit\u00e0\u00a0<strong>Locatelli<\/strong>, sottoponga al Governo\u00a0<strong>un\u2019ipotesi di profilo nazionale degli AAC<\/strong>, convocando contestualmente le organizzazioni delle Regioni e degli Enti Locali, per l\u2019espressione dell\u2019intesa prevista dall\u2019articolo 3 del Decreto 66\/17, integrato, come detto, dal Decreto 96\/19.<\/p>\n<p>Sarebbe questo il pi\u00f9 bell\u2019intervento normativo a favore degli alunni e degli studenti con disabilit\u00e0, nonch\u00e9 a favore degli assistenti all\u2019autonomi e alla comunicazione attualmente in servizio e a quelli che verranno. <br \/>Sono stati infatti proprio questi ultimi a stimolare la senatrice Bucalo, appartenente allo stesso partito che guida la maggioranza parlamentare, a presentare sia nella scorsa legislatura che in quella presente la citata Proposta di Legge, poich\u00e9 oggi il loro stato giuridico ed economico \u00e8 divenuto sostanzialmente\u00a0<strong>oggetto delle decisioni delle Cooperative Sociali<\/strong>\u00a0alle quali gli Enti Locali appaltano il servizio di cui all\u2019articolo 13, comma 3\u00a0 della Legge 104\/92, con gravissimo disagio, sia per la\u00a0<strong>precariet\u00e0<\/strong>\u00a0dei loro rapporti di lavoro, sia per la\u00a0<strong>riduzione a circa un terzo<\/strong>\u00a0delle somme erogate dagli Enti Locali appaltanti, con la motivazione della copertura riguardante le spese generali.<\/p>\n<p>Al Ministero dell\u2019Istruzione e del Merito si chiede inoltre che voglia trovare la\u00a0<strong>copertura finanziaria per questa importante modifica normativa<\/strong>, notevolmente ritardata anche a causa della mancata definizione della stessa prescritta copertura finanziaria, come accennato in precedenza.<\/p>\n<p>\u00c8 per altro da tenere presente e ribadire che questa stabilizzazione \u00e8\u00a0<strong>fortemente attesa pure dagli alunni e dagli studenti con disabilit\u00e0 e dalle loro famiglie<\/strong>, perch\u00e9 tale vuoto normativo crea una paurosa e deplorevole\u00a0<strong>discontinuit\u00e0 didattica<\/strong>, che si eviterebbe invece con la stabilizzazione nei ruoli dello Stato.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 ancora da considerare che il grave ritardo di intervento normativo non riguarda solo l\u2019attuazione dell\u2019articolo 3 del Decreto Legislativo 66\/17 sugli AAC, ma rientra in una\u00a0<strong>grande mole di inattivit\u00e0 normativa<\/strong>, concernente\u00a0<strong>tanti altri articoli<\/strong> di quello stesso Decreto, quali:<\/p>\n<ul>\n<li>il regolamento sulla valutazione della qualit\u00e0 inclusiva nelle singole classi e nelle singole scuole (articolo 4),<\/li>\n<li>la definitiva formulazione del complesso di norme sul Profilo di Funzionamento (articolo 5),<\/li>\n<li>la promessa \u2013 ma ancora non pubblicata \u2013 emanazione del Decreto correttivo del Decreto Interministeriale\u00a0<a href=\"https:\/\/www.istruzione.it\/inclusione-e-nuovo-pei\/allegati\/m_pi.AOOGABMI.Registro%20Decreti(R).0000182.29-12-2020.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">182\/20<\/a> sui nuovi modelli di PEI (articolo 7),<\/li>\n<li>i mancati chiarimenti sulla formulazione del PAI, il Piano Annuale per l\u2019Inclusione (articolo 8),<\/li>\n<li>la mancata istituzione operativa dei GIT, i Gruppi di Lavoro per l\u2019Inclusione Territoriale che hanno sostituito gli abrogati GLIP, i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (articolo 9),<\/li>\n<li>la mancata emanazione di norme chiare relative all\u2019obbligo di aggiornamento iniziale e in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente sull\u2019inclusione scolastica (articolo 13),<\/li>\n<li>la continuit\u00e0 didattica (articolo 14)<\/li>\n<li>la mancata emanazione del regolamento sull\u2019istruzione domiciliare (articolo 16).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non proseguo a questo punto con tale triste elencazione, che tuttavia riguarderebbe anche le autorizzazioni dei corsi di specializzazione per il sostegno, spesso assegnati, per migliaia di posti, ad Universit\u00e0 pubbliche e private e sulla cui correttezza sarebbe da dubitare, per lo svolgimento in buona parte con lezioni a distanza e senza alcun controllo di ispettori ministeriali, come invece avveniva sino alla fine degli Anni &#8217;90. <br \/>A tal proposito, sar\u00e0 necessario che il Ministero dell\u2019Istruzione e del Merito si preoccupi di rivedere prestissimo, come richiesto dalla <strong>SIPES<\/strong> e dalla <a href=\"https:\/\/www.fishonlus.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>FISH <\/strong><\/a>(Federazione Italiana per il Superamento dell\u2019Handicap), i\u00a0<strong>contenuti degli attuali corsi annuali di specializzazione polivalente per il sostegno<\/strong>, inidonei, a parere di chi scrive, a rispondere seriamente ai bisogni educativi e didattici derivanti dalle differenti disabilit\u00e0 degli alunni e delle alunne con disabilit\u00e0, prendendo in seria considerazione le richieste avanzate dalla stessa FISH circa l\u2019istituzione di\u00a0<strong>apposite classi di concorso per il sostegno<\/strong>\u00a0che garantirebbero seria preparazione e continuit\u00e0 didattica. <br \/>In mancanza, le famiglie, anzich\u00e9 dibattersi per un adeguato numero di ore di sostegno, preferiranno assistenti all\u2019autonomia e alla comunicazione talora pi\u00f9 capaci e preparati a rispondere ai diversi bisogni di inclusione, derivanti dalle differenti disabilit\u00e0 degli alunni. <br \/>Le prime avvisaglie di questo stanno gi\u00e0 manifestandosi in alcune realt\u00e0, come ad esempio nella Provincia Autonoma di Bolzano.<\/p>\n<p>Questo Governo ha il tempo sufficiente per dare finalmente\u00a0<strong>risposte credibili alle attese del mondo della disabilit\u00e0<\/strong>. <br \/>\u00c8 necessario che si metta immediatamente all\u2019opera, a partire dalla prima riunione dell\u2019Osservatorio Scolastico Ministeriale sull\u2019Inclusione, convocato per il 27 giugno. <br \/>Auguri per il Ministro e il Governo, ma soprattutto per gli alunni e le alunne con disabilit\u00e0! <span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Vedi anche le schede:<\/span><span style=\"color: #000000;\"><br \/>n\u00b0 <a href=\"https:\/\/www.aipd.it\/site\/scheda-scuola\/611-le-nuove-norme-sullinclusione-scolastica-quali-sono-gia-applicabili-dlgs-66-17-e-dlgs-96-19\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">611. Le nuove norme sull\u2019inclusione scolastica: quali sono gi\u00e0 applicabili? (DLgs 66\/17 e DLgs 96\/19)<\/a><br \/>n\u00b0 554. <a href=\"https:\/\/oldsite.aipd.it\/aipd_scuola\/piu-luci-che-ombre-nel-decreto-legislativo-sullinclusione-scolastica-dlgs-6617\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pi\u00f9 luci che ombre nel decreto legislativo sull\u2019inclusione scolastica (DLgs 66\/17 come modificato da DLgs 96\/19)<\/a><br \/>n\u00b0 293. <\/span><a href=\"https:\/\/oldsite.aipd.it\/aipd_scuola\/la-corte-costituzionale-ripristina-le-deroghe-per-il-sostegno-sentenza-n-8010\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n\u00b0 80\/10)<\/a><\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-wide\" \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><span style=\"color: #000000;\"><\/span><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"has-text-color has-background has-very-light-gray-color wp-block-paragraph\" style=\"background-color: #086c9f;\"><strong>Salvatore Nocera <br \/><\/strong>Osservatorio AIPD sull\u2019inclusione scolastica <br \/>Via Fasana, 1\/b <br \/>00195 Roma <br \/>E-mail: <a href=\"mailto:scuola@aipd.it\">scuola@aipd.it<\/a> <br \/><strong>Tel. diretto e Whatsapp: 333\/1826707<\/strong> <br \/>Tel. segreteria AIPD: 06\/3723909 &#8211;\u00a006\/23487289 &#8211; 351\/7308112<\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-wide\" \/>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":13,"featured_media":0,"template":"","tipo_scheda":[312,422,373],"wf_scheda-scuola_folders":[],"class_list":["post-33336","scheda-scuola","type-scheda-scuola","status-publish","hentry","tipo_scheda-scuola_-assistenti-per-autonomia-e-comunicazione","tipo_scheda-scuola_-normativa-regionale","tipo_scheda-scuola_-sentenze-e-ordinanze"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>701. 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