{"id":36352,"date":"2017-06-12T18:35:20","date_gmt":"2017-06-12T16:35:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aipd.it\/site\/?post_type=scheda-scuola&#038;p=36352"},"modified":"2024-10-30T18:37:45","modified_gmt":"2024-10-30T17:37:45","slug":"556-il-decreto-sulla-formazione-iniziale-dei-docenti-della-scuola-secondaria-di-secondo-grado-d-lgs-59-17","status":"publish","type":"scheda-scuola","link":"https:\/\/www.aipd.it\/site\/scheda-scuola\/556-il-decreto-sulla-formazione-iniziale-dei-docenti-della-scuola-secondaria-di-secondo-grado-d-lgs-59-17\/","title":{"rendered":"556. Il decreto sulla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di secondo grado (D.Lgs. 59\/17)"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"background-color: rgba(255,255,255,0);background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-bottom: 0px;margin-top: 0px;border-width: 0px 0px 0px 0px;border-color:#eae9e9;border-style:solid;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\" style=\"background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;padding: 0px 0px 0px 0px;\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><p class=\"has-text-color has-background has-very-light-gray-color wp-block-paragraph\" style=\"background-color: #086c9f;\">Scheda pubblicata il <b>12\/06\/2017 <\/b>e aggiornata il <strong>10\/01\/2019<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<h3>AGGIORNAMENTO IMPORTANTE DEL 10\/01\/2019<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La\u00a0<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge di stabilit\u00e0 per il 2019 n\u00b0 145\/18<\/a>\u00a0al comma 792\u00a0<strong>modifica radicalmente quanto previsto dal D.Lgs. 59\/17 sotto descritto<\/strong>. Pertanto si rinvia alla scheda n\u00b0\u00a0590.\u00a0<a title=\"La legge di stabilit\u00e0 2019 \u201ccambia\u201d in peggio il D.Lgs. n\u00b0 59\/17 sulla formazione iniziale dei docenti (L. n\u00b0 145\/18)\" href=\"https:\/\/aipd.it\/aipd_scuola\/la-legge-di-stabilita-2019-cambia-in-peggio-il-d-lgs-n-5917-sulla-formazione-iniziale-dei-docenti-l-n-14518\/\" rel=\"bookmark\">La legge di stabilit\u00e0 2019 \u201ccambia\u201d in peggio il D.Lgs. n\u00b0 59\/17 sulla formazione iniziale dei docenti (L. n\u00b0 145\/18)<\/a>\u00a0per leggere le sostanziali modifiche apportate, lasciando questa scheda come memoria storica di quanto inizialmente previsto.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Il MIUR ha pubblicato sulla\u00a0<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2017\/05\/16\/112\/sg\/html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gazzetta Ufficiale Serie Generale n\u00b0 112 del 16\/5\/2017 Supplemento ordinario n. 23<\/a>\u00a0gli otto decreti delegati previsti dall&#8217;art. 1 comma 181 della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/07\/15\/15G00122\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">l. n\u00b0 107\/15<\/a>\u00a0sulla &#8220;buona scuola&#8221;. Qui in particolare analizziamo\u00a0il\u00a0<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/05\/16\/17G00067\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.Lsg. n\u00b0 59\/17<\/a>\u00a0sulla\u00a0<strong>&#8220;Formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria&#8221;<\/strong>\u00a0a norma dell&#8217;art. 1 commi 180 e 181 lettera b) della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2015\/07\/15\/15G00122\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">l. n\u00b0 107\/15<\/a>. Il decreto si compone di\u00a0<strong>22 articoli<\/strong>\u00a0suddivisi in\u00a0<strong>6 capi<\/strong>.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>CAPO I &#8211; Principi generali<\/h2>\n<h2>Art. 1 e 2<\/h2>\n<p>Il capo 1 composto di due articoli indica le\u00a0<strong>finalit\u00e0 e la struttura concorsuale<\/strong>\u00a0di accesso ai ruoli per docenti curricolari e per il sostegno. <strong>Chi supera il concorso stipula un contratto a tempo determinato triennale retribuito di formazione, tirocinio ed inserimento\u00a0<\/strong><b>all&#8217;insegnamento<\/b>\u00a0(F.I.T.). E\u2019 questa un&#8217;<strong>innovazione rispetto alla precedente normativa<\/strong>\u00a0che, per un verso\u00a0<strong>non immette in ruolo i vincitori<\/strong>\u00a0del concorso e per altro verso,\u00a0<strong>consente ai docenti<\/strong>\u00a0che attueranno il contratto triennale F.I.T.\u00a0<strong>di ricevere un compenso per conseguire una formazione<\/strong>\u00a0non pi\u00f9 a spese proprie.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>CAPO II &#8211; Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali<\/h2>\n<h2>Art.\u00a03-7<\/h2>\n<p>Il capo 2\u00b0\u00a0 riguarda le\u00a0<strong>procedure concorsuali<\/strong>. All\u2019<strong>art. 3<\/strong>\u00a0\u00e8 normato il\u00a0<strong>contenuto del bando<\/strong>\u00a0che regoler\u00e0 i concorsi che si svolgeranno con\u00a0<strong>scadenza biennale<\/strong>\u00a0a<strong>\u00a0livello regionale<\/strong>. <strong>Successivi decreti<\/strong>\u00a0ministeriali dovranno normare la\u00a0<strong>composizione delle commissioni,<\/strong>\u00a0i\u00a0<strong>requisiti dei propri membri<\/strong>, le\u00a0<strong>procedure di svolgimento delle prove<\/strong>\u00a0e si prevede la costituzione di una\u00a0<strong>commissione di esperti per l\u2019individuazione delle discipline oggetto di esami<\/strong>. Questo ultimo aspetto \u00e8 assai importante per la formazione sulle didattiche inclusive, siano esse costitutive del corso di specializzazione per il sostegno, siano quelle previste come formazione obbligatoria per i futuri docenti curricolari.<\/p>\n<hr \/>\n<p>L\u2019<strong>art. 4<\/strong>\u00a0riguarda le\u00a0<strong>classi di concorso<\/strong>\u00a0che verranno\u00a0<strong>riordinate con decreto<\/strong>\u00a0ministeriale, acquisito il parere del Consiglio Superiore dell\u2019Istruzione. Verranno inoltre organizzate\u00a0<strong>iniziative di aggiornamento per i docenti di ruolo<\/strong>\u00a0per metterli nelle condizioni dei nuovi docenti, in modo da\u00a0<strong>favorire i passaggi di cattedra<\/strong>, ivi compresi i passaggi da sostegno a curricolare e viceversa.<\/p>\n<hr \/>\n<p>L\u2019<strong>art. 5<\/strong>\u00a0indica i\u00a0<strong>requisiti di accesso ai concorsi.<\/strong>\u00a0Essi sono:<\/p>\n<ol>\n<li>la\u00a0<strong>laurea,<\/strong><\/li>\n<li>l\u2019acquisizione durante il corso di laurea di\u00a0<strong>24 crediti universitari formativi<\/strong>\u00a0(CFU) in\u00a0<strong>materie antropologiche e didattiche<\/strong>, di cui\u00a0<strong>sei crediti in ciascuno di tre dei quattro ambiti indicati\u00a0<\/strong>(pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell&#8217;inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche)<strong>.<\/strong>\u00a0<strong>Solo uno di questi ambiti<\/strong>\u00a0per\u00f2 riguarda le\u00a0<strong>discipline inclusive<\/strong>\u00a0e quindi\u00a0<strong>un futuro docente curricolare potrebbe non avere conoscenza di tali discipline<\/strong>, se sceglie solo gli altri tre. I contenuti delle discipline rientranti nei 24 crediti formativi saranno individuati dalla commissione di esperti. <strong>Ci\u00f2 riduce le garanzie di almeno 6\u00a0crediti formativi obbligatori<\/strong>\u00a0che il\u00a0<a href=\"http:\/\/www.edscuola.it\/archivio\/norme\/decreti\/dm_formazione_iniziale_docenti.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.M. n\u00b0 249\/2010<\/a>\u00a0ha fissato per un minimo di formazione inclusiva iniziale di tutti i futuri docenti curricolari di scuola secondaria. Ci\u00f2\u00a0<strong>potr\u00e0 facilitare la delega dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno<\/strong>; a sua volta tale delega\u00a0<strong>potrebbe generare un aumento del contenzioso sulle ore di sostegno<\/strong>, nei casi in cui si ritengano scarse le ore di sostegno assegnate, perch\u00e9 durante le altre ore gli alunni con disabilit\u00e0 potrebbero essere abbandonati a s\u00e9 stessi. E&#8217; questo un aspetto che il MIUR dovr\u00e0 considerare nell\u2019emanare la normativa secondaria applicativa sia del presente decreto che del n. 66\/17, dal momento che gli alunni con disabilit\u00e0 non potranno sempre contare concretezza sulla presenza di docenti curricolari che prendano in carico, sostenuti dai docenti specializzati, il progetto personalizzato inclusivo.<\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<p>L\u2019<strong>art. 6<\/strong>\u00a0riguarda lo\u00a0<strong>svolgimento del concorso.\u00a0<\/strong>Esso si compone di\u00a0<strong>due prove scritte ed una orale.<\/strong> La\u00a0<strong>prima prova scritta<\/strong>\u00a0concerne gli\u00a0<strong>aspetti disciplinari della classe di concorso prescelta<\/strong>, mentre la\u00a0<strong>seconda<\/strong>\u00a0si incentra pi\u00f9 sulla\u00a0<strong>didattica e la metodologia<\/strong>. Per i candidati al concorso per il\u00a0<strong>sostegno<\/strong>\u00a0\u00e8 prevista una\u00a0<strong>terza prova scritta sulle didattiche inclusive<\/strong>, che per\u00f2 dovrebbero essere gi\u00e0 oggetto della prima prova scritta. La\u00a0<strong>prova orale \u00e8 sempre correlata al tipo di concorso<\/strong>\u00a0ed alla conoscenza della\u00a0<strong>lingua straniera<\/strong>.<\/p>\n<hr \/>\n<p>L\u2019<strong>art. 7<\/strong>\u00a0concerne le\u00a0<strong>graduatorie concorsuali.<\/strong> I candidati entrano nella graduatoria dei posti messi a concorso solo se hanno superato progressivamente le prove. Per i candidati per i posti di sostegno vengono assegnati 70 punti alla prova specifica sulle didattiche inclusive. Qualora un candidato risulti vincitore in pi\u00f9 concorsi\u00a0<strong>deve optare per un solo concorso<\/strong>\u00a0ed i posti rimasti cos\u00ec vacanti vanno a scorrimento. I vincitori vengono collocati nelle sedi costituite dagli\u00a0<strong>ambiti territoriali<\/strong>\u00a0secondo il punteggio complessivo, comprendente anche i titoli.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>CAPO III &#8211;\u00a0Percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento<\/h2>\n<h2>Art. 8-14<\/h2>\n<p>Il capo 3\u00b0 riguarda lo\u00a0<strong>svolgimento del percorso triennale F.I.T.<\/strong> L\u2019<strong>art. 8<\/strong>\u00a0fornisce indicazioni sullo\u00a0<strong>svolgimento del triennio di contratto e sulla sua remunerazione<\/strong>.<\/p>\n<ol>\n<li>Il\u00a0<strong>primo anno<\/strong>\u00a0\u00e8 destinato allo studio per il conseguimento della\u00a0<strong>specializzazione all\u2019insegnamento<\/strong>\u00a0dell&#8217;insegnamento messo a concorso;<\/li>\n<li>nel\u00a0<strong>secondo anno<\/strong>, si prosegue con\u00a0<strong>ricerche e tirocinio<\/strong>\u00a0e con lo svolgimento di\u00a0<strong>supplenze brevi;<\/strong><\/li>\n<li>nel\u00a0<strong>terzo anno<\/strong>\u00a0si svolge\u00a0<strong>attivit\u00e0 di docenza annuale<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Al\u00a0<strong>termine di ogni anno<\/strong>\u00a0si svolgono\u00a0<strong>esami<\/strong>\u00a0il cui superamento consente l\u2019accesso all\u2019anno successivo; sono previsti possibili rientro nelle attivit\u00e0 in caso di impedimenti.<\/p>\n<hr \/>\n<p>L\u2019<strong>art. 9<\/strong>\u00a0concerne il\u00a0<strong>primo anno<\/strong>\u00a0dedicato alla\u00a0<strong>specializzazione<\/strong>. I candidati debbono conseguire\u00a0<strong>60 crediti formativi nelle didattiche afferenti alle discipline oggetto della specializzazione<\/strong>; in tali attivit\u00e0 si svolgono pure\u00a0<strong>tirocini diretti ed indiretti<\/strong>\u00a0sotto la guida del tutor di classe ed il supervisore universitario. Si effettuano pure lavoratori in modo da acquisire, assieme ai tirocini una formazione non solo teorica. Al termine si svolgono gli esami al cui superamento\u00a0 viene rilasciata la specializzazione che per i docenti per il sostegno corrisponde all&#8217;attuale specializzazione.<\/p>\n<hr \/>\n<p>L\u2019<strong>art. 10<\/strong>\u00a0concerne il\u00a0<strong>secondo e terzo anno di FIT<\/strong>\u00a0per i docenti\u00a0<strong>curricolari.<\/strong> Durante il secondo anno i docenti svolgono anche\u00a0<strong>attivit\u00e0 di ricerca e di laboratorio<\/strong>\u00a0e nel terzo anno svolgono attivit\u00e0 di\u00a0<strong>docenza<\/strong>\u00a0nella sede individuata secondo l\u2019ordine della graduatoria del concorso \u00a0e nell\u2019ambito territoriale cui sono iscritti.<\/p>\n<hr \/>\n<p>L\u2019<strong>art. \u00a011<\/strong>\u00a0concerne il\u00a0<strong>secondo e terzo anno<\/strong>\u00a0dei docenti per il\u00a0<strong>sostegno<\/strong>, i quali, oltre alle attivit\u00e0 dei colleghi curricolari, debbono acquisire\u00a0<strong>altri 40 crediti formativi<\/strong>\u00a0comprendenti studio, tirocinio e laboratori. Questa \u00e8 una piccola conquista ottenuta dalle associazioni, che in vero aspiravano a pervenire a 180 crediti formativi, al fine di formare i futuri docenti per il sostegno su tutti gli aspetti specifici dei principali bisogni educativi derivanti dalle specifiche situazioni di disabilit\u00e0. Anch\u2019essi scelgono la sede in cui insegnare nel terzo anno nell\u2019ambito territoriale prescelto, sulla base della graduatoria del concorso. Lo svolgimento, i contenuti e le commissioni di esami del secondo e terzo anno saranno normati da successivi appositi decreti ministeriali.<\/p>\n<hr \/>\n<p>L\u2019<strong>art. 12<\/strong>\u00a0regola lo svolgimento del\u00a0<strong>tirocinio<\/strong>\u00a0che \u00e8 obbligatorio:<\/p>\n<ul>\n<li>Quello\u00a0<strong>diretto<\/strong>\u00a0si svolge\u00a0<strong>a scuola<\/strong>\u00a0sotto la guida del tutor scolastico;<\/li>\n<li>quello\u00a0<strong>indiretto<\/strong>\u00a0si svolge\u00a0<strong>nelle sedi universitarie<\/strong>\u00a0sotto la guida del tutor universitario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Entrambi i tirocini si svolgono anche con la guida del coordinatore del tirocinio ed i tre docenti che guidano il tirocinio fanno parte della commissione che valuta i candidati.<\/p>\n<hr \/>\n<p>L\u2019<strong>art. 13<\/strong>\u00a0regola l\u2019<strong>accesso al ruolo<\/strong>. Per esso \u00e8 determinante il\u00a0<strong>superamento dell\u2019esame finale<\/strong>\u00a0presso la commissione, presieduta dal DS della scuola in cui si \u00e8 prestato servizio in tale ultimo anno, cui partecipano docenti universitari ed i tre importanti soggetti del tirocinio, il coordinatore, il tutor scolastico e quello universitario. Se il docente non completa le attivit\u00e0 dell\u2019anno o non supera l\u2019esame,\u00a0<strong>perde tutto ha quanto realizzato<\/strong>\u00a0ad eccezione della specializzazione conseguita al termine del primo anno. Come pu\u00f2 notarsi, trattasi di un\u00a0<strong>sistema assai rigoroso<\/strong>\u00a0con un lungo periodo di prova e valutazioni intermedie e finale.<\/p>\n<hr \/>\n<p>L\u2019<strong>art. 14<\/strong>\u00a0norma la\u00a0<strong>Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l\u2019accesso ai ruoli<\/strong>. Essa \u00e8 composta di\u00a0<strong>docenti scolastici ed universitari<\/strong>\u00a0ed ha\u00a0<strong>compiti propositivi e consultivi<\/strong>\u00a0relativamente alla formazione iniziale ed in servizio dei docenti con riguardo ai\u00a0<strong>contenuti delle discipline del percorso triennale<\/strong>\u00a0formativo e degli\u00a0<strong>aggiornamenti professionali,<\/strong>\u00a0nonch\u00e9 del monitoraggio del sistema formativo. I membri non godono n\u00e9 di qualsiasi forma di compenso, n\u00e9 di esonero dall&#8217;insegnamento, n\u00e9 di rimborso delle spese. Viene da chiedersi se questo rigore non possa\u00a0<strong>scoraggiare i candidati a far parte di tale commissione<\/strong>\u00a0che ha compiti assai delicati , specie quanti dovranno recarsi da fuori alla sede della Conferenza, dovendo sostenere spese di viaggio e soggiorno.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>CAPO IV &#8211;\u00a0Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie<\/h2>\n<h2>Art.\u00a015-16<\/h2>\n<p>Il capo 4\u00b0 \u00e8 dedicato ai docenti e insegnanti tecnico-pratici nelle\u00a0<strong>scuole paritarie<\/strong>. Si prevedono una serie di agevolazioni rispetto alla normativa generale. Infatti, mentre si stabilisce che per insegnare nelle scuole paritarie occorre la specializzazione che si consegue al termine del primo anno del triennio formativo FIT, si precisa che comunque\u00a0<strong>\u00e8 sufficiente l\u2019iscrizione ai corsi di specializzazione<\/strong>\u00a0sia per docenti curricolari che per il sostegno. <strong>L\u2019iscrizione avviene anche in sovrannumero<\/strong>\u00a0rispetto ai vincitori del concorso e tali docenti non stipulano alcun contratto triennale e quindi non ricevono retribuzione; ci\u00f2 avviene purch\u00e8 siano rispettate alcune condizioni, tra le quali\u00a0<strong>avere un contratto di lavoro con la scuola paritaria<\/strong>\u00a0rispettoso delle tariffe sindacali nazionali.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>CAPO V\u00a0&#8211;\u00a0Fase transitoria<\/h2>\n<h2>Art.\u00a017-18<\/h2>\n<p>Il capo 5\u00b0 concerne una serie di\u00a0<strong>agevolazioni per i docenti<\/strong>\u00a0di scuola secondaria che si trovano nelle\u00a0<strong>graduatorie ad esaurimento<\/strong>\u00a0o nelle\u00a0<strong>graduatorie di merito di precedenti concorsi<\/strong>; ci\u00f2 al fine di immetterli in ruolo,\u00a0<strong>riducendo<\/strong>\u00a0cos\u00ec\u00a0<strong>il precariato &#8220;storico&#8221;.<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<h2>CAPO VI &#8211;\u00a0Norme finali<\/h2>\n<h2>Art.\u00a019-22<\/h2>\n<p>Il capo 6\u00b0 contiene norme relative alla\u00a0<strong>copertura finanziaria<\/strong>\u00a0sia per la gestione ordinaria dei concorsi e i conseguenti contratti triennali, che per \u00a0l\u2019immissione in ruolo \u00a0dei docenti precari. Queste ultime disposizioni indicano come il Governo abbia accolto le pressanti richieste di sindacati di\u00a0<strong>massima riduzione possibile del precariato<\/strong>.<\/p>\n<hr \/>\n<h2><strong>IL DIBATTITO CULTURALE INTORNO AL DECRETO<\/strong><\/h2>\n<p>Il decreto fin dalla sua prima formulazione ha sollevato un\u00a0<strong>ampio dibattito culturale e politico<\/strong>. I punti di maggior conflitto riguardano:<\/p>\n<ol>\n<li>la\u00a0<strong>separazione delle carriere tra docenti curricolari e per il sostegno<\/strong>;<\/li>\n<li>una\u00a0<strong>maggiore specializzazione per i docenti per il\u00a0<\/strong><b>sostegno<\/b>;<\/li>\n<li>il\u00a0<strong>differente iter formativo<\/strong>\u00a0tra docenti\u00a0 curricolari e per il sostegno\u00a0<strong>della scuola primaria e della secondaria<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<h3>1) La separazione delle carriere<\/h3>\n<p>La FISH, fin dalla PdL A.C. n\u00b0 2444 ha richiesto che venissero\u00a0<strong>separate le carriere<\/strong>, fin dalla loro formazione, dei docenti curricolari e quelli per il sostegno. A sostegno della loro proposta \u00e8 la tesi che ritiene che\u00a0<strong>l\u2019attuale preventiva acquisizione dell\u2019abilitazione all\u2019insegnamento,<\/strong>\u00a0che \u00e8 presupposto per accedere al sostegno didattico, previa acquisizione dell\u2019apposita specializzazione, abbia creato in molti docenti l\u2019idea che\u00a0<strong>il sostegno sia un mezzo pi\u00f9 rapido per accedere all&#8217;insegnamento di ruolo<\/strong>, salvo poi\u00a0<strong>passare su cattedra disciplinare<\/strong>, specie se pi\u00f9 vicina alla propria residenza. Ci\u00f2 determina una\u00a0<strong>continua discontinuit\u00e0 didattica<\/strong>\u00a0nel sostegno ed una\u00a0<strong>continua emorragia dai suoi ruoli<\/strong>\u00a0che rimangono perennemente sguarniti di docenti specializzati. A questo punto di vista si sono\u00a0<strong>contrapposti docenti di scuola e di universit\u00e0<\/strong>\u00a0sia della SIPED (Societ\u00e0 Italiana di Pedagogia) che della SIPES (Societ\u00e0 Italiana di pedagogia Speciale). La\u00a0<strong>SIPED\u00a0<\/strong>sostiene che \u00e8\u00a0<strong>valida garanzia<\/strong>\u00a0per una buona attivit\u00e0 di sostegno aver acquisito\u00a0<strong>l\u2019abilitazione all&#8217;insegnamento\u00a0di una disciplina<\/strong>; anzi propongono la generalizzazione di\u00a0<strong>cattedre &#8220;miste&#8221;<\/strong>\u00a0cio\u00e8 per met\u00e0 relative all&#8217;insegnamento di una disciplina e met\u00e0 all&#8217;attivit\u00e0 di sostegno. Ovviamente ci\u00f2 \u00e8 possibile solo con alunni che non abbiano titolo ad un\u2019intera cattedra di sostegno. Questo sistema consentirebbe ai\u00a0<strong>docenti disciplinari di essere anche docenti per il sostegno dei propri alunni<\/strong>\u00a0facilitando cos\u00ec la didattica. La\u00a0<strong>FISH<\/strong>\u00a0replica che tale organizzazione didattica\u00a0<strong>favorirebbe la delega del progetto inclusivo ai soli docenti per il sostegno<\/strong>. Infatti nelle\u00a0<strong>scuole dell\u2019infanzia e primaria<\/strong>, la\u00a0<strong>formazione iniziale dei docenti \u00e8 unitaria<\/strong>\u00a0e quindi\u00a0 possono insegnare tutte le discipline, oltre che svolgere attivit\u00e0 di sostegno e nelle\u00a0<strong>scuole secondarie<\/strong>\u00a0occorrerebbe che tutti i docenti per il sostegno fossero anche prescelti con l\u2019abilitazione alle singole discipline; ma si verrebbe a creare cos\u00ec un gruppo di docenti competenti ciascuno in una distinta disciplina e nel sostegno. Ma come si risolverebbe il problema con gli\u00a0<strong>alunni cui spetti una intera cattedra per il sostegno<\/strong>? La\u00a0<strong>FISH<\/strong>\u00a0sostiene che il\u00a0<strong>ruolo didattico dei docenti per il sostegno sia diverso da quello dei docenti curricolari<\/strong>. Infatti mentre i curricolari sono esperti nei contenuti delle singole discipline da insegnare, quelli per il sostegno dovrebbero essere\u00a0<strong>esperti nelle didattiche speciali<\/strong>, cio\u00e8 nei modi di facilitare l\u2019apprendimento dei contenuti disciplinari insegnati dai docenti disciplinari. A questa visione replica\u00a0<strong>Dario\u00a0Ianes<\/strong>\u00a0(universit\u00e0 di Bolzano) secondo il quale, questa impostazione\u00a0<strong>faciliterebbe<\/strong>, essa si, la\u00a0<strong>delega ai soli docenti per il sostegno<\/strong>. Ad avviso della FISH\u00a0<strong>la delega non potrebbe verificarsi,<\/strong>\u00a0poich\u00e9 i docenti per il sostegno avrebbero una\u00a0<strong>formazione iniziale che ignora i contenuti delle singole discipline<\/strong>, limitandosi agli approfondimenti sulle\u00a0<strong>didattiche speciali<\/strong>; pertanto essi\u00a0<strong>sono solo il veicolo<\/strong>\u00a0per facilitare ai docenti disciplinari l\u2019insegnamento dei contenuti disciplinari. Non per nulla, si afferma, la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2013\/11\/11\/13G00172\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">l. n. 128\/2013<\/a>\u00a0<strong>ha abolito<\/strong>\u00a0nelle scuole secondarie\u00a0<strong>le quattro aree disciplinari<\/strong>\u00a0per l\u2019attivit\u00e0 di sostegno (linguistica, logico-matematica, tecnologica e psicomotoria) proprio perch\u00e9 si \u00e8 voluto che il docente per il sostegno sia sostanzialmente\u00a0<strong>competente nelle modalit\u00e0 di trasmissione dei contenuti disciplinari<\/strong>\u00a0che invece debbono essere insegnati anche agli alunni con disabilit\u00e0, dai docenti disciplinari, con la mediazione dei docenti per il sostegno. Il dibattito \u00e8 attualmente in corso. A leggere il decreto n. 59, in collegamento col n. 66, sembrerebbe che, mentre per la formazione iniziale dei docenti di\u00a0<strong>scuola dell\u2019infanzia e primaria<\/strong>\u00a0sia rimasta intatta la visione precedente con la\u00a0<strong>sovrapposizione dell\u2019abilitazione all\u2019insegnamento disciplinare e di quella al sostegno<\/strong>, per la\u00a0<strong>scuola secondaria<\/strong>, di fatto\u00a0 sembrerebbe di fatto accolta quella della\u00a0<strong>separazione delle carriere<\/strong>. Infatti sono previsti due concorsi distinti e due trienni FIT distinti ed \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di\u00a0<strong>passaggio di cattedra<\/strong>\u00a0da curricolare a sostegno e viceversa, a condizione che\u00a0<strong>si siano vinti i due concorsi e si siano ottenute le due specializzazioni<\/strong>. Ci\u00f2 comporta complessivamente quasi otto anni di studio e quindi di fatto sarebbe\u00a0<strong>poco appetibile<\/strong>\u00a0per un docente seguire questa lunga trafila.<\/p>\n<h3>2) Una maggiore specializzazione per il sostegno<\/h3>\n<p>La FISH ha constatato che nel passaggio dai due anni di specializzazione monovalenti (cio\u00e8 per singole tipologie di disabilit\u00e0: cechi, sordi, psicofisici) alla situazione attuale di un solo anno di specializzazione &#8220;polivalente&#8221; i nuovi docenti specializzati per il sostegno\u00a0<strong>non sono in grado di fornire risposte ottimali per tutti i differenti bisogni educativi speciali<\/strong>, con particolare riguardo agli alunni dello &#8220;spettro autistico&#8221;. Per questo motivo hanno richiesto un\u00a0<strong>maggior approfondimento dei corsi di specializzazione<\/strong>, portando gli attuali 60 crediti formaivi di specializzazione a\u00a0<strong>180<\/strong>\u00a0fondamentalmente incentrati sulle didattiche inclusive. A questa visione si sono\u00a0<strong>opposti le organizzazioni dei docenti universitari \u00a0&#8220;disciplinaristi&#8221;<\/strong>, i quali sostengono che questa soluzione \u00e8 inammissibile, dati gli attuali ordinamenti universitari, poich\u00e9 sottrarrebbero ore e quindi crediti formativi agli approfondimenti disciplinari ed hanno consentito nel decreto\u00a0 n. 59\/17\u00a0 all\u2019aumento nel secondo anno del triennio di 40 crediti formativi, di cui solo 10 dedicati ad approfondimenti teorici, essendo gli altri 330 destinati a tirocinio e lavoratori. Per l\u2019accesso al corso di specializzazione per il sostegno nella scuola dell\u2019infanzia e primaria hanno consentito\u00a0 nel decreto n. 66\/17 come\u00a0<strong>requisito di accesso 60 crediti formativi sulle didattiche inclusive<\/strong>\u00a0che per\u00f2 possono essere soddisfatti anche con la valutazione di attivit\u00e0 laboratori ali\u00a0 e valutazione di titoli acquisiti altrove. A ci\u00f2 aggiungasi che si \u00e8 diffusa una vulgata, acriticamente recepita da molte parti dell\u2019opinione pubblica, secondo cui\u00a0<strong>questi approfondimenti sarebbero di carattere sanitario<\/strong>\u00a0e quindi faciliterebbero una medicalizzazione della specializzazione per il sostegno. La FISH ha ripetutamente ribadito che essa richiede\u00a0<strong>approfondimenti di carattere pedagogico e didattico<\/strong>\u00a0per meglio rispondere ai diversi bisogni educativi scaturenti dalle diverse disabilit\u00e0; ma non pare sia riuscita pienamente a fugare tale accusa infondata ed ingiustificata.<\/p>\n<h3>C) Il differente iter formativo tra docenti\u00a0 curricolari e per il sostegno della scuola primaria e della secondaria.<\/h3>\n<p>La diversit\u00e0 esiste ed uno studioso attento come\u00a0<strong>Ianes<\/strong>\u00a0ha in pi\u00f9 circostanze parlato a proposito di ci\u00f2 &#8220;di una faglia di sant\u2019Andrea&#8221;. Ci\u00f2 significa che si creerebbe una\u00a0<strong>separazione netta tra i due sistemi di formazione iniziale<\/strong>. In vero la \u00a0&#8220;faglia&#8221; si sarebbe creata, a nostro avviso, gi\u00e0 prima con la l. n\u00b0 128\/2013 che con l\u2019art. 16 comma 2 bis ha abolito le aree disciplinari per il sostegno nelle scuole secondarie, prefigurando un\u00a0<strong>docente per il sostegno esperto non tanto nei contenuti disciplinari, quanto nelle didattiche e metodologie didattiche<\/strong>. La logica della separazione delle carriere avrebbe voluto che anche la scuola dell\u2019infanzia e primaria Addirittura ci\u00f2 avrebbe dovuto essere facilitato da quanto disposto nel DPR\u00a0n\u00b0 122\/2009 agli art 2, 4 e 6 circa l\u2019<strong>oggetto della valutazione dei docenti per il sostegno<\/strong>\u00a0nelle scuole di ogni ordine e grado. Infatti le norme citate stabiliscono che i docenti per il sostegno, quando votano per tutti gli alunni, debbano\u00a0<strong>valutare non gi\u00e0 l\u2019apprendimento in singole discipline<\/strong>, ma sulla base dei\u00a0<strong>livelli del raggiungimento degli obiettivi dell\u2019inclusione scolastica<\/strong>\u00a0come indicati nell\u2019art. 12 comma 3 della l. n. 104\/92, recepito nel Testo Unico approvato con decreto legislativo n\u00b0 297\/94 e cio\u00e8 &#8220;la crescita negli apprendimenti (nella loro globalit\u00e0),\u00a0 nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni&#8221; Purtroppo questo avvicinamento della figura dei docenti per il sostegno della scuola dell\u2019infanzia e primaria a quella pi\u00f9 recente dei docenti di scuola secondaria non \u00e8 stata pienamente recepito nei decreti delegati e la &#8220;faglia&#8221; \u00e8 visibilissima in tutta la sua evidenza. Anzi le abrogazioni previste dal decreto n\u00b0 62\/17 che sopprimono totalmente il DPR\u00a0n\u00b0 122\/09 lasciano dubitare circa l\u2019arresto di tale avvicinamento, oltre che lasciare un\u00a0<strong>vuoto circa l\u2019oggetto valutativo dei docenti per il sostegno<\/strong>; si spera che in sede di riordino della normativa inclusiva e non solo, che doveva essere oggetto del nono decreto delegato ormai decaduto, si provveda almeno a recuperare le disposizioni degli art. 2, 4 e 6 del DPR\u00a0n. 122\/09, frettolosamente abrogati.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Vedi anche le schede: n\u00b0 547.\u00a0<a href=\"http:\/\/aipd.it\/aipd_scuola\/schema-di-decreto-sulla-formazione-iniziale-dei-docenti-delle-scuole-secondarie-atto-governo-n-377\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Schema di decreto sulla formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie (Atto Governo n\u00b0 377)<\/a> n\u00b0 554.\u00a0<a href=\"http:\/\/aipd.it\/aipd_scuola\/piu-luci-che-ombre-nel-decreto-legislativo-sullinclusione-scolastica-dlgs-6617\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pi\u00f9 luci che ombre nel decreto legislativo sull\u2019inclusione scolastica (DLgs 66\/17)<\/a> n\u00b0\u00a0555.\u00a0<a href=\"http:\/\/aipd.it\/aipd_scuola\/la-valutazione-degli-alunni-nel-decreto-legislativo-n-6217\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n\u00b0 62\/17<\/a> n\u00b0\u00a0557.\u00a0<a href=\"http:\/\/aipd.it\/aipd_scuola\/il-decreto-sul-sistema-integrato-di-educazione-e-istruzione-da-0-a-6-anni-dlgs-6517\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Il decreto sul sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni (DLgs 65\/17)<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>I contenuti di questa scheda sono stati ripresi e ampliati nel libro: S. Nocera, N. Tagliani e AIPD,\u00a0<em><strong>&#8220;<a href=\"https:\/\/aipd.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/VolantinoLibroDecretiRiforma-1.pdf\">La normativa inclusiva nella \u201cBuona scuola\u201d. I decreti della discordia<\/a>&#8220;<\/strong><\/em>, Erickson, Trento, 2017 Per informazioni\u00a0<a href=\"https:\/\/aipd.it\/la-normativa-inclusiva-nella-buona-scuola-i-decreti-della-discordia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">clicca qui<\/a>\u00a0o guarda il\u00a0<a href=\"https:\/\/aipd.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/VolantinoLibroDecretiRiforma-1.pdf\" rel=\"\">volantino di presentazione<\/a>.<\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-wide\" \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><span style=\"color: #000000;\"><\/span><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"has-text-color has-background has-very-light-gray-color wp-block-paragraph\" style=\"background-color: #086c9f;\"><strong>Salvatore Nocera Andrea Sinno <\/strong>Osservatorio AIPD sull\u2019inclusione scolastica E-mail: <a href=\"mailto:scuola@aipd.it\">scuola@aipd.it<\/a> <strong>Cel. diretto e Whatsapp: 333\/1826708<\/strong> Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351\/7308112<\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-wide\" \/>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":13,"featured_media":0,"template":"","tipo_scheda":[368,367,313],"wf_scheda-scuola_folders":[],"class_list":["post-36352","scheda-scuola","type-scheda-scuola","status-publish","hentry","tipo_scheda-scuola_-formazione-e-aggiornamento","tipo_scheda-scuola_-insegnanti-curricolari","tipo_scheda-scuola_-insegnanti-per-il-sostegno"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>556. 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