{"id":37477,"date":"2025-03-12T14:04:13","date_gmt":"2025-03-12T13:04:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aipd.it\/site\/?post_type=scheda-scuola&#038;p=37477"},"modified":"2025-03-12T14:04:13","modified_gmt":"2025-03-12T13:04:13","slug":"719-ribadito-il-diritto-allassistenza-per-lautonomia-e-la-comunicazione","status":"publish","type":"scheda-scuola","link":"https:\/\/www.aipd.it\/site\/scheda-scuola\/719-ribadito-il-diritto-allassistenza-per-lautonomia-e-la-comunicazione\/","title":{"rendered":"719. Ribadito il diritto all\u2019assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling\" style=\"background-color: rgba(255,255,255,0);background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-bottom: 0px;margin-top: 0px;border-width: 0px 0px 0px 0px;border-color:#eae9e9;border-style:solid;\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last\" style=\"margin-top:0px;margin-bottom:0px;\"><div class=\"fusion-column-wrapper fusion-flex-column-wrapper-legacy\" style=\"background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;padding: 0px 0px 0px 0px;\"><div class=\"fusion-text fusion-text-1\"><p class=\"has-text-color has-background has-very-light-gray-color wp-block-paragraph\" style=\"background-color: #086c9f;\">Scheda pubblicata il <strong>12\/03\/2025<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p>Il tribunale civile di Catanzaro, in persona del giudice monocratico in data 18 febbraio 2025, ha pronunciato l\u2019<a href=\"https:\/\/acrobat.adobe.com\/id\/urn:aaid:sc:EU:49e5a2bd-a05b-4e67-8703-f40292d154fc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ordinanza 517\/2025<\/a> su ricorso con richiesta di provvedimento cautelare urgente per discriminazione di un alunno con disabilit\u00e0 (con bisogno molto elevato di sostegni) frequentante la scuola media. I ricorrenti lamentavano il fatto che il comune avesse ridotto a sole tre ore di assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione le trenta ore richieste nel PEI dell\u2019alunno approvato a giugno dell\u2019anno 2024. Il tribunale dopo un\u2019ampia disamina delle questioni pregiudiziali nel merito ha accolto il ricorso. Diamo atto del ragionamento svolto dal giudice nel dipanarsi tra le richieste dei ricorrenti difesi dall\u2019avvocato Marco Tavernese del Foro di Roma e le numerose eccezioni sollevate dalla Difesa del comune.<\/p>\n<ol>\n<li>Il giudice ha in primo luogo affrontato l\u2019eccezione di incompetenza, dal momento che il comune sosteneva che il ricorso andava fatto avanti al TAR. Il tribunale ha sostenuto invece che, trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito quale quello allo studio, la causa era di competenza del tribunale civile, e che si fosse in presenza di un diritto \u00e8 dimostrato dal fatto che il numero delle ore era gi\u00e0 stato indicato nel PEI. Il tribunale si fonda per questo sulla sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione numero 25101 del 2019, secondo la quale \u201cin tema di sostegno all&#8217;alunno in situazione di handicap, il &#8220;piano educativo individualizzato&#8221;, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, obbliga l&#8217;amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l&#8217;entit\u00e0 in ragione delle risorse disponibili, e ci\u00f2 anche nella scuola dell&#8217;infanzia, pur non facente parte della scuola dell&#8217;obbligo\u201d. Solo \u201cle controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell&#8217;insegnamento di sostegno, ed afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all&#8217;amministrazione scolastica, il potere discrezionale espressione dell&#8217;autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura pi\u00f9 adeguata al sostegno, il cui esercizio \u00e8 precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del piano suddetto, che determina il sorgere dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell&#8217;alunno disabile all&#8217;istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessit\u00e0 dell&#8217;alunno stesso.\u201d<\/li>\n<li>Il giudice ha dovuto pure analizzare la seconda eccezione sollevata dal Comune, secondo la quale esso non sarebbe tenuto a fornire l\u2019assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilit\u00e0. Tale eccezione per\u00f2 \u00e8 stata rigettata dal giudice sulla base della normativa specifica, e in particolare dell\u2019articolo 13 comma 3 della legge 104 del 1992 e dell\u2019articolo 139 comma 1 lettera c) del d.lgs. 112 del 1998, che espressamente attribuisce al comune il compito di assicurare il supporto organizzativo all\u2019inclusione degli alunni con disabilit\u00e0 nelle scuole del primo ciclo.<\/li>\n<li>Entrando nel merito, il giudice ha verificato la sussistenza delle due condizioni di ammissibilit\u00e0 di un provvedimento di urgenza, e cio\u00e8 il \u201cfumus boni iuris\u201d, ossia la seria probabilit\u00e0 a prima vista dell\u2019esistenza del diritto vantato dai ricorrenti, e quello del \u201cpericulum in mora\u201d, ossia il rischio che se si dovesse attendere l\u2019esito della causa il diritto accertato risulterebbe ormai inutile. Sul primo punto, il tribunale ha accertato l\u2019esistenza di un contributo statale stanziato a favore dei comuni espressamente per l\u2019assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione; ci\u00f2 al fine di rendere effettivo l\u2019esercizio del diritto allo studio degli alunni con disabilit\u00e0 secondo la normativa sopra citata. Sul secondo punto \u00e8 evidente che, se si fosse atteso l\u2019esito della causa, sarebbe finito l\u2019anno scolastico e quindi l\u2019eventuale sentenza di accoglimento sarebbe risultata ormai inutile.<\/li>\n<li>Entrando sul merito della discriminazione, il comune eccepisce sulla base della sentenza 1798 del 2024 del Consiglio di Stato \u201cche il PEI non costituisce un atto vincolante per i Comuni ma una mera proposta e che in ogni caso gli enti locali provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili gli interventi necessari per garantire l\u2019assistenza di loro competenza, inclusa l\u2019assegnazione del personale come previsto dall\u2019art.13 comma 3 legge 104 del 1992\u201d. Per converso, il giudice invece rifacendosi a una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato smonta l\u2019eccezione del comune, sostenendo che non possono addursi problemi di bilancio per violare il diritto allo studio degli alunni con disabilit\u00e0, e cos\u00ec si esprime: \u201cQuest&#8217;ultimo orientamento \u00e8 stato fatto proprio da quella condivisibile giurisprudenza che ha affermato il dovere delle competenti amministrazioni di porre in essere ogni adempimento per attribuire agli alunni disabili i diritti riconosciuti dal legislatore in modo che gli alunni e le loro famiglie non debbano proporre ricorsi giurisdizionali per ottenere ci\u00f2 che \u00e8 loro dovuto\u201d. Sul punto, il giudice conclude rafforzando la soluzione con la citazione sia dell\u2019articolo 14 della Convenzione ONU del 2006 (ratificata dall\u2019Italia con legge 18 del 2009) sul diritto allo studio degli alunni con disabilit\u00e0, sia della sentenza della Corte Costituzionale 275 del 2016, secondo la quale i problemi di bilancio degli enti locali non possono condizionare il diritto allo studio degli alunni con disabilit\u00e0, diritto affermato gi\u00e0 con la famosa sentenza della stessa Corte Costituzionale 215 del 1987, in base alla quale il diritto allo studio degli studenti con disabilit\u00e0 non deve essere solo \u201cfacilitato\u201d ma \u201cassicurato\u201d.<\/li>\n<li>Per tutti i motivi sopra esposti, la violazione del diritto allo studio operato dal comune con la riduzione da 30 a 3 del numero delle ore di sostegno costituisce per il giudice una effettiva discriminazione indiretta ai sensi della legge 67 del 2006. Il comune ha obiettato che non ha inteso discriminare quell\u2019alunno con disabilit\u00e0, dal momento che la contrazione \u00e8 avvenuta nello stesso modo per tutti gli alunni con disabilit\u00e0 del circondario. Il giudice per\u00f2 osserva che la discriminazione, per la legge 67 del 2006, consiste nel trattare l\u2019alunno con disabilit\u00e0 in modo diverso dai compagni senza disabilit\u00e0 in situazioni simili. Pertanto, non vi sarebbe stata discriminazione se contemporaneamente fossero state ridotte le ore dei docenti curricolari ai compagni senza disabilit\u00e0. Questo argomento \u00e8 alla base di numerose sentenze della Cassazione, quali 25101 del 2014 e 9966 del 2017.<\/li>\n<li>Acclarata quindi la sussistenza della discriminazione, il giudice smonta una errata interpretazione dell\u2019accomodamento ragionevole avanzata dal comune. Infatti, l\u2019articolo 2 della convenzione ONU prevede che l\u2019accomodamento ragionevole debba s\u00ec garantire i diritti degli alunni con disabilit\u00e0, per\u00f2 a condizione che ci\u00f2 non comporti \u201cun onere sproporzionato o eccessivo\u201d. Tale onere vi sarebbe, secondo il comune, se non si dovesse ridurre il numero delle ore di assistenza. Il tribunale, per\u00f2, ribadisce che l\u2019interpretazione del comune si infrange contro la sentenza della Corte Costituzionale numero 275 del 2016 citata, che fa prevalere la effettivit\u00e0 del diritto allo studio degli alunni con disabilit\u00e0 sui problemi di bilancio.<\/li>\n<li>Al termine di questa lunga dissertazione, il tribunale condanna il Comune a far cessare la discriminazione riattribuendo all\u2019alunno tutte le 30 ore precedentemente decurtate, e per stimolare una rapida esecuzione di tale disposizione si avvale dell\u2019articolo 614 del Codice di giustizia amministrativa, imponendo al comune il \u201cpagamento di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell\u2019assegnazione dell\u2019assistente OEPAC, a decorrere dall\u2019ottavo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento.\u201d Non si accoglie invece la domanda di risarcimento dei danni, in quanto non specificamente documentati. Si compensano infine le spese fra le parti.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>OSSERVAZIONI<\/strong><\/p>\n<p>La sentenza \u00e8 molto ampia ed articolata, e certamente recepisce molte argomentazioni prospettate validamente dalla difesa dei ricorrenti. Elabora argomenti sulla base della recente normativa e giurisprudenza di legittimit\u00e0 sia della Cassazione che del merito. Assai interessante il passaggio in cui, per dimostrare il carattere vincolante del numero delle ore di assistenza indicate nel PEI, si copia integralmente un brano della sentenza numero 2023 del 2017 del Consiglio di Stato, che era stata pronunciata a proposito del numero di ore di sostegno ma che il tribunale ritiene applicabile pienamente anche al numero di ore di assistenza. Sembra utile riportare il brano della sentenza del Consiglio di Stato citata dal tribunale, perch\u00e9 esso offre argomentazioni che neutralizzano l\u2019obiezione sollevata nella sentenza del Consiglio di Stato numero 7089 del 12 agosto 2024, secondo la quale le proposte indicate del PEI non avrebbero un carattere vincolante e comunque la Sentenza 2023 sarebbe applicabile solo al sostegno e non anche all\u2019assistenza. In senso opposto si \u00e8 espresso invece il Consiglio di Stato nella recentissima sentenza 9323 del 20 novembre scorso, non citata dal tribunale ma che riprende proprio gli argomenti sostenuti nel brano della sentenza 2023 che si riporta. Il brano segue con l\u2019analitica descrizione del procedimento amministrativo di assegnazione delle ore, che sembra pure opportuno riportare per una doverosa diffusione anche a favore della conoscenza da parte delle famiglie.<\/p>\n<p>\u201c30.5. In relazione alla \u2018fase procedimentale intermedia\u2019 nel corso della quale si deve pronunciare l\u2019Ufficio scolastico, nessuna disposizione di legge \u2013 nemmeno l\u2019art. 4 del D.P.C.M. n. 185 del 2006 \u2013 ha attribuito al dirigente preposto dell\u2019Ufficio scolastico regionale il potere di \u2018ridurre\u2019, tanto meno senza una motivazione, il numero di ore di sostegno, individuate dal G.L.O.H. nelle sue \u00abproposte\u00bb a favore dei singoli alunni disabili.<\/p>\n<p>L\u2019art. 10, comma 5, ha attribuito il nomen iuris di \u00abproposte\u00bb agli atti del G.L.O.H. sulla determinazione delle ore, non perch\u00e9 altre autorit\u00e0 \u2013 peraltro non aventi specifiche competenze di natura medica o didattica sulle esigenze degli alunni disabili \u2013 possano esercitare un \u2018potere riduttivo di merito\u2019, ovvero ridurre le ore assegnate, ma per la semplice ragione che tali \u00abproposte\u00bb sono atti interni al procedimento, e cio\u00e8 sono redatte quando non sono ancora state rilevate le effettive esigenze e non sono stati assegnati gli insegnanti di sostegno.<\/p>\n<p>Le proposte hanno invece la funzione di attivare dapprima la fase di competenza degli Uffici scolastici e poi la fase finale, di attribuzione delle ore da parte del dirigente scolastico.<\/p>\n<p>30.6. Poich\u00e9 nessuna disposizione ha attribuito agli Uffici scolastici il potere di sottoporre a un riesame di merito quanto proposto dal G.L.O.H., l\u2019art. 4. del D.P.C.M. n. 185 del 2006, che definisce \u00abautorizzazione\u00bb l\u2019atto del dirigente preposto dell\u2019Ufficio scolastico regionale, va allora interpretato nel senso di prevedere un atto meramente ricognitivo, il quale constata che sussistono i relativi presupposti di spesa, senza poterli modificare, e giustifica l\u2019impegno e il pagamento delle relative somme.<\/p>\n<ol start=\"31\">\n<li>Per le ragioni che precedono, ad avviso della Sezione, il procedimento si articola nel modo seguente:<\/li>\n<li>a) il G.L.O.H. elabora i P.E.I. all\u2019interno dei singoli Istituti scolastici, al termine delle fasi procedimentali previste dall\u2019art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992;<\/li>\n<li>b) il dirigente scolastico trasmette le relative risultanze agli Uffici scolastici;<\/li>\n<li>c) gli Uffici scolastici, a seguito dell\u2019acquisizione dei dati, devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle \u00abproposte\u00bb, salva la possibilit\u00e0 di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi (\u00e8 questo il caso, ad esempio, di errori materiali, ovvero del fatto che singoli alunni non siano pi\u00f9 iscritti presso un dato istituto, perch\u00e9 trasferitisi altrove);<\/li>\n<li>d) il dirigente scolastico \u2013 tranne i casi in cui prenda atto della correzione di errori materiali o delle circostanze ostative, specificamente e motivatamente individuate dagli Uffici scolastici \u2013 deve attribuire a ciascun alunno disabile un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della singola proposta del G.L.O.H, dalla quale non si pu\u00f2 discostare;<\/li>\n<li>e) pertanto, i procedimenti riguardanti gli alunni disabili si devono concludere con gli atti del dirigente scolastico di attribuzione delle ore di sostegno, in conformit\u00e0 alle risultanze del G.L.O.H.\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><span style=\"color: #000000;\"><\/span><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p class=\"has-text-color has-background has-very-light-gray-color wp-block-paragraph\" style=\"background-color: #086c9f;\"><strong>Telefono D\n<\/strong>AIPD Nazionale\nVia Fasana, 1\/b\n00195 Roma\nE-mail: <a href=\"mailto:scuola@aipd.it\">telefonod@aipd.it<\/a>\n<strong>Cell. diretto e Whatsapp: 333\/1826708<\/strong>\nTel. segreteria AIPD: <strong>351\/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza)<\/strong> &#8211; 06\/3723909 &#8211; 06\/3789.7596-9230-9306<\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n<\/div><div class=\"fusion-clearfix\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":13,"featured_media":0,"template":"","tipo_scheda":[312],"wf_scheda-scuola_folders":[],"class_list":["post-37477","scheda-scuola","type-scheda-scuola","status-publish","hentry","tipo_scheda-scuola_-assistenti-per-autonomia-e-comunicazione"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>719. 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