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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 62 del 13 marzo, il decreto legge 13 marzo 2021, n° 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Le disposizioni sono in vigore dallo stesso giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e lo resteranno per i successivi 60 giorni, entro i quali il decreto dovrà essere convertito, eventualmente con modificazioni, in legge, pena la sua decadenza a partire da quella data.

In particolare l‘art. 2 “Congedi per genitori e bonus baby-sitting” stabilisce il diritto del lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, di lavorare in modalità agile per “un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto” (comma 1).
Per le stesse circostanze è previsto, al comma 2 dell’articolo 2, il diritto all’astensione dal lavoro per quelle situazioni lavorative che non possono essere svolte in modalità agile che riguardano il genitore lavoratore dipendente il cui figlio convivente sia minore di 14 anni e per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità “accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i periodi di astensione, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa indicati nel successivo comma 8 dell’articolo 2, un’indennità pari al 50% della retribuzione, “calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 decreto legislativo n° 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23” (comma 3); in caso di figli di età compresa tra i 14 e i 6 anni il diritto all’astensione dal lavoro permane, senza indennità e contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (comma 5).
Il comma 4 prevede che “Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n° 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio“, possono essere convertiti a domanda nel congedo introdotto dal comma 1 del presente decreto legge.

Il comma 6 affronta la tematica del sostegno ai genitori lavoratori che sono iscritti “alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari“; per chi ha figli conviventi minori di 14 anni è possibile scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 (modalità agile). Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia o in alternativa, direttamente al richiedente, per la “comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi  per la prima infanzia. Il bonus e’ altresi’ riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari“. Questo bonus puo’ essere fruito “solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4“.

Il comma 7 specifica che “Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalita’ agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attivita’ lavorativa o e’ sospeso dal lavoro, l’altro genitore non puo’ fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.”

Il comma 8 indica che a parte il beneficio della modalità di lavoro agile, tutti gli altri “sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021. Le modalita’ operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del  lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande“.

Per charimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il Telefono D inviando una email a telefonod@aipd.it