Scheda pubblicata il 11/05/2009 e aggiornata il 14/06/2019

 


Le scuole private “paritarie” sono obbligate ad accettare l’iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta (Legge n. 62/00 e D.M. n. 83 del 10/10/2008). Le scuole che hanno deciso di fruire della legge sulla parità devono garantire: – diritto allo studio: la domanda d’iscrizione, anche di un alunno disabile, deve essere accolta; – eliminazione delle barriere architettoniche; – personale ausiliario per l’assistenza igienica e l’igiene personale degli alunni con disabilità. Gli Assistenti per l’autonomia e la comunicazione ed il Trasporto scolastico debbono essere forniti dai Comuni per le scuole dell’infanzia e del Primo Ciclo e dalle Regioni, o altro ente locale da queste designato, per le scuole del Secondo Ciclo sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio. Per l’insegnante per le attività di sostegno occorre invece distinguere: Scuola dell’infanziaviene erogato un piccolo contributo onnicomprensivo annuale per alunno con disabilità a richiesta della scuola all’ufficio competente del USP o della Direzione Scolastica Regionale (D.M. 21/05/07 art. 8 e DDG per lo studente n° 59/07 art. 4). Per l’a.s. 2007-08 il Ministero ha stanziato un finanziamento di 5 milioni di Euro per l’integrazione nelle scuole dell’infanzia che ripartito tra i circa 5500 alunni con disabilità che la frequentano equivale ad un contributo annuo di circa 900 Euro per alunno. Scuola Primaria: tali scuole si distinguono in scuole paritarie e scuole paritarie “parificate. 1. Le scuole paritarie parificate stipulano una convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale sulla base del D.P.R. n° 23 del 9 gennaio 2008 e del D.M. n° 84/08, in forza della quale l’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a fornire un contributo per il pagamento dei docenti, ivi compreso quello per le attività di sostegno, purché vi sia la documentazione (certificazione e diagnosi funzionale) relativa agli alunni con disabilità iscritti. In tal senso si è espressa di recente anche l’ordinanza n° 47/17 del TAR Umbria. NOVITÀ per a.s. 2008/2009: il D.M. n° 34 del 18 marzo 2009 all’art. 6 introduce un contributo a favore delle scuole primarie paritarie parificate anche per un “numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni con difficoltà di apprendimento” (quindi non certificati in situazione di handicap in base alla L. n° 104/92) dietro presentazione di un progetto aggiuntivo. 2. Le scuole paritarie non parificate godono solo, dopo domanda documentata, del contributo onnicomprensivo del D.M. 21/05/07 art. 8 e del DDG per lo studente n° 59/07 art. 5 (per la.s. 2007/08 ammonta a circa 2200 Euro). Scuole secondarie di I e II grado: si può chiedere il contributo di cui all’art. 8 del D.M. 21/05/07 e all’art. 5 del DDG per lo studente n° 59/07. Per l’a.s. 2007/08 il Ministero ha stanziato un finanziamento di 5 milioni di euro per l’integrazione nelle scuole primarie non parificate e nelle scuole secondarie che ripartito tra i circa 2200 alunni che frequentano tali ordini di scuole equivalgono ad un contributo annuo di circa 2200 Euro ad alunno. Inoltre il Ministero ha erogato un contributo di 8 milioni di euro per l’adempimento dei due anni di obbligo delle secondarie di secondo grado (vedi scheda n. 247) che va ripartito fra tutti gli alunni che le frequentano, ivi compresi gli alunni con disabilità.   N.B. Per tutti gli ordini di scuola: se si tratta di scuole cattoliche, risulta che molte diocesi hanno costituito un fondo per l’integrazione scolastica ricavato dall’8 per mille al quale i dirigenti scolastici possono chiedere di accedere per pagare in parte le spese dell’insegnante di sostegno. – Costi: i genitori sono tenuti a pagare la retta “normale” prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo dovrebbe essere richiesto per i servizi dovuti per legge a favore degli alunni con disabilità; – Formazione delle classi: le scuole paritarie dovrebbero uniformarsi alla normativa riguardante la scuola pubblica. (Nota Ministeriale. Prot. n. 245 del 20/02/2002, p. C) In base alla Legge Finanziaria per il 2006 (L. n° 266/05) tutti i genitori che iscrivono i figli alla scuola paritaria del Primo e del Secondo Ciclo hanno diritto, previa domanda, ad un contributo economico, purché il reddito familiare non superi i 50.000 Euro.


AGGIORNAMENTI DEL 1/7/2016 1. La legge di riforma della scuola n° 107/15, art. 1 comma 151 ha introdotto una detrazione fiscale dall’ammontare dell’IRPEF da pagare sino ad un massimo di € 400 annui per le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza nelle scuole paritarie per alunni con e senza disabilità. 2. Più di recente la L. n° 89/2016 all’art. 1 quinquies, comma 1 prevede che:

“A decorrere dall’anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa complessiva di 12,2 milioni di euro annui.”



Vedi anche le schede: n° n° 


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112