Scheda pubblicata il 10/12/2006 e aggiornata il 16/06/2015
- entro Luglio precedente l’inizio della frequenza va predisposto un abbozzo di PEI con le richieste da formulare, come espressamente ribadito nell’art. 10 comma 5 l. n° 122/10 (in caso di iscrizione ad un nuovo ordine di scuola deve essere questa a predisporre tale documento e a formulare le richieste di sostegno e AEC);
- quindi a Settembre, prima dell’inizio delle lezioni, tale abbozzo di PEI va riveduto e riadattato dal consiglio di classe (che per le prime classi è composto dai docenti definitivi diversi da quelli che hanno predisposto l’abbozzo di Luglio);
- quindi si apre il periodo di sperimentazione di tale PEI che diviene definitivo verso fine Novembre come stabilito negli art. 3,4 e 5 del DPR del 24/2/94.
Il comma 2 esplicita un passaggio importante, che la primitiva stesura del decreto rendeva confuso e pericoloso. Si precisa che la quantificazione delle ore di sostegno, ma anche di quelle dell’assistenza educativa, sia proposta dal Gruppo di lavoro che predispone il PEI (GLHO), che è composto non solo da tutto il consiglio di classe, ma anche dagli operatori dei servizi socio-sanitari che hanno in carico l’alunno e dalla famiglia. Il testo originario affidava questo compito solo all’istituzione scolastica che, ovviamente, non avrebbe potuto avanzare alcuna proposta seria, senza la presenza e l’eventuale contraddittorio con gli Enti locali. Inoltre, quella formulazione lasciava l’impressione che le uniche risorse umane per l’integrazione fossero costituite dalle ore di sostegno, perpetuando così un’errata delega in un’anacronistica logica isolazionista del mondo della scuola. Tale concetto è ribadito nella l. n° 296/06 che all’art. 1 comma 605 lettera b) stabilisce che le ore di sostegno vanno assegnate sulla base “delle effettive esigenze” nel confronto tra scuola ed ASL. Tali “esigenze” non possono arrivare a pretendere un’assegnazione di ore in deroga sino a coprire tutto l’orario scolastico. Infatti questa interpretazione, pur effettuata da taluni TAR, non tiene conto che il sostegno non è l’unica risorsa per l’inclusione scolastica, ma debbono contribuire principalmente i docenti curricolari, con una formazione iniziale ed obbligatoria in servizio e gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione forniti dagli Enti locali, rispettivamente dai Comuni per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo e dalle Province (o dagli enti cui in loro sostituzione verranno assegnate ai sensi della l. n° 56/14) per le scuole del secondo ciclo; ciò in base alla ripartizione operata dall’art. 139 del decreto legislativo n° 112/98. Il comma 3 prevede opportunamente che gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni sanitarie regionali concludano accordi per coordinare, nella logica della rete dei servizi prevista dalla Legge di riforma dei servizi sociali n° 328/2000, tempi e modi di adempimento dei rispettivi provvedimenti necessari al funzionamento delle classi fin dall’inizio dell’anno scolastico, dotate di tutti quei servizi e risorse personali e materiali che possono garantire una buona qualità dell’integrazione scolastica. E, a tal proposito, il comma 3 prosegue richiamando una norma del decreto già prevista dall’art. 12, comma 6 della Legge-quadro n° 104/92, prevedendo l’effettuazione di «sistematiche verifiche in ordine ai servizi realizzati» (efficienza), e in ordine «all’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap» (efficacia). Sarà quindi necessario individuare degli «indicatori strutturali, di processo e di esito» per poter misurare i livelli di efficienza, di efficacia e quindi di qualità dei singoli interventi e del processo complessivo di integrazione scolastica. Tali verifiche, per gli alunni già certificati in situazione di handicap, saranno effettuate al passaggio da ciascuno dei cicli all’altro, rimodulati dalla L. n. 53/03 di riforma della scuola voluta dal Ministro Moratti. Si aggancia quindi il decreto anche alla nuova Legge di riforma, a cui la stesura originaria del testo non faceva alcun riferimento, non essendo stata essa, allora, ancora approvata. L’art. 4 del decreto ribadisce quanto disposto dall’art. 35, comma 7 della Finanziaria e cioè che le deroghe per il sostegno verranno disposte dal Dirigente scolastico regionale sulla base delle certificazioni attestanti «la particolare gravità» della situazione di handicap. È appena il caso di chiarire che il termine «particolare» è, ad avviso dello scrivente, pleonastico, almeno sotto un profilo tecnico-giuridico. Infatti l’art. 3, comma 3 della L. n° 104/92 definisce il concetto di «handicap in situazione di gravità» e in nessuna norma si rinviene la definizione medico-legale di «particolare gravità». Pertanto, in mancanza di una norma esplicita nessuna ASL potrà ricavare nel concetto medico-legale di «gravità» una sottospecie di «particolare gravità» alla quale limitare la possibilità di accesso alle deroghe, escludendone chi, pur dichiarato «in situazione di gravità», non sia inquadrabile in un’arbitraria catalogazione di «particolare gravità». Il principio dell’ineliminabilità delle deroghe è stato ribadito nella sentenza n. 80/10 della Corte costituzionale e recepito nell’art. 9 comma 15 della l. n° 122/10. L’art. 5 del decreto, pur essendo una norma programmatica, è di notevole importanza per il futuro dell’integrazione scolastica. Infatti esso stabilisce che, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, «sono organicamente ridefinite le procedure finalizzate all’integrazione scolastica». Sarà quella la sede propria per la definizione di «linee-guida» per l’individuazione condivisa di indicatori per misurare la qualità dell’integrazione scolastica, indispensabili per far entrare tale processo nella valutazione complessiva della qualità del servizio d’istruzione. Senza tale valutazione, come è stato ormai osservato da più parti e da molto tempo, la valutazione globale della qualità del servizio d’istruzione viene a mancare di un aspetto trasversale e generalizzato, risultando quindi falsata. Tardando la convocazione di tale Conferenza unificata, il MIUR ha emanato il 4 Agosto 2009 le Linee guida, che sono un importante documento nel quale nella prima parte si percorre la storia della normativa inclusiva evidenziandone le tappe più significative; nella seconda parte si introducono i rapporti interistituzionali con la previsione di gruppi di lavoro regionali, essendosi ormai spostati i poteri decisionali dai provveditorati agli studi provinciali agli Uffici Scolastici Regionali; la terza parte propone una serie di buone prassi concernenti i singoli operatori per l’inclusione, partendo dai dirigenti scolastici e pervenendo ai collaboratori e collaboratrici scolastiche ed alle famiglie.
Per aggiornamento vedi scheda n° 255. L’Intesa Stato-Regioni del 2008 per l’accoglienza scolastica e la presa in carico degli alunni con disabilità
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112