Scheda pubblicata il 03/09/2010 e aggiornata il 31/01/2014


Con la C.M. n° 37/10, che trasmetteva le tabelle sugli organici di diritto, il Ministero dell’Istruzione preannunciava ulteriori chiarimenti circa il ritorno alla possibilità di assegnare ore “aggiuntive” di sostegno (deroghe), ripristinata dalla sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale.
Le precisazioni sono pervenute con la C.M. n° 59/10 concernente l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.
La Circolare inizialmente ribadisce l’obbligo per l’Amministrazione Scolastica di rispettare i tetti di spesa ed i tagli imposti dall’art. 64 della L. n° 133/08, ma anche delle norme sulla sicurezza nelle aule (vedi scheda n° 279).
Passa poi a fornire chiarimenti circa le deroghe ai posti per il sostegno ripristinate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 80/10. E così chiarisce la logica della sentenza:

“La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno, è infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato.”

La Circolare prosegue precisando che nei casi comprovati, ai sensi dell’art. 35 comma 7 della L. n° 289/02, e segnalati, ai sensi dell’art. 9 comma 15 e dell’art. 10 comma 5 del D.L. n° 78/10, dai Gruppi di  lavoro (GLH), composti dai docenti della classe, dalla famiglia e operatori sociali e sanitari che seguono i singoli alunni, i Direttori Scolastici Regionali debbono autorizzare le deroghe.

La Circolare prosegue così:

“Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti Locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuola. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento (DPR n° 81/09). Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

La Circolare prosegue parlando degli organici dei Collaboratori scolastici (ex bidelli) e prevede la possibilità di deroghe eccezionali, come segue:

“Le SS.LL., tuttavia, possono consentire contenute, motivate, deroghe qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, specificatamente in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonchè al fine di garntire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni di servizio, possono valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo. Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico.”

La Circolare si conclude con la previsione di un monitoraggio come segue:

“Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici Scolastici Ragionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all’Osservatorio nazionale.”


OSSERVAZIONI

La Circolare è assai importante e fornisce alcune garanzie agli alunni con disabilità. E’ però opportuno fare alcune precisazioni onde evitare conflitti e contenzioso giurisdizionale:

  1.  A proposito delle “deroghe per il sostegno” la Circolare ripete il termine “particolare gravità”, già introdotto dall’art. 35 comma 7 della L. n° 289/02. E’ in proposito da tenere presente che la normativa vigente non fornisce una interpretazione autentica del termina “particolare”, mentre l’art. 3 comma 3 della L. n° 104/92 invece dà una definizione di “gravità”. Pertanto, in mancanza di una definizione legale, nessun Dirigente Scolastico o Regionale può arbitrariamente decidere se e quando un caso sia di “particolare” gravità.
    Molto più interessante è l’invito ai Direttori Scolastici Regionali nell’autorizzare le deroghe al sostegno di porre “la debita attenzione alla specificità delle minorazioni dei singoli alunni”. L’espressione è riportata dalla motivazione della Sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale; ma deve essere intesa in modo corretto; cioè non nel senso che i Direttori Regionali possano mettersi a decidere quale minorazione sia o meno specifica ai fini della deroga, ma nel senso, indicato dall’art. 10 comma 5 del D.L. n° 78/10 e cioè che, in presenza di deficit intellettivi e/o sensoriali, debba essere sempre concessa la deroga; nel caso di minorazioni esclusivamente fisiche più che di un intervento di sostegno didattico occorra un’assistenza all’autonomia e alla comunicazione che è di competenza degli Enti Locali ai sensi del art. 139 del D.Lvo. n° 112/98.
  2. A proposito del numero delle ore di sostegno in deroga, è da precisare che esso non è necessariamente da considerarsi soddisfatto con 1 ora in più della mezza cattedra di sostegno, nè col massimo della durata dell’intero orario scolastico; ma, come ha precisato la Sentenza del Consiglio di Stato n° 2231/10esso deve soddisfare “le effettive esigenze” dell’alunno secondo la Diagnosi Funzionale ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per lui predisposto dall’apposito Gruppo di lavoro (GLH) sulla base degli accordi tra scuola, ASL ed Enti locali, come stabilito dall’art. 1 comma 605 lett. b) della L. n° 296/06, norma espressamente richiamata dalla Circolare.
  3.  A proposito delle deroghe per i Collaboratori Scolastici, la Circolare completa quanto disposto dalla Nota Ministeriale prot. n° 5706 del 09/06/2010 sull’organico di diritto di questo personale e cioè che le deroghe potessero avvenire solo per compensazioni fra istituti. Certo, ove gli istituti sono riuniti in una rete, questa operazione è automatica; ove non lo sono scatta la nota testè citata; ove queste compensazioni sono impossibili scatta questa Circolare. A proposito degli alunni con disabilità, la loro presenza non è espressamente contemplata nella Circolare, ma ad es. qualora in una scuola ci sia un solo collaboratore scolastico inidoneo per motivi di salute, dovrà scattare l’assegnazione di un’unità in più che la Circolare prevede solo nel caso di due o tre di tali situazioni. Ci si permette di far presente che la deroga dovrebbe scattare pure, per il doveroso rispetto al genere degli alunni a salvaguardia del loro diritto alla riservatezza nell’assistenza igienica, diritto certamente rientrante nell’art. 2 della Costituzione.
  4. A proposito del monitoraggio, sarebbe opportuno che dell’Osservatorio regionale faccia parte anche il referente regionale per l’integrazione scolastica, in modo da verificare o segnalare i casi di non rispetto della normativa in tema di formazione delle classi frequentate da alunni con disabilità ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09, richiamato dalla Circolare e di non rispetto delle Linee-guida sull’integrazione scolastica emanate dal Ministero con la Nota prot. n° 4274 del 04/08/2009. ove ciò non avvenga, sarà opportuno che le Associazioni delle persone con disabilità e loro familiari si tengano in contatto con tali referenti al fine di richiedere informazioni o fornirne, qualora ne siano in possesso, al fine di promuovere ricorsi al TAR.

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