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Scheda pubblicata il 16/09/2008 e aggiornata il 05/02/2014


La Legge n° 133/08 ha convertito in legge il decreto legge n° 112/08 che all’art. 64 detta norme per tagli alla spesa scolastica.

L’art. 64 si compone di 9  commi. A me pare siano particolarmente interessanti i seguenti:

  • Il comma 1 prevede l’aumento del numero di alunni per classe a partire dall’a.s. 2009/10. Ci interessa poiché viene messa in discussione la garanzia del numero massimo fissato dal decreto ministeriale n° 141/99. E’ vero che, dopo vari tira e molla, la norma ha approvato l’inciso che fa salve le esigenze degli alunni con disabilità. Però occorrerà seguire attentamente la nuova formulazione della norma.
  • Il comma 2 prevede la riduzione del numero del personale docente e non docente. La norma ci interessa, poiché potrebbe prevedere la riduzione del numero dei docenti per il sostegno e dei collaboratori scolastici. Per i docenti di sostegno, dobbiamo tener fermo il principio fissato nell’art. 2 commi 413 e 414 della Legge n° 244/07 di un rapporto medio provinciale di uno a due. Per i collaboratori e le collaboratrici scolastiche occorre tener presente il loro obbligo di assistenza igienica e il rispetto del genere degli alunni con disabilità.
  • Il comma 4 prevede l’emanazione di alcuni regolamenti applicativi di tali norme e di decreti secondo i criteri di seguito fissati:
    • Lettera c), ridefinizione della composizione delle classi. Questo aspetto ci interessa per il numero massimo di alunni;
    • Lettera d), ridefinizione degli organici; questo aspetto ci interessa per i docenti di sostegno, tanto più che si prevede la modifica delle norme precedenti.
    • Lettera f), revisione della normativa dei corsi serali per adulti. Tale aspetto ci interessa, poiché è indispensabile fare ribadire la norma della Ordinanza Ministeriale n. 455/97 secondo cui anche in tali corsi è assicurato il sostegno, l’assistenza educativa, il trasporto gratuito, etc.
    • Lettera  f bis), riguarda l’accorpamento delle scuole; questo aspetto ci interessa perché venga assicurato il trasporto gratuito, tanto più che la successiva lettera f ter) prevede interventi dei comuni e delle provincie per alleviare i bisogni degli utenti.
  • Il comma 4 bis merita attenzione, perché con una circonlocuzione assai tecnica, in sostanza stabilisce che l’obbligo scolastico può essere adempiuto, dopo la terza media, anche tramite i corsi di formazione professionale, ritornando così all’obbligo scolastico di fatto a 14 anni.
  • Il comma 4 ter sospende le SSIS, in vista di una nuova normativa. Questo aspetto ci interessa , poiché si tratta della formazione iniziale non solo dei docenti per il sostegno, ma anche di tutti i docenti per i quali occorre prevedere un minimo di formazione obbligatoria sull’integrazione scolastica.
  • Il comma 5 prevede la responsabilità dei Dirigenti ministeriali e scolastici circa il rispetto delle norme in sede applicativa sui tagli di cui sopra. Questo aspetto ci interessa, poiché le associazioni dovranno avere un rapporto dialogico, e se necessario dialettico, circa il rispetto dei livelli essenziali per l’integrazione scolastica e la sua qualità.
  • Il comma 7 prevede la costituzione di un comitato interministeriale tecnico di monitoraggio sul rispetto della normativa citata. Sarebbe necessario un contatto fra Osservatorio ministeriale sull’integrazione scolastica e tale comitato.
  • infine il comma 9 stabilisce che coi risparmi ottenuti si avranno incrementi economici per il personale della scuola. Se ciò dovesse avvenire con una riduzione della qualità dell’integrazione scolastica, ci vedrebbe in posizione conflittuale.

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