Scheda pubblicata il 9/12/2013 e aggiornata il 27/03/2014

 


Si legge su un comunicato stampa del SUB del 3/8/2013 che il Tribunale del Lavoro di Napoli con Sentenza n° 15091 dell’11/07/2013 ha annullato una sanzione disciplinare comminata ad un’insegnante per il sostegno perchè non avrebbe immediatamente soccorso un alunno della sua classe che si era lievemente fatto male durante la sua ora di servizio. Dal comunicato stampa si evince che durante quell’ora la docente per il sostegno era stata mandata, senza ordine di servizio scritto, in un altra classe a suplire un collega assente, dopo aver firmato la sua presenza nella classe di titolarità ed avendo dovuto firmare anche sul registro della classe dove svolgeva supplenza. Questa circostanza non è stata evidenziata nella sentenza, mentre sembra di notevole rilievo.


OSSERVAZIONI Infatti da più parti si è lamentata la prassi illegittima dei Dirigenti Scolastici di mandare docenti per il sostegno a supplire colleghi curricolari assenti in altre classi, abbandonando così l’alunno assegnato. Questa prassi è stata pure condannata dal MIUR con le Linee-guida del 4 agosto 2009 parte III, oltre che da circolari di USR e del MIUR (vedi la scheda n° 287. Linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e le altre citate in calce). Onde evitare il ripetersi di tali episodi ed a garanzia della responsabilità dei docenti per il sostegno, si suggerisce che, qualora un Dirigente Scolastico invii un docente per il sostegno in altra classe a svolgere supplenze, il docente stesso debba pretendere un ordine di servizio scritto. Ciò sia per dimostrare di non essersi arbitrariamente spostato dal posto di lavoro, sia per poter dimostrare l’illegittimità del provvedimento. Quanto alla responsabilità, qualora un alunno della classe di titolarità subisca un infortunio durante l’ora in cui il docente è stato mandato a supplire in altra classe, se manca l’ordine di servizio scritto, il docente formalmente risulta presente nella classe di titolarità e quindi risponde contrattualmente per i danni subiti dall’alunno per responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati da un alunno ad altro alunno (art. 2048 del Codice Civile). Pertanto, qualora il Dirigente Scolastico, o chi lo rappresenta, non voglia sottoscrivere l’ordine di servizio, il docente di sostegno può legittimamente rifiutarsi di eseguire l’ordine poichè esso, oltre che illegittimo, è anche lesivo della sua responsabilità personale. Se invece il docente riceve l’ordine di servizio scritto dal Dirigente, che, come detto, è illegittimo, dopo averlo eseguito prestando la supplenza, può sempre contestarlo sia a livello sindacale che a livello giurisdizionale. Ovviamente, in presenza ed in esecuzione di un ordine di servizio scritto, il docente per il sostegno non è responsabile di eventuali danni prodottisi nella sua classe di titolarità, mentre lo è per quelli che si verificassero nella classe ove presta supplenza.


Vedi anche le schede: n° 272. Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell’08/01/09) n° 314. Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze (Nota 9839/10) n° 340. Ribadito il divieto di utilizzazione dei docenti per il sostegno in supplenze a colleghi curricolari assenti (Nota USP Bari 76/11) n° 421. Pagamento supplenze brevi (Nota 8110/12)


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112