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Scheda pubblicata il 21/03/2025

 


L’articolo 8 del decreto legge n. 71 del 2024, convertito dalla legge n. 126 del 2024, prevedeva la possibilità di proroga di un anno delle supplenze dei docenti di sostegno. Le modalità di attuazione erano rimesse all’emanazione di un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito. Il decreto è stato emanato in data 26 febbraio 2025 con il n. 32.

Esso dispone che, su richiesta della famiglia, il dirigente scolastico possa confermare su posto di sostegno il docente supplente attualmente in servizio purché si verifichino le condizioni indicate (v. art. 3, comma 1, del decreto), le quali indicano come destinatari:

  1. Docenti in possesso del titolo di specializzazione;
  2. Docenti sprovvisti del titolo di specializzazione ma inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per lo stesso grado di istruzione;
  3. Docenti sprovvisti del titolo di specializzazione, e inseriti su grado diverso da quello del posto da ricoprire.

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta della famiglia entro il 31 maggio, deve:

  • Verificare se sono disponibili nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze docenti specializzati che impediscano la rinomina del supplente in forza dell’articolo 14 comma 6 della legge 104/1992, che espressamente recita: “L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione e’ consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati“;
  • Verificare se il docente di cui si chiede la conferma ha diritto alla nomina su quel territorio. In particolare, può essere richiesta la conferma di docenti (di cui ai punti a, b e c sopra) in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza MIM 88/2024, e cioè:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, rese tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. Ciò al fine di verificare che l’eventuale proroga non violi i diritti prioritari di altri docenti. Quindi, deve:

  • Sentire il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione o GLO;
  • Chiedere il consenso al docente interessato;
  • Comunicare entro il 15 giugno all’Ufficio scolastico regionale, al docente interessato e alla famiglia l’esito della verifica.

L’ufficio scolastico regionale deve far pervenire alla scuola interessata la conferma della proroga, con l’indisponibilità del posto per altre supplenze, entro il 31 agosto.

La norma ha carattere eccezionale e si applica solo ai docenti in servizio su sostegno per l’anno scolastico 2024/2025, prorogati per l’anno scolastico 2025/2026. Per la stessa ragione non è applicabile in casi simili per analogia, dato l’espresso divieto dell’articolo 14 delle disposizioni premesse al Codice Civile.

Sono numerose le condizioni che debbono verificarsi prima che il posto venga dichiarato indisponibile per altre supplenze: la norma è frutto di una attenta e delicata procedura amministrativa, con la quale, nel rispettare il diritto alla continuità didattica, viene rispettato anche il diritto al posto di tutti i docenti aspiranti a supplenza in quel determinato territorio. I docenti aspiranti a supplenza perdono solo il diritto per un anno a ricoprire la sede prorogata. Occorre però ribadire che la norma riveste il carattere dell’eccezionalità.

Il diritto alla continuità didattica vi deve essere anche per i docenti di sostegno a tempo indeterminato, allo stato inesistente; difatti la normativa prevede solo l’obbligo di tali docenti di permanere dopo l’immissione in ruolo per cinque anni sulla cattedra di sostegno, ma non necessariamente per tutti e cinque gli anni sullo stesso posto. Proprio per ottenere tale continuità didattica, è in itinere una proposta di legge, sostenuta dal mondo associativo, che garantisce ciò attraverso la richiesta di istituzione di una apposita cattedra di sostegno.

Per tutti i motivi esposti non mi sento, questa volta, di condividere le posizioni critiche dell’ANIEF, che invece ho sempre apprezzato e alla quale ho indirizzato docenti con problemi. Infatti l’ANIEF insiste a ripetere, come tanti altri, che è la famiglia a scegliere il supplente. In realtà, come sostengo sopra, la famiglia si limita a chiedere: sarà il dirigente scolastico a decidere, dopo aver verificato che siano presenti tutte le condizioni formali indicate nel DM n. 32/25; però egli deve pure sentire il GLO e, mentre la verifica delle precedenti condizioni gli impone di richiedere la nomina del docente nominato l’anno precedente, in presenza di un parere negativo del GLO, anche se non previsto nel DM come vincolante, egli potrebbe rigettare la richiesta, ovviamente dandone le motivazioni.

Personalmente sono convinto che la previsione normativa della richiesta della famiglia sia pienamente legittima ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo secondo la quale un procedimento può avere come atto introduttivo la richiesta di un privato. Sarà poi l’autorità amministrativa a decidere se accogliere o meno tale richiesta

Pertanto perché l’ANIEF ritiene che con questa norma sia calpestato pure il “merito” dei docenti? Se non vi fosse la rinomina del docente, si scorrerebbero le graduatorie e se ad esempio si fosse in presenza di quella degli aspiranti privi di specializzazione, mi chiedo cosa avrebbe di più del docente rinominato un nuovo docente che non conosce l’alunno, mentre il rinominato lo conosce e didatticamente ha “instaurato un valido rapporto educativo con lui”. Questa espressione  è contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 245 del 2001 con la quale il supremo Collegio ha deciso che i genitori possano “rinunciare” ad un docente di sostegno quando non si sia riusciti a instaurare quel “valido rapporto educativo”, indipendentemente da cause addebitabili al docente; e, scavalcando le graduatorie, addirittura ha deciso che si possa nominare un esperto, segnalato dalla famiglia, non presente nelle graduatorie.


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