Scheda pubblicata il 12/05/2025 

 


Il TAR Campania, con la sentenza n. 1229 del 12 Febbraio 2025, ha assegnato il sostegno per l’intero orario settimanale delle lezioni ad uno studente con disabilità al quale la scuola, senza predisporre il PEI, aveva assegnato 18 ore di sostegno, corrispondenti all’orario di un’intera cattedra di sostegno.

La famiglia dello studente aveva impugnato l’assegnazione delle 18 ore ritenendole insufficienti, data la valutazione di disabilità con diritto a sostegni intensivi (prima “handicap con connotazione di gravità”) di cui all’art. 3 comma 3 L. n. 104/92, certificata al ragazzo.

Il Giudice ha prima superato le eccezioni di difetto di giurisdizione del TAR, riportandosi ad una consolidata Giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale se il numero delle ore di sostegno non è stato preventivamente indicato nel PEI, l’Amministrazione ha ancora il potere discrezionale di decidere se e quante ore assegnare e pertanto in questa situazione la competenza a giudicare spetta al TAR, poiché si controverte in materia di “interessi legittimi”. Cosa diversa è invece quando il numero di ore di sostegno è già indicato nel PEI in sede di GLO; in tal caso si è in presenza di un diritto soggettivo pieno, costituzionalmente garantito e pertanto le relative controversie sono devolute al Tribunale civile.

Il Giudice ha poi affrontato la decisione di merito accogliendo il ricorso, poiché l’assegnazione delle 18 ore di sostegno, effettuata unilateralmente dalla scuola nel Dicembre 2024, non era stata preceduta dalla formulazione di una tale richiesta nel PEI in sede di formulazione del GLO, che doveva essere al più tardi formulato entro il 31 Ottobre 2024, come previsto dal Dlgs. n. 66/2017, integrato dal Dlgs n. 96/2019.

Quindi il Giudice ha effettuato un’ampia ricostruzione sistematica della normativa successiva alla n. 104/92, che ne ha modificato alcuni articoli tra cui proprio l’art 3 citato.

Il giudice fa presente che a seguito del Dlgs n. 62/2024, ormai è cambiato il concetto sia di disabilità, sia di “gravità”, che la procedura amministrativa che produce come atto finale il PEI. Infatti ormai, il Dlgs n. 62/24 ha sostituito i concetti di “disabilità lieve” (art 3 comma 1 L. n. 104/92) e “disabilità grave (”art 3, comma 3, L. n. 104/92) con quelli di “bisogno di sostegni lieve e medio, per la “disabilità lieve” ed “elevato, molto elevato ed intensivo”, per quello di “disabilità grave” di cui al citato comma 3. Nel caso di specie egli ravvisa la situazione di “bisogno di sostegno intensivo” e quindi assegna un numero di ore pari a tutto il numero di ore di lezioni settimanali, ritenendolo l’unico mezzo per contrastare le “barriere “che si opponevano all’inclusione scolastica dello studente.

Inoltre, stabilisce che la decisione dell’aumento del numero delle ore venga eseguita entro 15 giorni, dato l’avanzato stato dell’anno scolastico e nomina un “commissario ad acta”, in caso di ritardo nell’esecuzione della decisione da parte dell’Amministrazione scolastica, rappresentata sia dalla scuola che dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Condanna infine l’amministrazione alla rifusione delle spese, secondo la “regola della soccombenza”.

 

OSSERVAZIONI

La decisione è assai interessante, perché è una delle prime che applica la normativa successiva alla L. n. 104/92, effettuandone una ricostruzione sistematica. Infatti sino ad oggi, molte norme del Dlgs n. 66/17 vigente sono ritenute inapplicabili poiché prive di regolamenti applicativi: così è accaduto ad es. per l’art 14 sulla continuità didattica, per la cui applicazione, sia pur limitata ai supplenti di sostegno, ha avuto necessità dell’approvazione dell’art 8 del DL n. 71/2024, convertito dalla L. n. 126/24, ma il cui DM  n.32/25 che ne è la norma amministrativa applicativa, è stato impugnato dalla CGIL-Scuola, dalla UIL-Scuola e dai COBAS.

Il giudice ha invece ritenuto immediatamente applicabili sia le norme relative al nuovo “profilo di funzionamento” (art 5 Dlgs n.66/17), sia quelle sulla obbligatorietà di indicazione nel PEI delle risorse richieste (art 7).

Ha inoltre applicato l’art 3 del Dlgs n. 62/24 sulle nuove definizioni, sia di disabilità (recepita dall’art 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con L.n. 18/2009, che di “gravità” (e forse è la prima volta che accade).

Del nuovo concetto di “gravità” si è già detto; del nuovo concetto di “disabilità”, essa non è più vista come una caratteristica della persona, ma la conseguenza di mancate risposte adeguate ai bisogni derivanti dalla minorazione, da parte del contesto istituzionale e sociale.

Lascia invece perplessi l’assegnazione di un numero di ore di sostegno pari al numero di ore di lezioni settimanali; infatti, il giudice non ha tenuto conto delle tabelle C e C1 allegate al DI n. 182/2020 sui nuovi modelli di PEI che, anche nel caso di necessità di sostegno elevato, prevede un numero massimo di ore pari ad una cattedra.

Non ha tenuto neppure conto del concetto di “inclusione scolastica“ maturato nella dottrina pedagogica e conseguentemente in quella giuridica, secondo il quale non è solo il numero di ore di sostegno a dover garantire la qualità inclusiva di una scuola, ma tutta la comunità scolastica – docenti disciplinari della classe in primis – nonché tutti i servizi territoriali, riorganizzati in progetto inclusivo. Quanto deciso dal TAR facilita la deprecata deriva della delega del progetto inclusivo al solo docente di sostegno, mentre l’inclusione è frutto di un processo collettivo.

Non per nulla la nuova denominazione ha sostituito i termini di “handicap e handicap grave” parla di “sostegni” e non di solo “sostegno didattico”.

Questa applicazione dell’art 3 del Dlgs n. 62/24 fuga ogni eventuale dubbio sull’immediata applicazione delle norme di tale decreto (la cui piena entrata in vigore è stata ulteriormente rinviata al 1° Gennaio 2027), al fine di consentirne una migliore preparazione organizzativa. Il rinvio, cioè, riguarda solo gli aspetti strettamente procedurali dell’attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato, mentre tutte le altre norme, come dimostra questa sentenza, sono immediatamente entrate in vigore.

Come spesso è accaduto nella storia del Diritto, la Magistratura (e questa sentenza ne è la riprova) colma i vuoti lasciati aperti dalle Amministrazioni o ne precisa e chiarisce i contenuti.


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112