Print Friendly, PDF & Email

Scheda pubblicata il 26/09/2025

 


Molte famiglie, costrette a sobbarcarsi  gravi spese per proporre ricorsi ai tribunali civili o amministrativi a causa del mancato rispetto del diritto allo studio dei propri figli, lamentano il fatto che abbastanza spesso accade che le amministrazioni soccombenti non rispettino le sentenze, siano tali amministrazioni, quella scolastica per il sostegno o la mancata assegnazione di un collaboratore scolastico per la cura dell’igiene personale, o gli enti locali per la nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione o l’abbattimento di barriere architettoniche e sensopercettive o per il mancato trasporto gratuito da casa a scuola.

Tali inadempienze possono scoraggiare altre famiglie che intenderebbero proporre ricorsi, poiché oltre al danno subito, avrebbero anche la beffa dell’inutilità delle spese affrontate e delle speranze riposte nei ricorsi giurisdizionali.

Al fine di evitare il diffondersi di questa disillusione e sfiducia, mi permetto di far presente che il codice di procedura amministrativa, approvato con D.Lgs. 104/2010, all’art. 112 offre alle famiglie che hanno ottenuto una sentenza immediatamente esecutiva un rimedio molto valido.

L’art. 112 citato riguarda il “giudizio di ottemperanza” delle decisioni, sia dei tribunali civili, come quelle in materia di discriminazione, sia dei tribunali amministrativi, come quelle per violazione di legge, che siano immediatamente esecutive, come quelle pronunciate in via d’urgenza in tutti i casi in cui le famiglie chiedono l’immediata nomina di un docente di sostegno o di un assistente per l’autonomia e la comunicazione, per un certo numero di ore indicato nel PEI.

Tale importantissimo articolo, al comma 5 prevede che appena si nota un ritardo, anche breve, nell’attuazione della sentenza, si possa ricorrere al giudice amministrativo che ha emesso la sentenza in via d’urgenza o al Tar della circoscrizione ove si trova il tribunale civile che ha emesso il provvedimento per discriminazione, come nel caso del Tribunale di Vallo della Lucania, perché chieda chiarimenti all’Amministrazione inadempiente.

E questo è un procedimento più rapido ma che non produce l’effetto di ottenere le ore assegnate e richieste. Invece, col procedimento di ottemperanza si ottiene una immediata decisione del Tar che nomina un commissario ad acta, cioè un funzionario amministrativo giudiziario che si sostituisce all’Amministrazione inadempiente e procede, come nel nostro caso, alla nomina del docente di sostegno per il numero di ore stabilito secondo le graduatorie, e alla condanna dell’Amministrazione inadempiente al risarcimento dei danni, che nel caso di discriminazione ai sensi della Legge 67/2006 possono riguardare anche i danni non patrimoniali. Pertanto, questo strumento legale è un mezzo che le famiglie, tramite i loro avvocati, possono utilizzare per vedere in breve tempo realizzato il diritto allo studio dei loro figlioli.

E’ da augurarsi che le amministrazioni soccombenti nei giudizi in via d’urgenza vogliano immediatamente dare esecuzione alle sentenze che riconoscono i diritti lesi dei nostri studenti con disabilità. Comunque, le famiglie sappiano che, anche in caso di ulteriori ritardi nell’adempimento delle sentenze di condanna, esse hanno a disposizione uno strumento che impedisce il vanificarsi delle loro aspettative.

Salvatore Nocera, Presidente Comitato dei Garanti della FISH


Telefono D AIPD Nazionale Via Fasana, 1/b 00195 Roma E-mail: telefonod@aipd.it Cell. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Tel. segreteria AIPD: 351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza) – 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306