Si riporta il testo dell’articolo pubblicato sul portale Superando, a firma di Salvatore Nocera, già apparso in «La Tecnica della Scuola» e ripreso con alcune modifiche e integrazioni e diverso titolo
«Per noi persone con disabilità – scrive Salvatore Nocera – la Magistratura è stata storicamente uno dei tre poteri dello Stato che più di tutti ci ha aiutato nella conquista e nel consolidamento dei nostri diritti, sanciti dal Parlamento, e che anzi talora ha stimolato l’approvazione di norme con delle proprie Sentenze anticipatrici delle stesse»
La campagna referendaria sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri era partita in termini molto corretti e civili e, soprattutto, con argomentazioni esclusivamente giuridiche. Purtroppo, a mano a mano si è perduto questo spirito di correttezza di lotta politica e si è passati a contrapporre i passaggi di personalità dall’uno all’altro campo; così ad esempio si è molto enfatizzata la dichiarazione di voto a favore del “Sì” dell’ex magistrato Di Pietro, passato dall’ambiente della Magistratura allo schieramento in cui la Magistratura cominciava ad essere denigrata. Così pure si è evidenziato il fatto che l’avvocato Coppi, famoso difensore a suo tempo di Silvio Berlusconi, che voleva la separazione delle carriere, sia passato nel campo del “No”, dichiarandosi difensore dell’attuale assetto della Magistratura.
Infine, nell’ultimo mese si è pervenuti a forme di denigrazione della Magistratura che veramente un Paese civile dovrebbe avere gli anticorpi per evitare, pur ammettendosi legittimamente corrette critiche e dissensi, come di solito avviene all’interno di convegni o di pubblicazioni in cui la civiltà, grazie a Dio, è rispettata. E d’altra parte, negli ultimi dieci giorni l’altra scomposta tifoseria non ha avuto ritegno ad oltraggiare altre Istituzioni.
Di fronte a questo vero e proprio imbastardimento della lotta politica, io che sono persona con minorazione della vista mi permetto di fare osservare che per noi persone con disabilità la Magistratura è stata storicamente uno dei tre poteri dello Stato che più di tutti ci ha aiutato nella conquista e nel consolidamento dei nostri diritti, sanciti dal Parlamento, e che anzi talora ha stimolato l’approvazione di norme con delle proprie Sentenze anticipatrici delle stesse.
Desidero dare alcuni esempi, a cominciare dalla famosa Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 che ha sancito per la prima volta in modo definitivo l’esistenza del diritto costituzionalmente garantito alla frequenza di tutti i gradi di scuola, compreso finalmente anche quello delle scuole superiori. Anzi, sono stati i princìpi formulati in quella Sentenza che hanno creato il terreno favorevole all’approvazione della Legge Quadro 104/92, in cui è stato normato in modo ampio il diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità.
A proposito di tale diritto, ancora la Corte Costituzionale, con la Sentenza 80/10, ha ulteriormente precisato il diritto ad avere l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione da parte degli Enti Locali, che non può essere negata con la motivazione della mancanza di disponibilità di bilancio.
E successivamente, nel 2016, è stata ancora la Consulta a dichiarare il diritto costituzionalmente garantito degli alunni/alunne con disabilità al trasporto gratuito a scuola, sempre da parte degli Enti Locali, che anch’esso non può essere negato per motivi di bilancio.
Passando al Consiglio di Stato, la Sentenza 2023/17 ha confermato un precedente pronunciamento del TAR Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale) che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione, per avere ridotto il numero di ore di sostegno richiesto nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), affermando il principio secondo cui quel numero di ore indicato nel PEI non può essere ridotto da nessuno, neppure dall’Amministrazione Scolastica, poiché i membri del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione, che formula detto Piano, è composto da persone che, come i familiari, i docenti e i professionisti sociali e sanitari, sono quella che possono conoscere meglio i problemi, e quindi i bisogni educativi, degli alunni/alunne con disabilità.
Riguardo poi alla Corte dei Conti, la Sentenza 59/04 è esemplare perché questo organo di giustizia contabile – che ha il potere di condannare per danno erariale i pubblici funzionari che sperperano soldi pubblici – ha riformato la condanna in primo grado per danno erariale nei confronti di un dirigente scolastico, il quale aveva nominato un supplente per l’assenza di un insegnante senza attendere gli undici giorni previsti dall’articolo 21, comma 14 dell’Ordinanza Ministeriale 371/94. Ciò dopo avere constatato l’assenza di docenti a disposizione e quindi garantendo la continuità didattica degli alunni con e senza disabilità.
Quelli che ho citato sono solo alcuni dei numerosi pronunciamenti delle giurisdizioni superiori, ma passando a quelle dei giudici civili e amministrativi, il numero delle Sentenze diventa davvero copioso. Così, come ultimo dato disponibile, nel 2024 i tribunali italiani complessivamente avevano pronunciato circa 400 Sentenze sui diritti allo studio degli alunni/alunne con disabilità. Un dato, questo, segnalato dall’Ossevatorio Giuridico Permanente Human Hall dell’Università di Milano, in àmbito di diritti delle persone con disabilità, a cura di Giuseppe Arconzo, in collaborazione con il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della Federazione LEDHA (siamo in attesa dei dati relativi al 2025).
In presenza dunque di questi dati inconfutabili decisamente favorevoli a garantire una migliore qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, io che mi occupo da almeno cinquant’anni di questi problemi non posso assolutamente accettare la denigrazione della Magistratura, che purtroppo si farà ancora più intensa in questi giorni che precedono il voto, e con tutta serenità darò la mia fiducia confermando la mia stima nella Magistratura stessa e nella sua attuale regolamentazione costituzionale, rifiutando le modifiche proposte dalla Legge Costituzionale sottoposta a referendum.