Scheda pubblicata il 24/04/2026 


Premessa

Da tempo le famiglie di alunni, con o senza disabilità, segnalano la necessità di garantire la somministrazione di farmaci in orario scolastico, quale condizione indispensabile per rendere effettivo il diritto allo studio insieme alla tutela della salute.
      Sul tema, il quadro normativo nazionale si è progressivamente chiarito, a partire dalla Nota interministeriale MIUR–Ministero della Salute n. 2312 del 25 novembre 2005, fino alla Circolare MIUR n. 321 del 10 gennaio 2017, che ne ha ripreso i principi, traducendoli in una procedura operativa strutturata e corredata da specifica modulistica.

La presente scheda aggiorna e supera la precedente scheda n. 198, mantenendone il taglio giuridico‑informativo e rivolgendosi a familiari, docenti, dirigenti scolastici e personale scolastico, con l’obiettivo di chiarire competenze, responsabilità e strumenti disponibili.

– Il quadro normativo di riferimento

La Circolare MIUR n. 321/2017:

  • conferma integralmente l’impianto della Nota 2312/2005;
  • ribadisce che la somministrazione di farmaci a scuola è finalizzata a garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli alunni;
  • chiarisce che tale attività è possibile solo quando non richiede cognizioni sanitarie specialistiche né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto;
  • introduce una procedura dettagliata e modulistica standardizzata.

Restano fermi i principi già affermati dalla giurisprudenza amministrativa (tra cui TAR Sardegna n. 1028/2011), secondo cui l’istituzione scolastica è tenuta ad attivare tutte le procedure previste affinché la frequenza scolastica non sia pregiudicata. Quali farmaci possono essere somministrati a scuola La circolare distingue tra:

  • farmaci salvavita, necessari in situazioni di emergenza o per prevenire gravi rischi per la salute;
  • farmaci indispensabili, necessari per il regolare svolgimento della giornata scolastica e non rinviabili ad altri momenti.

La somministrazione è ammessa solo in caso di assoluta necessità in orario scolastico e deve avvenire esclusivamente secondo quanto indicato dal medico nel Piano Terapeutico.

– La certificazione medica e il Piano Terapeutico

La procedura si fonda su una certificazione medica dettagliata, redatta secondo il modello ministeriale, che deve:

  • attestare lo stato di malattia dell’alunno;
  • dichiarare l’assoluta necessità della somministrazione in orario scolastico;
  • specificare espressamente che la somministrazione non richiede competenze sanitarie né discrezionalità tecnica da parte dell’adulto;
  • essere corredata da un Piano Terapeutico che definisca in modo puntuale:
    • il farmaco da somministrare;
    • orari e dosi;
    • modalità di somministrazione e di conservazione;
    • durata della terapia;
    • eventuale somministrazione “al bisogno”;
    • possibilità o meno di auto‑somministrazione;
    • eventuale necessità di formazione specifica del personale scolastico.

Un Piano Terapeutico chiaro e completo costituisce una garanzia per la scuola e una condizione essenziale per l’attivazione della procedura.

– Il ruolo della famiglia L’attivazione della procedura avviene tramite una richiesta formale della famiglia, che:

  • dà avvio al percorso organizzativo;
  • collega esplicitamente la richiesta al Piano Terapeutico;
  • chiarisce che il personale scolastico non svolge funzioni sanitarie;
  • impegna la famiglia a:
    • fornire il farmaco;
    • verificarne la scadenza;
    • comunicare tempestivamente ogni variazione della terapia;
    • rinnovare annualmente la documentazione.

La procedura si fonda su una logica di corresponsabilità tra famiglia, scuola e servizio sanitario.

– Il Dirigente scolastico e l’organizzazione del servizio

Ricevuta la richiesta completa, il Dirigente scolastico:

  • verifica la fattibilità organizzativa (locali e attrezzature idonee);
  • individua il personale volontariamente disponibile;
  • attiva, se necessario, la formazione tramite l’ASL;
  • convoca la famiglia;
  • coordina la redazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP).

Il Dirigente è responsabile dell’organizzazione del servizio, non della decisione clinica.

– Il Piano di Intervento Personalizzato (PIP)

Il PIP è l’atto centrale di raccordo tra scuola, ASL e famiglia. È redatto dal Dirigente scolastico e dall’Azienda USL e:

  • recepisce il Piano Terapeutico;
  • individua il personale incaricato;
  • definisce le modalità operative;
  • garantisce la tutela della privacy dell’alunno;
  • formalizza la distribuzione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti.

La somministrazione dei farmaci non può basarsi su accordi informali: il PIP costituisce la garanzia procedurale per tutte le parti.

– La formazione del personale e il ruolo dell’ASL

Quando il Piano Terapeutico lo richiede, la scuola deve attivare formalmente l’ASL per la formazione del personale individuato. La formazione:

  • è a carico del servizio sanitario;
  • non è improvvisata né lasciata all’iniziativa individuale;
  • consente al personale scolastico di operare in sicurezza.

Si rafforza così il principio della presa in carico interistituzionale. Consegna e conservazione del farmaco La consegna del farmaco alla scuola è documentata tramite apposito verbale di consegna, che ha funzione di tracciabilità e tutela reciproca e non comporta assunzione di responsabilità clinica da parte della scuola. Auto‑somministrazione L’auto‑somministrazione è ammessa solo se:

  • prevista dal medico;
  • autorizzata dalla famiglia;
  • concordata con l’ASL;
  • specificata nel Piano Terapeutico e nel PIP.

Non è una scelta automatica né discrezionale della scuola. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione La somministrazione del farmaco deve essere garantita anche durante uscite, visite e viaggi d’istruzione, secondo modalità organizzative concordate preventivamente con la famiglia e con il Dirigente scolastico. In caso di non disponibilità del personale Qualora non siano presenti le condizioni per l’attuazione della procedura (assenza di personale disponibile, locali non idonei, necessità di competenze sanitarie), il Dirigente scolastico deve:

  • attivare accordi con ASL, Comune o altri soggetti istituzionali;
  • darne comunicazione formale e motivata alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno.

– Gestione delle emergenze

Resta fermo l’obbligo di ricorso al Servizio Sanitario di emergenza (118) in tutte le situazioni in cui si manifestino condizioni gravi o urgenti.

– Conclusioni 

La Circolare MIUR n. 321/2017 segna il passaggio da principi generali a procedure formalizzate, rafforzando la tutela del diritto allo studio degli alunni che necessitano di farmaci in orario scolastico. La corretta applicazione degli strumenti previsti consente di superare soluzioni precarie e di garantire chiarezza di ruoli, sicurezza e corresponsabilità. La presente scheda sostituisce e aggiorna la precedente scheda n. 198, che resta come riferimento storico‑interpretativo.

 


Salvatore Nocera, Andrea Sinno, Enrico Palladino – Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112