Scheda pubblicata il 10/09/2026

Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 è utile richiamare alcune importanti disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità. La legge definisce uno specifico livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia, ne individua le componenti fondamentali e prevede un sistema nazionale di rilevazione dei fabbisogni, una disciplina transitoria per gli anni 2026 e 2027 e le relative modalità di finanziamento (art. 1, commi 706-711). L’assistenza all’autonomia e alla comunicazione diventa un LEP È definito, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, nonché per quelli in possesso della certificazione di disabilità rilasciata secondo la disciplina precedente (art. 1, comma 706). La qualificazione del servizio come LEP assume particolare importanza, poiché i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Le ore previste dal PEI entrano nel contenuto del LEP Il LEP deve garantire un supporto adeguato, permanente e personalizzato, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione. Tra le sue componenti fondamentali viene espressamente individuato il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel PEI. Costituiscono inoltre componenti fondamentali del LEP l’impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2017 e il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo (art. 1, comma 707). Proprio il tema del profilo professionale è attualmente oggetto di un intervento legislativo specifico. Il 28 gennaio 2026 il Senato ha approvato un testo unificato per l’istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, attualmente all’esame della Camera dei deputati (A.C. 2771 e abbinate). Il Registro nazionale dei fabbisogni È previsto un Registro nazionale, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, finalizzato alla ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti. Il Registro dovrà essere alimentato entro il 31 dicembre 2027 con i dati raccolti dal Ministero dell’istruzione e del merito attraverso il SIDI e con quelli relativi ai PEI già trasmessi dalle istituzioni scolastiche. Un apposito decreto dovrà definire i criteri tecnici e le modalità per l’accesso, la condivisione e l’utilizzo dei dati, nonché le informazioni necessarie alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno nei diversi territori (art. 1, comma 708). Cosa accade nel 2026 e nel 2027 Nelle more della piena operatività del Registro, per gli anni 2026 e 2027 viene individuato uno specifico obiettivo di servizio finalizzato a favorire l’attivazione e il potenziamento dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, in particolare nei territori nei quali il servizio risulta più carente. Gli enti territoriali nel cui territorio sono situati i punti di erogazione del servizio scolastico nei quali siano iscritti alunni e studenti con disabilità devono assicurare l’erogazione dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesta dai relativi PEI. Questa previsione assume particolare rilievo nei casi nei quali il luogo di residenza dell’alunno o dello studente non coincida con il territorio nel quale è situata la scuola frequentata. La legge fa infatti riferimento alla localizzazione della scuola e all’iscrizione dell’alunno o dello studente, senza richiamare a tal fine il criterio della residenza. Gli enti devono garantire una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie loro trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. La legge fa inoltre salva la possibilità di integrare il servizio con ulteriori risorse disponibili nei bilanci comunali o regionali. Distintamente, prevede che le risorse possano essere trasferite ad altro ente territoriale, qualora sia quest’ultimo a farsi carico dell’effettiva erogazione del servizio (art. 1, comma 709) Le risorse Le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità destinate all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione sono ripartite con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con le altre amministrazioni interessate, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in Conferenza unificata. Tali risorse concorrono progressivamente al raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto per gli anni 2026 e 2027 e, successivamente, al raggiungimento del LEP (art. 1, comma 710). All’attuazione del nuovo sistema concorrono inoltre le risorse del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi e quelle assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci (art. 1, comma 711). Cosa fare se il servizio non viene garantito Le modalità organizzative e l’individuazione dell’ente che gestisce concretamente l’assistenza possono variare nei diversi territori. Per gli anni 2026 e 2027 deve però essere tenuta presente la nuova disposizione statale che individua, in relazione alla sede della scuola, gli enti territoriali chiamati ad assicurare l’erogazione del servizio. Ciò assume particolare rilievo quando la scuola frequentata si trova in un Comune o in una Regione diversi da quelli di residenza dell’alunno. Qualora l’assistenza prevista dal PEI non venga attivata, venga ridotta o interrotta, soprattutto a causa di un contrasto tra enti sull’individuazione del soggetto competente o sulla ripartizione della spesa, è consigliabile chiedere tempestivamente un provvedimento scritto e motivato, con l’indicazione delle disposizioni sulle quali si fonda la decisione. Se il servizio continua a non essere garantito, soprattutto in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico o in caso di interruzione di un intervento già in corso, è consigliabile rivolgersi tempestivamente a un legale per valutare le iniziative da intraprendere a tutela dell’alunno, compresa, quando ne ricorrano i presupposti, la richiesta di una tutela cautelare urgente. L’eventuale controversia tra gli enti sull’individuazione del soggetto tenuto a sostenere definitivamente la spesa potrà essere definita separatamente, senza che ciò debba comportare l’interruzione dell’assistenza prevista dal PEI. Va infine ricordato che alcune Regioni hanno impugnato dinanzi alla Corte costituzionale alcune delle nuove disposizioni, contestando, tra l’altro, aspetti relativi al rapporto tra competenze statali e regionali e al finanziamento del LEP. I ricorsi non ne determinano tuttavia la sospensione dell’efficacia. Riferimenti normativi


 

Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112