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Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità“, aggiornata a febbraio 2023, in formato pdf e scaricabile gratuitamente.

La guida riporta le informazioni relative a tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana, che vanno dal settore auto alle spese sanitarie, ai sussidi tecnici-informatici, alle barriere architettoniche, alle imposte agevolate per le successioni.

Le novità inserite rispetto alla precedente versione, che risaliva al gennaio 2022, riguardano il mancato riferimento alle detrazioni fiscali per i figli a carico. Con l’introduzione dell’Assegno Unico e Universale, le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, dal 1° marzo 2022 si applicano per i figli di età superiore a 21 anni (con o senza disabilità, oltre che per altri familiari a carico), dunque è verosimile che l’Agenzia delle Entrate le abbia eliminate da questa guida perchè misure non specificatamente rivolte alle persone con disabilità; le detrazioni per i figli minori sono venute meno in virtù dell’aumento dell’importo dell’assegno previsto con l’AUU.

In generale si registra una generale rivisitazione dei testi e l’introduzione, per alcune agevolazioni, di ulteriori indicazioni utili. Per esempio, nel capitolo dedicato alle agevolazioni auto, è stata inserita la frase “Dal 2020 la detrazione delle spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Ancora, in caso di furto del veicolo e mancato ritrovamento “Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle.”
Riguardo il possesso della patente speciale, a pag. 17 è stata inserita la frase “Dal 29 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022, in sostituzione della fotocopia della patente di guida e del certificato attestante le ridotte o impedite capacità motorie, è possibile presentare copia semplice della patente posseduta, qualora contenga l’indicazione di adattamenti (anche di serie) per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali indicate nell’art. 119, comma 4, del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). Resta fermo l’obbligo di presentare l’atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata.

Riguardo invece il successivo capitolo dedicato alle “Altre agevolazioni” (pag. 19), per le spese mediche deducibili dal reddito, è inserita l’indicazione che “non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento, previsto dal 2020 per gli oneri detraibili dall’Irpef nella misura del 19%“. Per le spese detraibili al 19%, sono considerate anche quelle “effettuate all’estero da persone fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia” per l’acquisto di “mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità” (pag. 21). E ancora “La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del Tuir). Inoltre, dal 2020 l’agevolazione può essere richiesta solo se l’onere è sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale” (pag. 22).

Nel capitolo dedicato alla “Detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti“, è indicato che “Dal 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale devono essere effettuate, per poter richiedere la detrazione, mediante sistemi di pagamento “tracciabili” e “L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio” (pag. 24).

Alcune novità sono inserite nel capitolo dedicato a “Le altre agevolazioni per i non vedenti” (pag. 26). Segnaliamo modifiche anche nel capitolo dedicato alla “Detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia”.

Nelle ultime quattro pagine è disponibile l’elenco della normativa e degli atti amministrativi cui le varie disposizioni fanno riferimento.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it