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Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo attestata dall’ISEE.

In particolare, l’articolo 38 ha modificato, aumentandoli limitatamente all’anno 2022, gli importi spettanti per i figli con disabilità maggiorenni e previsto nuove disposizioni per i nuclei familiari orfanili.

INPS ha pubblicato il Messaggio n° 3518 del 27 settembre 2022 con il quale dà conto delle modifiche apportate.

Riguardo i nuclei orfanili, la persona con disabilità deve avere il riconoscimento del comma 3, art. 3 della legge 104/92) ed essere titolare di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

Per il solo periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023:

per i figli nella fascia di età 18-20 anni (per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro – con ISEE fino a 15.000 euro, più 80 euro, a prescindere dall’ISEE, a titolo di maggiorazione per disabilità), gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni che corrispondono a 175 euro per l’assegno (nella misura massima) più la maggiorazione il cui importo varia da un minimo di 85 a un massimo di 105 euro, a seconda del grado di disabilità (su questo INPS riporta alla circolare 23 del 9 settembre 2022, punto 4.1, lett. b);

per i figli con disabilità di età pari o superiore a 21 anni (per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro), l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.

– la maggiorazione compensatoria, già prevista per tre anni a beneficio di chi nel 2021 percepiva l’Assegno per il Nucleo Familiare in presenza di figli minori, e con il passaggio all’Assegno Unico avesse subito una perdita economica, è incrementata di euro 120 al mese per l’anno 2022 nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità. L’importo effettivo della maggiorazione eventualmente spettante è calcolato secondo le indicazioni di cui alla già citata circolare 23/22 (punto 5).

Le modifiche apportate hanno effetto retroattivo, con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, INPS provvederà ai conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati alla novella di cui al decreto-legge n. 73/2022.

Si ribadisce che a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni con disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it