Pubblicata ieri, la circolare INPS n. 132/2022 illustra in merito all’erogazione dell’AUU a decorrere dal 1° marzo 2023, variazioni della domanda, modalità di presentazione della domanda in caso di soggetti nuovi beneficiari e modalità e termini di presentazione dell’ISEE. Una sintesi esplicativa è fornita nel Comunicato Stampa pubblicato sempre dall’INPS.
Novità rilevante per chi, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbia presentato una domanda di AUU, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta: in questi casi l’INPS continuerà a erogare d’ufficio l’AUU. La presentazione di nuova domanda sarà necessaria eventualmente qualora, ad esempio, vi sia variazione della composizione del nucleo familiare (nascita di nuovo figlio, …)
In ogni caso sussiste sempre l’onere di produrre nuovo ISEE 2023 per ottenere, a partire da marzo, gli importi più elevati dell’AUU sulla base dello stesso, nonché di quanto previsto in tema di importi maggiorati (artt. 4 e 5 del decreto legislativo n° 230/2021).
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